Circolare numero 90 del 28-4-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per le cooperative sociali, le agevolazioni contributive possono essere riconosciute già dalla data di presentazione della domanda di iscrizione nel Registro Prefettizio, senza attendere il perfezionamento dell’iscrizione. La misura si fonda sulla disciplina del registro prefettizio e sulla normativa sulle cooperative sociali, tenendo conto dei ritardi procedurali che possono pregiudicare i benefici spettanti. L’accesso alle agevolazioni resta subordinato alla produzione della copia della domanda presentata in Prefettura, mentre le posizioni aziendali vengono aperte con riserva fino all’acquisizione del certificato di iscrizione.
Decorrenza delle agevolazioni contributive per le cooperative sociali dalla domanda di iscrizione nel Registro Prefettizio
Iscrizione nel Registro Prefettizio delle cooperative sociali e decorrenza delle agevolazioni contributive
La circolare interviene per chiarire il momento dal quale le cooperative sociali possono beneficiare delle agevolazioni contributive previste dalla normativa vigente. Il tema nasce dai ritardi delle procedure amministrative di iscrizione nel Registro Prefettizio, che rischiavano di differire il riconoscimento dei benefici pur in presenza dei presupposti sostanziali.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama in primo luogo l’articolo 13 del D. Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, come modificato dall’articolo 6 della legge 17 febbraio 1971 n. 127. Tale disposizione prevede l’iscrizione delle società cooperative nel registro prefettizio di cui all’articolo 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911 n. 278.
L’iscrizione nel registro è qualificata come condizione necessaria per la concessione di ogni forma di agevolazione. Per le cooperative sociali, inoltre, l’articolo 6, comma 1, lettere c) e d), della legge 8 novembre 1991 n. 381 impone l’iscrizione non solo nella sezione riferita all’attività svolta, ma anche nella specifica sezione cooperative sociali.
Problema operativo evidenziato
La circolare segnala che i tempi di svolgimento delle procedure amministrative per il perfezionamento dell’iscrizione hanno determinato inconvenienti nel riconoscimento delle agevolazioni contributive spettanti alle cooperative sociali. In sostanza, il beneficio risultava penalizzato dal ritardo dell’ufficio pubblico nell’annotazione definitiva.
Orientamento ministeriale recepito dall’INPS
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota n. 6/PS/50333/SM/PG del 26 febbraio 1998, ha sottolineato che la funzione solidaristico-promozionale attribuita dalla legge alle cooperative sociali non può essere compromessa dai tempi prolungati necessari per l’iscrizione. Lo stesso Dicastero ha inoltre richiamato l’orientamento del Ministero delle Finanze, che riconosce le agevolazioni tributarie dalla data di presentazione della domanda di iscrizione.
Decorrenza delle agevolazioni contributive
In adesione a tale impostazione, l’INPS dispone che le cooperative sociali possano usufruire delle agevolazioni contributive sin dalla data di presentazione della domanda di iscrizione nel registro prefettizio. La condizione operativa richiesta è la produzione della copia della domanda presentata alla Prefettura.
Modalità di gestione delle posizioni aziendali
Per consentire l’applicazione del criterio indicato, le posizioni aziendali devono essere aperte con riserva e mantenute in particolare evidenza fino all’acquisizione del certificato di iscrizione. In questo modo l’Istituto consente il godimento anticipato del beneficio, ma conserva il controllo sull’avvenuto perfezionamento dell’iscrizione richiesto dalla disciplina di settore.
Punti principali
Quadro normativo sull’iscrizione nel Registro Prefettizio
La circolare richiama l’articolo 13 del D. Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, come modificato dall’articolo 6 della legge 17 febbraio 1971 n. 127, che prevede l’iscrizione delle società cooperative nel registro prefettizio di cui all’articolo 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911 n. 278. Tale iscrizione è indicata come condizione necessaria per la concessione di ogni forma di agevolazione.
Disciplina specifica delle cooperative sociali
Per le cooperative sociali, l’articolo 6, comma 1, lettere c) e d), della legge 8 novembre 1991 n. 381 stabilisce l’obbligo di iscrizione nel registro prefettizio, oltre che nella sezione relativa all’attività svolta, anche nella sezione cooperative sociali. La circolare evidenzia che i tempi amministrativi per il completamento di tale iscrizione avevano creato difficoltà nel riconoscimento delle agevolazioni contributive.
Orientamento ministeriale e decorrenza dei benefici
La circolare recepisce l’indicazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, espressa con nota n. 6/PS/50333/SM/PG del 26 febbraio 1998, secondo cui la funzione solidaristico-promozionale delle cooperative sociali non deve essere compromessa dai ritardi degli uffici pubblici. Viene inoltre richiamata la posizione del Ministero delle Finanze, che riconosce le agevolazioni tributarie dalla data di presentazione della domanda di iscrizione.
Decorrenza delle agevolazioni contributive
Alle cooperative sociali è consentito fruire delle agevolazioni contributive sin dalla data di presentazione della domanda di iscrizione nel registro prefettizio. A tal fine deve essere prodotta la copia della richiesta di iscrizione presentata alla Prefettura.
Gestione delle posizioni aziendali
Le posizioni aziendali devono essere aperte con riserva e mantenute in particolare evidenza fino all’acquisizione del certificato di iscrizione nel registro prefettizio. Solo successivamente si completa il controllo sulla regolarità dell’iscrizione.
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