Decreto dirigenziale n. 380 del 26/07/2024
Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: misuratori di velocità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto estende l’approvazione ministeriale del rilevatore di velocità "Autovelox 106" alla nuova versione "Autovelox 106 SE", prodotta da Sodi Scientifica s.r.l. L’estensione riguarda una nuova CPU, una nuova telecamera, un nuovo sistema di raffreddamento per postazioni fisse, un nuovo illuminatore, una nuova UPS e una nuova scheda IFC. Il provvedimento precisa che la funzione "Freeflow" non è compresa nell’approvazione e non può essere utilizzata congiuntamente al controllo della velocità. Sono confermate le prescrizioni già contenute nel decreto originario del 6 agosto 2014 e sono stabilite regole su installazione, uso, verifiche periodiche, produzione, commercializzazione e obbligo di riportare gli estremi dei precedenti decreti autorizzativi.
Estensione di approvazione del dispositivo per controllo velocità "Autovelox 106" alla nuova versione "Autovelox 106 SE"
Estensione di approvazione di "Autovelox 106 SE"
Il decreto dirigenziale estende l’approvazione ministeriale già rilasciata per il dispositivo di controllo della velocità "Autovelox 106" alla nuova versione "Autovelox 106 SE", prodotta da Sodi Scientifica s.r.l. Il provvedimento si colloca nel quadro degli articoli 45, 142, 201 e 345 del Codice della Strada, dell’art. 192 del regolamento di esecuzione e del D.M. n. 282 del 13 giugno 2017 in materia di approvazione, esercizio e verifica dei rilevatori di velocità.
Base normativa e atti richiamati
Il decreto richiama la disciplina generale sull’approvazione e omologazione dei dispositivi per l’accertamento automatico delle violazioni, nonché le disposizioni sulla notificazione delle violazioni e sui casi in cui non è necessaria la contestazione immediata. Sono inoltre richiamati i precedenti decreti di approvazione ed estensione riferiti alla linea "Autovelox 106", tra cui:
- D.D. n. 3758 del 6 agosto 2014;
- D.D. n. 5478 del 18 novembre 2014;
- D.D. n. 2405 del 25 maggio 2015;
- D.D. n. 3299 del 6 luglio 2015;
- D.D. n. 1276 del 6 marzo 2017;
- D.D. n. 4630 del 19 luglio 2017;
- D.D. n. 143 del 22 maggio 2018;
- D.D. n. 325 del 27 settembre 2019;
- D.D. n. 554 del 24 dicembre 2021;
- D.D. n. 80 del 21 febbraio 2024.
Oggetto tecnico dell’estensione
La società ha chiesto l’estensione di approvazione con aggiornamenti tecnici che hanno interessato la CPU, la telecamera, il sistema di raffreddamento, l’illuminatore, la UPS e la scheda IFC. La documentazione esaminata ha portato il Ministero a ritenere che la sostituzione della CPU, del sistema di ripresa e del sistema di raffreddamento non incida sull’accuratezza di misura e non comprometta il corretto funzionamento del dispositivo.
Esclusione della funzione "Freeflow"
Nel corso dell’istruttoria la società aveva chiesto anche di estendere il sistema, limitatamente alla modalità di utilizzo presidiata, alla funzione "Freeflow" per il controllo della copertura assicurativa e della revisione periodica dei veicoli tramite lettura della targa. Il decreto esclude espressamente tale funzione dall’approvazione:
- non è ammesso l’uso congiunto tra controllo velocità e funzione "Freeflow";
- la funzione "Freeflow" non fa parte del presente provvedimento di estensione.
Installazione, esercizio e verifiche
Le condizioni di installazione dei dispositivi "Autovelox 106 SE" devono corrispondere al Manuale di istruzioni rev. 2 del 5/24, depositato presso il Ministero e parte integrante del decreto. I dispositivi devono essere utilizzati secondo il medesimo manuale. Gli organi di polizia stradale devono eseguire verifiche periodiche di funzionalità e taratura almeno una volta l’anno.
Produzione e commercializzazione
I dispositivi prodotti e commercializzati sulla base dell’approvazione devono essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositati presso il Ministero. Ogni esemplare deve riportare in modo indelebile:
- gli estremi del D.D. 6 agosto 2014, n. 3758;
- gli estremi di tutti i successivi decreti richiamati;
- gli estremi del presente decreto;
- il nome del fabbricante.
La commercializzazione deve avvenire unitamente al Manuale di istruzioni rev. 2 del 5/24. Inoltre, non è consentita alcuna modifica del dispositivo senza una specifica modifica del decreto di approvazione.
Effetti pratici per gli operatori
Per le amministrazioni e gli organi di polizia stradale, il decreto consente l’impiego della nuova versione "Autovelox 106 SE" per il controllo dei limiti di velocità, ma soltanto nei limiti della funzione approvata. Per le imprese e per i soggetti della filiera tecnica, il provvedimento impone conformità stretta a prototipo, documentazione tecnica e manuale aggiornato, con obbligo di conservare la tracciabilità delle approvazioni pregresse e di non introdurre varianti non autorizzate.
Punti principali
Estensione dell’approvazione del dispositivo
L’approvazione del dispositivo "Autovelox 106" per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità istantanea è estesa alla nuova versione denominata "Autovelox 106 SE". La nuova configurazione è caratterizzata da nuova CPU, nuova telecamera a colori FLIR BFS-U3-88S6C-BD2, nuovo sistema di raffreddamento da utilizzare solo in postazione fissa, nuovo illuminatore, nuova UPS e nuova scheda IFC.
Esclusione della funzione "Freeflow"
Il decreto chiarisce che non è ammesso l’uso congiunto tra il rilevamento delle infrazioni di velocità e la funzione "Freeflow" destinata a verificare copertura assicurativa e revisione periodica dei veicoli tramite lettura targa e confronto con la banca dati della Motorizzazione Civile. Tale funzione non rientra nel provvedimento di estensione di approvazione.
Prescrizioni richiamate e condizioni di utilizzo
Restano valide le prescrizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto dirigenziale n. 3758 del 6 agosto 2014. L’installazione e l’esercizio dei dispositivi "Autovelox 106 SE" devono conformarsi al Manuale di istruzioni rev. 2 del 5/24 depositato presso il Ministero, per evitare modifiche che possano alterare la funzionalità del sistema.
Verifiche periodiche e taratura
Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo devono effettuare verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale.
Produzione, commercializzazione e vincoli tecnici
I dispositivi prodotti e commercializzati in base alla nuova approvazione devono essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositati presso il Ministero. Ogni esemplare deve riportare indelebilmente gli estremi di tutti i decreti precedenti richiamati, oltre a quelli del presente provvedimento, nonché il nome del fabbricante. La commercializzazione deve avvenire unitamente al Manuale di istruzioni rev. 2 del 5/24 e non è consentita alcuna modifica del dispositivo in assenza di specifiche modifiche del decreto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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