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Circolare

Circolare numero 89 del 28-4-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina, in attuazione del decreto ministeriale 22 ottobre 1997, le modalità con cui i promotori finanziari possono riscattare ai fini pensionistici i periodi di praticantato non coperti da contribuzione obbligatoria. Sono indicati i soggetti legittimati, i termini per presentare la domanda, la documentazione necessaria, le modalità di pagamento dell’onere di riscatto e la possibilità di rateizzazione fino a quattro rate semestrali. Vengono inoltre fornite indicazioni operative alle Sedi INPS per la gestione manuale delle pratiche nelle more dell’automazione, con richiamo ai criteri di calcolo previsti dalla normativa sul riscatto contributivo e retributivo.

Riscatto ai fini pensionistici degli anni di praticantato dei promotori finanziari

Promotori finanziari: riscatto ai fini pensionistici degli anni di praticantato

La circolare disciplina l’attuazione, per i promotori finanziari, della facoltà di riscatto ai fini pensionistici dei periodi di praticantato non coperti da contribuzione obbligatoria. Essa dà seguito al decreto ministeriale 22 ottobre 1997 e chiarisce i requisiti soggettivi, i termini per la domanda, la documentazione richiesta, le modalità di calcolo dell’onere e le regole di pagamento, incluse le opzioni di rateizzazione.

Quadro normativo di riferimento

La materia era già stata anticipata nella circolare n. 17 del 25 gennaio 1997, che riconosceva, per i soggetti di cui all’art. 1, comma 198, della legge n. 662/1996, la possibilità di riscattare i periodi di praticantato all’atto dell’iscrizione all’Istituto. La circolare in esame scioglie la riserva richiamando il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 22 ottobre 1997, pubblicato nella G.U. n. 263 dell’11 novembre 1997, che ha definito modalità e termini di esercizio della facoltà.

Soggetti che possono esercitare il riscatto

Possono avvalersi del riscatto i promotori finanziari di cui all’art. 1, comma 198, della legge n. 662/1996, purché risultino iscritti:

  • all’INPS in qualità di promotori finanziari;
  • nella specifica sezione dell’albo dei promotori finanziari prevista dall’art. 13 del regolamento Consob n. 10629/1997, approvato con deliberazione dell’8 aprile 1997.

Domanda di riscatto: termini e modalità

L’art. 2 del decreto richiamato stabilisce che la domanda deve essere presentata dai soggetti abilitati entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di iscrizione del promotore finanziario all’INPS. La domanda va inoltrata alla Sede competente e può essere presentata in forma libera.

Per i periodi di praticantato già esauriti prima dell’11 novembre 1997, il termine semestrale decorre da tale data; ne consegue che la domanda deve essere presentata entro l’11 maggio 1998.

Per facilitare e uniformare gli adempimenti, la circolare segnala che sono stati predisposti appositi moduli da duplicare a cura delle Sedi.

Documentazione richiesta

La domanda deve essere corredata:

  • dalla certificazione Consob attestante il periodo di svolgimento del praticantato;
  • in subordine, da autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Il modello allegato prevede anche l’indicazione dei periodi da riscattare, distinti per anno solare, e dei relativi redditi dichiarati ai fini IRPEF per ciascun anno.

Istruttoria e autorizzazione al versamento

Le Sedi devono istruire le domande presentate nei termini e, in caso di accoglimento, rilasciare l’autorizzazione al versamento dei contributi nella gestione commercianti per il periodo di praticantato richiesto.

L’onere di riscatto deve essere determinato in proporzione alla durata del periodo oggetto di domanda e secondo le norme che regolano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, in funzione della collocazione temporale dei periodi riscattati. La circolare richiama, inoltre, il computo delle anzianità previsto dall’art. 1, commi 12 e 13, della legge n. 335/1995.

Calcolo dell’onere

Per il calcolo dell’onere si applicano le disposizioni dell’art. 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. Vengono richiamate, in quanto compatibili, anche:

  • le istruzioni della circolare n. 162 del 19 luglio 1997;
  • le disposizioni sulla determinazione della riserva matematica previste dall’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Tali criteri devono essere inquadrati nella specifica disciplina previdenziale dei promotori finanziari.

Pagamento dell’onere e rateizzazione

Il pagamento dell’onere di riscatto deve essere effettuato, a pena di decadenza, in unica soluzione entro 60 giorni dalla data di ricezione della lettera con cui l’INPS comunica l’accoglimento della domanda di autorizzazione al riscatto.

