Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 93 del 30-4-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce ulteriori precisazioni sulla riforma della prosecuzione volontaria introdotta dal D.Lgs. n. 184/1997, già oggetto di prime istruzioni con la circolare n. 206/1997. Vengono chiariti i destinatari della nuova disciplina, la gestione delle domande in attesa di definizione per il cumulo contributivo, la possibilità di coprire il semestre precedente la domanda e soprattutto gli importi dei contributi volontari e le aliquote applicabili per l’anno 1998 nelle diverse gestioni e categorie. Sono inoltre indicati i criteri per lavoratori autonomi, gestione separata e addetti ai servizi domestici e familiari.

Prosecuzione volontaria: chiarimenti applicativi e importi per il 1998 ai sensi del D.Lgs. n. 184/1997

Prosecuzione volontaria ex D.Lgs. n. 184/1997: chiarimenti e importi per il 1998

La circolare interviene a completamento delle prime istruzioni già fornite con la circolare n. 206 del 15 ottobre 1997 sulla riforma della prosecuzione volontaria. L’obiettivo è chiarire l’ambito applicativo della nuova disciplina, sciogliere alcuni dubbi interpretativi emersi nella prassi e aggiornare per il 1998 gli importi dei contributi volontari e le aliquote di finanziamento per le diverse gestioni e categorie di assicurati.

Ambito di applicazione della nuova normativa

Dal 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 184/1997, la disciplina della prosecuzione volontaria si estende a tutti i Fondi speciali amministrati dall’INPS. La circolare precisa che devono considerarsi superate, per incompatibilità, le norme previgenti dei singoli Fondi in contrasto con il nuovo assetto normativo. Di conseguenza, le domande di autorizzazione ai versamenti volontari presentate dopo tale data devono essere esaminate e definite secondo il quadro normativo unificato richiamato dalla circolare.

Domande basate sul cumulo contributivo

Resta sospesa la definizione delle domande di autorizzazione alla prosecuzione volontaria che possano essere accolte solo attraverso il cumulo dei contributi accreditati in diverse gestioni INPS. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale non ha ancora espresso l’orientamento richiesto dall’Istituto, per cui tali pratiche devono essere mantenute in sospeso e gli interessati devono ricevere una comunicazione formale della situazione.

Copertura del semestre anteriore alla domanda

La circolare chiarisce la portata dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 184/1997, che consente al prosecutore volontario di coprire con contribuzione volontaria il semestre precedente la domanda di autorizzazione. Non esistono preclusioni neppure quando il semestre si collochi prima del 12 luglio 1997, poiché la norma non contiene limiti temporali in tal senso. Resta fermo che il contributo va determinato secondo i criteri introdotti dal decreto legislativo.

Determinazione dei contributi volontari per il 1998

Per il 1998 il contributo volontario va calcolato applicando l’aliquota di finanziamento della gestione pensionistica alla retribuzione media imponibile percepita nell’anno di contribuzione precedente la domanda, intesa come le 52 settimane di contribuzione obbligatoria antecedenti la data della richiesta, anche se non collocate nell’anno immediatamente precedente. La retribuzione minima di riferimento per il 1998 è fissata in lire 279.080; in base alla variazione Istat del costo della vita pari a +1,7, vengono inoltre aggiornate le retribuzioni medie delle classi contributive già previste dalla normativa previgente, così da consentire l’inserimento nella nuova disciplina dei prosecutori volontari già autorizzati alla data del 12 luglio 1997.

Importo minimo e criterio interpretativo ministeriale

Uno dei punti centrali della circolare riguarda il significato del comma 3 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 184/1997, relativo all’importo minimo del contributo volontario. Il Ministero del lavoro osserva che non può essere ripristinato un criterio già superato da precedenti interventi normativi e interpreta la disposizione nel senso che il contributo minimo per tutte le categorie di prosecutori volontari, nel settore pubblico e privato, non può essere inferiore a quello calcolato sulla base dell’importo minimo di retribuzione determinato ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983, salvo i casi di fondi esclusivi o sostitutivi nei quali siano previsti minimi retributivi superiori. In applicazione di tale interpretazione, l’importo minimo si determina applicando l’aliquota di finanziamento vigente alla retribuzione minima annualmente aggiornata.

Aliquote vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti

Dal 1° gennaio 1998 il contributo dello 0,20% per assistenza malattia non è più dovuto per effetto del D.Lgs. n. 446/1997. Le aliquote per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti risultano quindi modificate come segue:

  • lavoratori dipendenti non agricoli: 27,67% per autorizzati ante 31 dicembre 1995 e 28,17% per autorizzati post 31 dicembre 1995;
  • lavoratori dipendenti agricoli: 18,87% e 19,37%;
  • pescatori ex lege n. 250/1958: 10,27% e 10,77%.

