Deliberazione n. 105 del 27/02/2025
Provvedimento del 27 febbraio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’Autorità conferma l’ordine di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale sulla piattaforma e la prescrizione di conservare, per fini probatori e per dodici mesi, l’eventuale materiale acquisito in chiaro, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità. Il provvedimento si colloca nella procedura d’urgenza prevista per il contrasto al c.d. revenge porn.
Ratifica di un provvedimento d’urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di provvedimento urgente contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito su Telegram
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC nell’ambito della procedura prevista per le segnalazioni relative al c.d. revenge porn. Il caso riguarda la possibile diffusione, tramite una piattaforma digitale, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e riferito alla persona interessata.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni e a decidere entro quarantotto ore;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare un provvedimento urgente salva successiva ratifica.
Segnalazione dell’interessato
La persona interessata ha rappresentato di versare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità presso Telegram. La segnalazione è stata protocollata presso l’Ufficio del Garante.
Provvedimento urgente adottato il 17 febbraio 2025
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 41/2025, disponendo:
- l’ingiunzione a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento e solo a fini probatori, l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- l’obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, riunito il 27 febbraio 2025, preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato il provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento conferma quindi l’ordine di prevenire la diffusione del materiale e di conservarlo, ove acquisito in chiaro, per finalità probatorie e nel rispetto di misure di anonimizzazione o comunque di non immediata identificabilità degli interessati.
Punti principali
Presupposto della segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
La persona interessata ha segnalato al Garante la possibile diffusione, tramite la piattaforma Telegram, di registrazioni audio, immagini o video ovvero altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che la riguardano e che erano destinati a rimanere privati. Il Garante richiama la propria competenza a ricevere tali segnalazioni e a decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Intervento urgente del dirigente competente
Ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 41 del 17 febbraio 2025, al fine di prevenire l’eventuale diffusione del materiale segnalato.
Misure imposte a Telegram FZ-LLC
La determinazione d’urgenza ha ingiunto a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione, per soli fini probatori e per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento d’urgenza adottato il 17 febbraio 2025 nei confronti di Telegram FZ-LLC.
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