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Decreto dirigenziale n. 210 del 09/08/2024

Il decreto si applica ai centri di addestramento e disciplina le modalità di svolgimento dei corsi di addestramento e di formazione degli aspiranti ufficiali di navigazione del diporto di 2ª classe, con particolare riferimento ai corsi STCW.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti210

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina, per i centri di addestramento autorizzati, le modalità di svolgimento dei corsi STCW necessari per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe. Regola l’accesso ai corsi, la loro propedeuticità, la tenuta dei registri, la numerazione dei verbali di esame e degli attestati, nonché il rilascio degli attestati finali e la vigilanza dell’Autorità competente. Le disposizioni si inseriscono nel quadro del codice della nautica da diporto, del regolamento sui titoli professionali del diporto e della normativa STCW richiamata nelle premesse.

Disciplina delle modalità di erogazione dei corsi STCW per l’aspirante ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe e della relativa numerazione di verbali e attestati

Disciplina dei corsi STCW per l’ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe

Il decreto definisce le modalità operative con cui i centri di addestramento devono erogare i corsi STCW richiesti per il conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe. L’intervento attua il quadro del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dell’articolo 4-bis del decreto ministeriale 10 maggio 2005, n. 121 e richiama, tra gli altri, il decreto MIT 20 maggio 2024, n. 123, e il decreto MIT 18 giugno 2024, n. 164.

Base normativa e finalità

Nelle premesse il provvedimento richiama:

  • il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in particolare l’articolo 36-bis, comma 1, che istituisce il titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe;
  • il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, in particolare l’articolo 4-bis, comma 2, che individua i corsi STCW richiesti per il titolo;
  • i decreti del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto istitutivi dei corsi di addestramento e formazione della gente di mare e dei lavoratori marittimi;
  • il decreto del Ministero della Salute 16 giugno 2016, in materia di corsi per i certificati di addestramento dei lavoratori marittimi;
  • il decreto MIT 20 maggio 2024, n. 123, sul programma e modalità d’esame;
  • il decreto MIT 18 giugno 2024, n. 164, sui criteri di idoneità per il corso di sicurezza personale per la navigazione d’altura.

Ambito di applicazione

L’articolo 1 stabilisce che il decreto si applica ai centri di addestramento e disciplina i corsi destinati all’aspirante ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe. I corsi espressamente regolati sono:

  • corso di sicurezza personale e responsabilità sociali (P.S.S.R.);
  • corso di sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo;
  • corso antincendio di base;
  • ulteriori corsi di addestramento e formazione della gente di mare e dei lavoratori marittimi contemplati dalla Convenzione e dal Codice STCW, se previsti da future evoluzioni regolamentari.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 chiarisce alcuni concetti chiave:

  • il "centro di addestramento" è l’istituto, ente o società autorizzati dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto a erogare i corsi STCW;
  • l’"autorità competente" è la Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne – Divisione 5;
  • l’"aspirante ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe" è il soggetto che intende conseguire il titolo professionale, a prescindere dall’iscrizione nelle matricole della gente di mare, prima categoria;
  • i "corsi STCW" sono quelli contemplati dalla Convenzione e dal Codice STCW nella versione vigente;
  • il "direttore del corso" è il soggetto titolare dell’autorizzazione allo svolgimento del corso STCW.

Ammissione ai corsi e ordine di frequenza

Per l’accesso ai corsi, l’articolo 3 prevede che l’aspirante presenti domanda al centro di addestramento utilizzando il modello dell’allegato 1.

L’articolo 4 stabilisce la propedeuticità dei corsi e l’ordine di svolgimento:

  • corso PSSR;
  • corso di sopravvivenza e salvataggio;
  • in alternativa ai corsi precedenti, corso di sicurezza personale per la navigazione d’altura di cui al decreto MIT 18 giugno 2024, n. 164;
  • corso antincendio di base.

Registri, numerazione dei verbali e trasmissione all’Autorità competente

L’articolo 5 introduce un registro unico dei verbali di esame per gli aspiranti ufficiali di navigazione del diporto di 2a classe presso ciascun centro di addestramento. La numerazione deve essere progressiva e annuale, in formato a 6 cifre, e gli acronimi utilizzati sono:

  • PSSR;
  • SS;
  • ANTBASE;
  • REFSS;
  • REFANTBASE.

La numerazione è indipendente dal tipo di corso STCW o di verbale. Il direttore del corso o il soggetto giuridico titolare dell’autorizzazione annota in sequenza tutti gli esami sostenuti presso il centro e rientranti nell’ambito del decreto. L’identificativo del verbale è composto da più parti: numerazione consecutiva, acronimo del corso STCW, anno, tipo di discente e parte per eventuali rettifiche, separate da un simbolo di divisione. Il verbale deve essere redatto secondo il modello dell’allegato 3.

Il centro di addestramento trasmette inoltre trimestralmente, entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, i verbali di esame in formato PDF all’Autorità competente.