Per i lavoratori domestici e per gli allievi dei cantieri scuola e di rimboschimento, per i quali non operava il contributo malattia, le aliquote restano invece:

  • domestici: 12,69% e 13,19%;
  • lavoratori occupati nei cantieri scuola: 10,64% e 11,14%.

Per i lavoratori agricoli dipendenti la circolare richiede di applicare le variazioni derivanti sia dalla soppressione del contributo malattia sia dall’aumento dell’aliquota di finanziamento nel lavoro agricolo subordinato disposto dal D.Lgs. n. 146/1997.

Lavoratori autonomi: coltivatori diretti, mezzadri e coloni

Per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti nella gestione speciale, l’allegato n. 7 riporta la tabella dei contributi volontari per il 1998. Il calcolo tiene conto dell’adeguamento delle classi di reddito settimanali previsto dalla legge n. 233/1990. L’aliquota complessiva applicata al reddito medio imponibile di ciascuna classe è pari al 17,80%, di cui 15,80% per contributo IVS e 2% per contributo aggiuntivo ex art. 12 della legge n. 233/1990. Resta inoltre dovuto il contributo addizionale ex art. 17 della legge n. 160/1975, pari a lire 2.760 a settimana, cioè lire 920 giornaliere per tre giornate settimanali.

La circolare ribadisce che il contributo volontario minimo dei CD/CM non può essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori dipendenti comuni. Per i soggetti inseriti nelle prime due classi di contribuzione, l’importo per il 1998 è pari a lire 77.221 se l’autorizzazione è stata rilasciata prima del 31 dicembre 1995, oppure a lire 78.617 se rilasciata dopo tale data.

Coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO

Per i coloni e mezzadri reinseriti nell’assicurazione generale obbligatoria, la circolare informa che gli importi dei contributi volontari per il 1998 non sono ancora determinati per mancanza dei dati necessari. In via provvisoria, gli interessati continuano a versare gli importi vigenti al 31 dicembre 1997, richiamati nella circolare n. 256 del 18 dicembre 1997.

Per le domande di autorizzazione presentate dal 12 luglio 1997 in poi, la circolare conferma un criterio provvisorio di calcolo per i periodi 12 luglio 1997-30 settembre 1997 e 1 ottobre 1997-31 dicembre 1997. Il contributo settimanale dovuto è ottenuto applicando la formula indicata, che comprende un importo fisso di lire 21.802 e componenti percentuali sulla retribuzione imponibile dell’anno precedente la domanda.

Artigiani e commercianti

Dal 1° luglio 1990 il contributo volontario mensile degli artigiani e commercianti è commisurato ai redditi medi delle otto classi di contribuzione, con le stesse aliquote percentuali previste per i contributi obbligatori degli attivi. Per il 1998, poiché l’aliquota dei commercianti ha subito incrementi normativi dal 1996 e dal 1997, vengono predisposte tabelle distinte per artigiani e commercianti.

Le aliquote 1998 risultano così fissate:

  • commercianti: 16,19% per titolari e collaboratori oltre 21 anni, 13,19% per collaboratori fino a 21 anni;
  • artigiani: 15,80% per titolari e 12,80% per collaboratori.

Gestione separata ex legge n. 335/1995

Per gli iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, il contributo volontario è determinato ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 184/1997. La misura per il 1998 è pari all’11,5% del reddito assoggettato a contribuzione degli ultimi 12 mesi precedenti la domanda, in virtù dell’art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997. Anche per questa gestione la retribuzione minima di riferimento coincide con quella già individuata ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983.

Addetti ai servizi domestici e familiari e coefficienti di riparto

Per i prosecutori volontari autorizzati con la qualifica di addetti ai servizi domestici e familiari non intervengono variazioni nelle aliquote; restano quindi confermati i coefficienti già indicati nella circolare n. 103 del 5 maggio 1997. La circolare segnala inoltre che negli allegati n. 3, 4 e 8 sono riportati i coefficienti di riparto dei contributi volontari in relazione alle singole categorie di prosecutori volontari.

Punti principali

Premessa e finalità

La circolare integra le istruzioni già fornite con la n. 206 del 15 ottobre 1997, offrendo chiarimenti operativi e aggiornando gli importi per il 1998 in relazione al D.Lgs. n. 184/1997 sulla prosecuzione volontaria.

Estensione della nuova disciplina ai fondi speciali

Dal 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del decreto, la normativa sulla prosecuzione volontaria si applica a tutti i Fondi speciali amministrati dall’INPS. Le eventuali norme dei singoli Fondi in contrasto con la nuova disciplina devono ritenersi abrogate; le domande presentate dopo tale data vanno definite secondo le nuove regole.

Requisiti e domande fondate sul cumulo contributivo

Restano sospese le domande di autorizzazione alla prosecuzione volontaria che possono essere definite solo tramite il cumulo di contributi versati in diverse gestioni INPS, poiché il Ministero del lavoro non ha ancora espresso il proprio orientamento. Gli interessati devono ricevere formale comunicazione della sospensione.