Entro lo stesso termine di 60 giorni l’interessato può chiedere il pagamento rateale dell’onere contributivo. La rateizzazione è ammessa:

  • fino a un massimo di quattro rate semestrali;
  • con applicazione dell’interesse annuo al tasso legale.

Ai fini della determinazione dell’importo rateizzabile, il valore dell’onere di riscatto deve essere moltiplicato per il coefficiente 0,265623.

Indicazioni operative per le Sedi

Nelle more del rilascio della procedura automatizzata di acquisizione, gestione e calcolo, le Sedi devono provvedere manualmente alle operazioni necessarie, in modo da consentire agli interessati il pagamento del riscatto dei periodi di praticantato. Devono essere considerate con priorità le richieste più urgenti, in particolare quelle collegate a una contestuale domanda di pensione.

La circolare precisa infine che, successivamente, sarà comunicato il numero del conto di imputazione relativo alle riserve matematiche ai fini del riscatto dei promotori finanziari.

Diffusione della circolare

Il contenuto della circolare deve essere portato a conoscenza degli interessati, delle organizzazioni di categoria e dei consulenti del lavoro attraverso i consueti canali informativi.

Punti principali

Ambito e finalità della circolare

La circolare scioglie la riserva già contenuta nella precedente circolare n. 17 del 25 gennaio 1997 e comunica che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con decreto 22 ottobre 1997 pubblicato in G.U. n. 263 dell’11 novembre 1997, ha definito modalità e termini per il riscatto, ai fini pensionistici, degli anni di praticantato dei promotori finanziari.

Soggetti aventi titolo al riscatto

Possono esercitare la facoltà di riscatto i promotori finanziari di cui all’art. 1, comma 198, della legge n. 662/1996, purché risultino iscritti sia all’INPS sia nell’apposita sezione dell’albo dei promotori finanziari, secondo quanto previsto dall’art. 13 del regolamento Consob n. 10629/1997.

Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda di riscatto deve essere presentata, dai soggetti abilitati, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di iscrizione del promotore finanziario all’Istituto. Per i periodi di praticantato esauriti anteriormente all’11 novembre 1997, il termine di sei mesi decorre da tale data e la domanda va quindi presentata entro l’11 maggio 1998. La domanda va presentata alla competente Sede INPS e può essere formulata in forma libera; per uniformare gli adempimenti vengono predisposti appositi moduli da duplicare a cura delle Sedi.

Documentazione a corredo della domanda

La domanda deve essere corredata dalla certificazione Consob attestante il periodo di svolgimento del praticantato oppure, in subordine, da autocertificazione resa ai sensi della legge n. 15/1968. La circolare precisa inoltre che nel modulo deve essere indicato il reddito relativo a ciascun periodo, distinto per anno solare e dichiarato ai fini IRPEF.

Istruttoria e autorizzazione al versamento

Le Sedi devono istruire le domande presentate nei termini e autorizzare il versamento dei contributi nella gestione commercianti per il periodo di praticantato oggetto della domanda. Il calcolo dell’onere va effettuato secondo le regole previste per il sistema retributivo o contributivo, in relazione alla collocazione temporale dei periodi riscattati, tenendo conto anche delle anzianità di cui all’art. 1, commi 12 e 13, della legge n. 335/1995.

Criteri di calcolo dell’onere di riscatto

Per la determinazione dell’onere si richiamano le disposizioni dell’art. 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 184/1997, nonché le istruzioni già fornite con la circolare n. 162 del 19 luglio 1997 e quelle sulla riserva matematica di cui all’art. 13 della legge n. 1338/1962, da applicare nel contesto della previdenza dei promotori finanziari. Ai fini del calcolo del versamento rateale, il valore dell’onere di riscatto deve essere moltiplicato per il coefficiente 0,265623.

Pagamento e rateizzazione

Il pagamento dell’onere deve avvenire, a pena di decadenza, in unica soluzione entro 60 giorni dalla data di ricezione della lettera con cui l’INPS comunica l’accoglimento della domanda di autorizzazione al riscatto. Entro lo stesso termine di 60 giorni l’interessato può richiedere il pagamento rateale, ammesso in un massimo di quattro rate semestrali con applicazione dell’interesse annuo al tasso legale.

Indicazioni operative alle Sedi INPS

In attesa del rilascio della procedura automatizzata di acquisizione, gestione e calcolo, le Sedi devono effettuare manualmente le operazioni di calcolo per consentire agli interessati il pagamento del riscatto, dando priorità alle richieste più urgenti, in particolare a quelle contestuali alla domanda di pensione. La circolare anticipa inoltre che sarà comunicato successivamente il numero del conto di imputazione relativo alle riserve matematiche.

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