Numerazione delle attestazioni di esame e raccolta digitale

L’articolo 6 prevede un registro degli attestati di esame rilasciati per ciascuna tipologia di corso STCW. Anche in questo caso la registrazione è progressiva e annuale.

L’identificativo dell’attestato di superamento dell’esame è formato da:

  • numerazione progressiva dell’attestato relativa alla tipologia di corso STCW;
  • identificativo del verbale di esame;
  • anno;
  • tipo di discente.

La struttura è quella prevista dall’allegato 4. Dopo il superamento dell’esame davanti alla commissione prevista dall’articolo 9, il direttore del corso rilascia un attestato per ciascun aspirante.

Ai fini della raccolta digitale, i centri devono inviare via PEC gli attestati di tutti i discenti, inclusi quelli dei corsi di refresh, in formato PDF all’Autorità competente.

Registro del corso e documentazione dell’attività formativa

L’articolo 7 impone l’istituzione, presso ogni centro di addestramento, del Registro del singolo corso STCW, secondo il modello adottato dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto. Il registro, compilato quotidianamente, deve riportare:

  • presenze di istruttori e discenti;
  • competenze e conoscenze teoriche e pratiche impartite.

Gli istruttori che si alternano nell’erogazione del corso devono apporre firma e indicare gli argomenti trattati all’inizio e alla fine della propria parte di programma, come previsto nella seconda pagina del registro.

Verbale di esame: contenuti, compilazione e rettifiche

L’articolo 8 disciplina il verbale di esame, che deve contenere le informazioni dell’allegato 3. Il verbale può essere stampato fronte/retro; se compare una pagina vuota deve essere riportata la dicitura "PAGINA VUOTA". Se invece non è stampato fronte/retro, le pagine retro vuote devono essere barrate con doppio tratto a penna o digitalmente con la stessa dicitura.

Il verbale, con firme autografe in originale su ciascun foglio, resta conservato agli atti presso il centro di addestramento. La compilazione deve avvenire con strumenti informatici; non sono ammesse modifiche a penna. Se emergono errori o difformità dopo la firma, il verbale deve essere riprodotto in versione corretta e sottoscritto nuovamente da tutti i membri della commissione, con la dicitura di rettifica indicata nell’allegato 3.

Esame finale e attestati di superamento

L’articolo 9 prevede che l’aspirante sostenga l’esame finale davanti a una commissione composta dal direttore del corso, che la presiede, e da almeno un istruttore con funzioni di membro-segretario.

Al superamento dell’esame sono rilasciati gli attestati di superamento del corso per:

  • sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), allegato 5;
  • sopravvivenza e salvataggio e relativo corso di aggiornamento, allegati 6 e 7;
  • antincendio di base e relativo corso di aggiornamento, allegati 8 e 9.

Vigilanza e decorrenza operativa

L’articolo 10 stabilisce che i centri di addestramento operano in conformità al decreto previa comunicazione di attività all’Autorità competente. Quest’ultima esercita la vigilanza sull’applicazione delle disposizioni.

In sostanza, il decreto introduce un assetto uniforme per accesso, svolgimento, verbalizzazione, attestazione e controllo dei corsi STCW funzionali al titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe, con forte attenzione alla tracciabilità documentale e alla standardizzazione dei modelli e delle registrazioni.

Punti principali

Ambito e finalità

Il decreto si applica ai centri di addestramento e disciplina i corsi di sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo, antincendio di base e gli eventuali ulteriori corsi STCW previsti da future evoluzioni regolamentari, ai fini del conseguimento del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto di 2a classe.

Accesso e propedeuticità dei corsi

L’aspirante accede ai corsi presentando domanda al centro di addestramento secondo il modello di cui all’allegato 1. La frequenza deve avvenire con esito favorevole secondo un ordine prestabilito: PSSR, sopravvivenza e salvataggio, in alternativa il corso di sicurezza personale per la navigazione d’altura, e infine antincendio di base.

Registri, verbali ed attestati

Ogni centro deve istituire un registro unico dei verbali di esame e un registro degli attestati di esame, entrambi con numerazione progressiva annuale. Il decreto definisce la struttura dell’identificativo del verbale e dell’attestato, impone l’uso dei modelli allegati e stabilisce l’invio trimestrale dei verbali e degli attestati in formato PDF all’Autorità competente via PEC.

Esame finale e rilascio dell’attestato

L’esame finale si svolge davanti a una commissione composta dal direttore del corso, che la presiede, e da almeno un istruttore come membro-segretario. A chi supera l’esame è rilasciato l’attestato di superamento per i corsi PSSR, sopravvivenza e salvataggio e antincendio di base, oltre ai relativi corsi di aggiornamento richiamati dagli allegati.

Vigilanza

I centri di addestramento operano previa comunicazione di attività all’Autorità competente, che esercita la vigilanza sull’applicazione del decreto.

Come è indicizzato

Materienautica da diportotrasporto marittimoformazione e addestramento marittimosicurezza marittimavigilanza amministrativa

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