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Decreto dirigenziale n. 401 del 19/08/2024

Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: misuratori di velocità.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti401

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto approva, ai sensi dell’art. 45 del Codice della Strada e della normativa attuativa, il dispositivo "CELERITAS MSE 2021" per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità istantanea. L’atto definisce componenti, caratteristiche tecniche, modalità d’uso e limiti funzionali del sistema, precisando che alcune funzioni dichiarate dal produttore non sono oggetto di approvazione e non possono essere utilizzate per l’accertamento. Vengono inoltre fissate condizioni di installazione, esercizio, verifiche periodiche, conformità del prodotto ai prototipi depositati e obblighi di marcatura e commercializzazione.

Approvazione del dispositivo di rilevamento della velocità istantanea "CELERITAS MSE 2021" della società EngiNe s.p.a.

Approvazione del dispositivo di rilevamento velocità "CELERITAS MSE 2021"

Il decreto dirigenziale approva il dispositivo di rilevamento della velocità istantanea a bordo veicolo in movimento e in postazione mobile denominato "CELERITAS MSE 2021", prodotto da EngiNe s.p.a., ai sensi dell’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell’art. 192 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. L’atto si colloca nel quadro della disciplina sull’accertamento automatico delle violazioni dei limiti di velocità e richiama anche il D.M. n. 282 del 13 giugno 2017 e il D.M. n. 105 dell’11 aprile 2024.

Base normativa e iter istruttorio

Il provvedimento fonda l’approvazione sulle norme del Codice della Strada e del regolamento di esecuzione che disciplinano approvazione e omologazione dei dispositivi di controllo della velocità. Nelle premesse sono richiamati:

  • l’art. 45 del Codice della Strada, per l’approvazione dei dispositivi di accertamento automatico;
  • l’art. 192 del d.P.R. n. 495/1992, sulle procedure di approvazione e omologazione;
  • l’art. 142 del Codice della Strada, sui limiti di velocità;
  • l’art. 201 del Codice della Strada, in particolare i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, relativi ai casi di mancata contestazione immediata e all’uso di dispositivi omologati o approvati;
  • l’art. 345 del d.P.R. n. 495/1992, sui requisiti generali delle apparecchiature per l’accertamento dei limiti di velocità.

Il procedimento prende avvio dalla richiesta presentata il 21 ottobre 2021 da EngiNe s.r.l., divenuta poi EngiNe s.p.a., integrata da documentazione tecnica depositata fino al 7 ottobre 2023. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Terza Sezione, con voto n. 102/2023 dell’adunanza del 27 febbraio 2024, ha espresso parere favorevole all’approvazione subordinatamente al recepimento di prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni. La società ha quindi trasmesso, con nota del 7 agosto 2024, le integrazioni richieste, tra cui il "Manuale di installazione apparati CELERITAS MSE 2021".

Oggetto dell’approvazione

L’articolo 1 dispone che il dispositivo "CELERITAS MSE 2021" è approvato per l’accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità istantanea. Il decreto precisa che il sistema è idoneo a:

  • rilevare il transito di veicoli in violazione;
  • classificarli in macroclassi;
  • acquisire immagini;
  • gestire le procedure previste per il trattamento dei dati.

L’approvazione riguarda dunque la specifica configurazione tecnica descritta nel decreto e nella documentazione allegata, non un uso generico o esteso a funzioni diverse da quelle espressamente autorizzate.

Caratteristiche tecniche e componenti

L’articolo 2 elenca i componenti del sistema approvato:

  • apparato di ripresa "Vista EnVES11";
  • unità di elaborazione "EnCZ5";
  • apparato radar UMRR-11 Type 132 per il rilevamento della velocità;
  • geo localizzatore ricevitore GPS USB opzionale;
  • fino a due sistemi di illuminazione infrarossi aggiuntivi EnHPIRLS-8234 opzionali.

Il decreto evidenzia inoltre che il dispositivo possiede altre funzioni dichiarate dal produttore nella documentazione depositata, ma non oggetto di approvazione e quindi non utilizzabili per l’accertamento delle violazioni al Codice della Strada. Tra queste rientrano:

  • registrazione video;
  • salvataggio ad alta qualità del ritaglio della targa del veicolo in violazione;
  • salvataggio di tutti i transiti per scopi di polizia, da conservare secondo la normativa privacy;
  • riconoscimento automatico dei pannelli delle merci pericolose;
  • raccolta dati statistici in forma anonima.