Copertura del semestre precedente la domanda

L’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 184/1997 consente di chiedere la copertura volontaria del semestre precedente la domanda di autorizzazione. La circolare precisa che ciò è possibile anche se il periodo si colloca prima del 12 luglio 1997, poiché la norma non prevede limitazioni; il contributo va comunque calcolato secondo i criteri introdotti dal decreto.

Determinazione dell’importo dei contributi volontari

Per il 1998 l’importo del contributo volontario va calcolato applicando l’aliquota di finanziamento della gestione pensionistica alla retribuzione media imponibile dell’anno di contribuzione precedente la domanda, intesa come 52 settimane di contribuzione obbligatoria antecedenti la domanda. La retribuzione minima per il 1998 è fissata in lire 279.080 e le retribuzioni medie delle classi contributive sono aggiornate con la variazione Istat del costo della vita pari a +1,7.

Importo minimo settimanale e interpretazione ministeriale

Il Ministero del lavoro interpreta la norma nel senso che l’importo minimo del contributo volontario, per tutte le categorie e per i settori pubblico e privato, non può essere inferiore a quello calcolato sulla base dell’importo minimo di retribuzione determinato ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983, salvo i casi di fondi esclusivi o sostitutivi con minimi retributivi superiori. In base a tale chiarimento, il contributo minimo si determina applicando l’aliquota vigente alla retribuzione minima annualmente aggiornata.

Aliquote di finanziamento per il 1998 nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti

Dal 1° gennaio 1998 non è più dovuto il contributo dello 0,20% per assistenza malattia, per effetto del D.Lgs. n. 446/1997. Le aliquote risultano quindi: lavoratori dipendenti non agricoli 27,67% per autorizzati ante 31.12.1995 e 28,17% per autorizzati post 31.12.1995; lavoratori dipendenti agricoli 18,87% e 19,37%; pescatori ex lege n. 250/1958 10,27% e 10,77%. Per domestici e lavoratori dei cantieri scuola: 12,69% e 13,19% per i domestici; 10,64% e 11,14% per i cantieri scuola.

Lavoratori agricoli dipendenti e importi aggiornati

Per i lavoratori agricoli dipendenti le aliquote 1998 sono determinate tenendo conto della riduzione dello 0,20% per la malattia e dell’aumento dello 0,70% dell’aliquota di finanziamento nel settore agricolo subordinato disposto dal D.Lgs. n. 146/1997. La circolare richiama i relativi allegati per gli importi aggiornati.

Coltivatori diretti, mezzadri e coloni

Per i CD/CM iscritti nella gestione speciale, i contributi volontari 1998 sono calcolati sulle classi di reddito settimanali adeguate. L’aliquota complessiva è pari al 17,80%: 15,80% per IVS e 2% per contributo aggiuntivo ex art. 12 della legge n. 233/1990. Il contributo addizionale ex art. 17 della legge n. 160/1975 è pari a lire 2.760 settimanali. Il contributo minimo non può essere inferiore a quello dei lavoratori dipendenti comuni; per i soggetti nelle prime due classi è pari a lire 77.221 se autorizzati prima del 31.12.1995 e a lire 78.617 se autorizzati dopo.

Coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO

Per i coloni e mezzadri reinseriti nell’assicurazione generale obbligatoria gli importi 1998 non sono ancora disponibili: resta quindi provvisorio il versamento degli importi vigenti al 31 dicembre 1997. Per le domande presentate dal 12 luglio 1997 in poi, la circolare conferma un criterio di calcolo provvisorio per il periodo 12.7.1997-31.12.1997, secondo la formula indicata con importo fisso di lire 21.802 più componenti percentuali sulla retribuzione imponibile dell’anno precedente.

Artigiani e commercianti

Per gli artigiani e i commercianti i contributi volontari mensili sono commisurati ai redditi medi delle otto classi di contribuzione. Dal 1° gennaio 1998 sono predisposte tabelle separate per artigiani e commercianti. Le aliquote 1998 sono: commercianti 16,19% per titolari e collaboratori oltre 21 anni, 13,19% per collaboratori fino a 21 anni; artigiani 15,80% e 12,80%.

Gestione separata ex legge n. 335/1995

Per gli iscritti alla gestione separata il contributo volontario è determinato ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 184/1997 ed è pari all’11,5% del reddito assoggettato a contribuzione degli ultimi 12 mesi precedenti la domanda, in base all’art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997. Anche per questa gestione la retribuzione minima di riferimento per il 1998 è quella fissata ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983.

Addetti ai servizi domestici e familiari

Per i prosecutori volontari autorizzati con qualifica di addetti ai servizi domestici e familiari non vi sono variazioni nelle aliquote; restano quindi confermati i coefficienti indicati nella circolare n. 103 del 5 maggio 1997. Gli allegati riportano inoltre i coefficienti di riparto dei contributi volontari per le singole categorie.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.