Cassazione Penale, Sentenza n. 02256/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che rigettava la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo (18/07/2025) relativo a orologi sequestrati. Il difensore di Esposito contestava la qualificazione del fatto come ricettazione (art. 648 c.p.), sostenendo che manchino elementi indiziari idonei a dimostrare la consapevolezza della provenienza illecita degli orologi: le conversazioni con i familiari dimostrerebbero invece la buona fede. Il ricorrente deduceva che, nella migliore delle ipotesi, sarebbe configurabile solo una fattispecie minore (art. 646 c.p.) e che il Tribunale non avrebbe superato le incertezze già espresse nella precedente ordinanza del 19/06/2025.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui, nei ricorsi avverso provvedimenti cautelari reali ex art. 325 c.p.p., il sindacato è limitato a motivi di violazione di legge o a vizi della motivazione così gravi da renderla del tutto mancante. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse indicato, nelle pagine 4 e 5 dell'ordinanza impugnata, gli indizi ritenuti sufficienti per la ricettazione e che il ricorso si limitasse a proporre una diversa valutazione dei fatti (operazione non consentita in questa sede). Per tali motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a pagare €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Riferimento alla fattispecie di ricettazione, che la difesa ha contestato per mancata prova della consapevolezza della provenienza illecita; la Corte non ha riformato la valutazione di merito ma ha ritenuto che il Tribunale avesse indicato indizi utili per ritenere configurata la ricettazione
art. 646 cod. pen.
Citato dal ricorrente come ipotesi alternativa e meno grave rispetto all'art. 648; il ricorso sosteneva che, in assenza di consapevolezza, la condotta poteva rientrare in una fattispecie diversa, ma la Cassazione non ha riesaminato il merito fattuale
art. 325 cod. proc. pen.
Principio richiamato dalla Corte: il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali è ammesso soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge (compresi errores in iudicando/in procedendo) o vizi motivazionali così gravi da rendere la motivazione incomprensibile o del tutto mancante
art. 606 cod. proc. pen., lett. e)
La Corte richiama che l'illogicità manifesta della motivazione deve essere dedotta con il mezzo specifico previsto da questa norma (motivo autonomo), e non confusa con il sindacato consentito ex art. 325 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese e per l'irrogazione di una sanzione pecuniaria (ammenda) a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto sussistenti profili di colpa e ha fissato l'ammenda in €3.000,00
Massime di principio
- Nei ricorsi per cassazione contro provvedimenti cautelari reali il sindacato è limitato a questioni di diritto o a vizi motivazionali radicali: non è consentita una rivalutazione dei fatti e degli indizi in questa sede.
- Per ritenere il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) è necessario che emerga, anche per indizi, la consapevolezza della provenienza illecita: mere illazioni non sono sufficienti, ma la verifica della sussistenza e del grado degli indizi è compito del giudice di merito e non della cassazione salvo specifici vizi di diritto.
- Se si contesta la motivazione come illogica o manifestamente contraddittoria, occorre impugnare con il motivo autonomo previsto dall'art. 606 c.p.p., lett. e), adeguatamente articolato; altrimenti il motivo rischia l'inammissibilità.
- Prima di proporre ricorso in cassazione contro misure cautelari reali conviene focalizzare i motivi su errori di diritto, profili procedurali o vizi formali/di motivazione molto gravi, per evitare l'inammissibilità e il rischio di condanna alle spese e di ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Le conversazioni e gli elementi favorevoli alla buona fede dell'imputato devono essere adeguatamente valorizzati e contestati con motivazioni in grado di dimostrare l'insussistenza degli indizi nel loro complesso; se la questione è essenzialmente probatoria, la sede competente per la rinnovata valutazione è il giudice di merito e non la Cassazione.
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