Installazione, utilizzo ed esercizio operativo

L’articolo 3 stabilisce che le condizioni di installazione devono conformarsi al manuale del dispositivo e alle configurazioni di prova, al fine di evitare modifiche che possano compromettere la funzionalità del sistema approvato. L’installazione deve inoltre rispettare il Codice della Strada e il suo regolamento, senza costituire pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni, e nel rispetto delle norme di sicurezza per apparecchiature elettriche accessibili al pubblico e per le attività di manutenzione.

Quanto all’impiego operativo, il dispositivo:

  • può essere utilizzato a bordo veicolo in movimento oppure in postazione mobile;
  • può operare soltanto in modalità presidiata dall’organo di Polizia;
  • è in grado di monitorare al massimo tre corsie, indipendentemente dal senso di marcia.

È inoltre previsto l’obbligo di sottoporlo a verifiche periodiche di funzionalità e taratura secondo il D.M. n. 282 del 13 giugno 2017.

Produzione, conformità e commercializzazione

L’articolo 4 disciplina la fase di produzione e vendita. I dispositivi immessi sul mercato in base a questa approvazione devono essere conformi al prototipo depositato presso il Ministero il 27 ottobre 2021 e alla documentazione tecnica depositata. Ogni componente deve riportare indelebilmente gli estremi del decreto e il nome del produttore.

Non è consentito apportare modifiche al dispositivo o ai suoi componenti senza una specifica modifica del decreto. La commercializzazione deve avvenire unitamente al manuale del dispositivo, che resta applicabile solo nei limiti e alle condizioni compatibili con il provvedimento ministeriale.

Ricadute pratiche per operatori e amministrazioni

Per le amministrazioni e gli organi di polizia, il decreto consente l’utilizzo del sistema come strumento di accertamento della velocità, ma solo entro il perimetro tecnico e funzionale approvato. Per il produttore e per gli operatori della filiera, il provvedimento impone vincoli stringenti di conformità del prodotto, di marcatura dei componenti e di coerenza tra modello commercializzato e prototipo depositato. Resta inoltre essenziale il rispetto delle prescrizioni sulla taratura periodica e delle regole sul trattamento dei dati connessi all’uso del dispositivo.

Punti principali

Approvazione del dispositivo

Il MIT approva il dispositivo "CELERITAS MSE 2021", prodotto da EngiNe s.p.a., ai sensi dell’art. 45 del Codice della Strada per l’accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità istantanea. L’approvazione riguarda il sistema nella configurazione tecnica descritta nel decreto e nella documentazione depositata.

Componenti e funzioni tecniche

Il dispositivo è composto da apparato di ripresa "Vista EnVES11", unità di elaborazione "EnCZ5", radar UMRR-11 Type 132 per il rilevamento della velocità, geolocalizzatore GPS USB opzionale e fino a due sistemi di illuminazione infrarossi aggiuntivi EnHPIRLS-8234 opzionali. È in grado di rilevare i veicoli in violazione, classificarli in macroclassi, acquisire immagini e gestire le procedure di trattamento dei dati.

Funzioni non approvate

Alcune funzionalità dichiarate dal produttore non rientrano nell’approvazione e non possono essere utilizzate ai fini dell’accertamento delle violazioni al Codice della Strada: registrazione video, salvataggio ad alta qualità del ritaglio della targa, conservazione di tutti i transiti per scopi di polizia, riconoscimento automatico dei pannelli delle merci pericolose e raccolta dati statistici anonimi.

Installazione, esercizio e verifiche

L’installazione deve rispettare il manuale del dispositivo e le norme del Codice della Strada e del relativo regolamento, senza creare pericoli per veicoli e pedoni e nel rispetto delle norme di sicurezza elettrica e di manutenzione. Il dispositivo può essere usato a bordo veicolo in movimento o in postazione mobile, solo in modalità presidiata dall’organo di polizia, e può monitorare al massimo tre corsie. È inoltre soggetto a verifiche periodiche di funzionalità e taratura ai sensi del D.M. n. 282 del 13 giugno 2017.

Produzione, marcatura e commercializzazione

I dispositivi prodotti e commercializzati dovranno essere conformi al prototipo depositato presso il Ministero il 27 ottobre 2021 e alla documentazione tecnica depositata. Ogni componente dovrà riportare indelebilmente gli estremi del decreto e il nome del produttore; non sono consentite modifiche senza una specifica modifica del decreto. La commercializzazione deve avvenire unitamente al manuale del dispositivo, applicabile nei limiti e alle condizioni compatibili con il decreto.

Come è indicizzato

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