Circolare numero 91 del 28-4-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la gestione contabile dei recuperi sugli arretrati pensionistici dovuti in applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994. Indica alle Sedi come utilizzare le liste di stampa delle posizioni con rettifiche a saldo negativo o positivo, come imputare contabilmente i recuperi sui nuovi conti istituiti o su conti già esistenti e come procedere nel caso di recuperi effettuati dopo il pagamento di annualità di arretrati. Sono inoltre richiamate le variazioni al piano dei conti e le modalità di trasferimento alla Direzione Generale delle somme recuperate a titolo di interessi indebiti.
Recuperi sugli arretrati pensionistici per le sentenze Corte Costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994 e istruzioni contabili
Recuperi effettuati sugli arretrati dovuti in applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994
La circolare interviene per dare attuazione operativa alle indicazioni già fornite con la circolare n. 240 del 24 novembre 1997 in materia di pagamento degli arretrati pensionistici e dei relativi interessi conseguenti alle sentenze della Corte Costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994. In particolare, chiarisce le modalità di gestione delle rettifiche effettuate con procedura RIBOT, la conseguente contabilizzazione dei recuperi e le variazioni da apportare al piano dei conti.
Liste delle posizioni interessate
Sono rese disponibili due code di stampa, identificate come ZZSSPNRET048 e ZZSSPNAGG048, nelle quali ZZSS indica il codice della Sede. La prima contiene le pensioni per le quali, nel corso del 1997, il saldo delle rettifiche acquisite con RIBOT è risultato negativo; la seconda raccoglie le pensioni con saldo positivo.
Le Sedi devono procedere alla stampa delle liste. Quella con saldo positivo deve essere attentamente verificata e, insieme alla lista con saldo negativo, conservata agli atti della Sede.
Lista con saldo negativo
La lista delle pensioni con saldo delle rettifiche negativo comprende tutte le posizioni per le quali le rettifiche acquisite nel 1997 hanno determinato una diminuzione dell'importo derivante dalle procedure di ricostituzione.
Lista con saldo positivo
La lista delle pensioni con saldo delle rettifiche positivo comprende, invece, le posizioni per le quali le rettifiche hanno determinato un aumento dell'importo ricostituito.
Contabilizzazione dei recuperi sulle rettifiche negative
A scioglimento della riserva contenuta nel punto 11 della circolare n. 240/1997, la circolare stabilisce che gli importi a saldo negativo risultanti dalle rettifiche operate dalle Sedi con la procedura RIBOT devono essere contabilizzati direttamente dalle Sedi.
Gli importi indicati nella lista di cui al punto 1.1 devono essere imputati secondo le seguenti regole:
- in DARE del conto GPA 18/70, denominato "Debiti per prestazioni pensionistiche arretrate e relativi interessi di cui alle sentenze della Corte Costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994", e in AVERE dei conti 24/30 delle gestioni interessate, se il recupero è accertato contabilmente per la prima volta;
- in AVERE del conto GPA 52/32, se gli indebiti da recuperare risultano già registrati nell'archivio "Recupero crediti per prestazioni";
- in AVERE del conto GPA 51/99, se il recupero riguarda acconti già erogati e imputati a tale conto.
Quando i recuperi riguardano crediti per prestazioni indebite già eliminati in esercizi precedenti mediante delibera di variazione dei residui attivi e passivi, si tratta di un riaccertamento di somme già contabilmente accertate come recupero di prestazioni. In tale caso le somme devono essere rilevate sempre in DARE del conto GPA 18/70, ma in AVERE dei conti 28/35 di nuova istituzione delle gestioni interessate.
Adempimenti documentali e casi particolari
La copia della lista con gli estremi della contabilizzazione deve essere inserita nel fascicolo di pensione di ciascun soggetto interessato.
Per gli arretrati delle sentenze il cui pagamento sia stato disposto con Mod.P.1/r restano ferme le disposizioni vigenti. La circolare richiama espressamente anche gli arretrati conseguenti a sentenze di merito passate in giudicato e gli arretrati complessivamente inferiori a lire 120.000, richiamando il punto 3.2 della circolare n. 240 del 27 novembre 1997.
Sulla base dei dati disponibili negli archivi centrali, la Direzione Generale provvede a livello nazionale alle scritture rettificative necessarie per la definitiva imputazione al conto GPA 18/70.
Recuperi successivi al pagamento di annualità di arretrati
La circolare disciplina anche l'ipotesi in cui i recuperi sugli arretrati memorizzati nella procedura RIBOT siano effettuati dopo che al pensionato siano già state corrisposte annualità di arretrati comprensive di interessi.
In questo caso:
- deve essere recuperata anche la quota di interessi già corrisposti dal 1 gennaio 1996 fino alla data di pagamento dell'annualità, limitatamente alla parte di capitale risultata non dovuta;
- se, detratto l'ammontare del recupero dalle somme ancora da corrispondere, residua un credito a favore del pensionato, la procedura calcola e conguaglia gli interessi indebiti;
- se non residua alcun credito, le Sedi devono determinare l'importo degli interessi da recuperare e provvedere al relativo recupero.
Trasferimento delle somme recuperate e piano dei conti
Poiché i rapporti finanziari con lo Stato derivanti dall'attuazione delle sentenze sono definiti dalla Direzione Generale, le somme recuperate a titolo di interessi indebiti devono essere trasferite alla stessa mediante Mod.SC10/R, indicando chiaramente la causale del trasferimento.
La circolare richiama infine le variazioni al piano dei conti già disposte con il messaggio n. 1293 del 31 dicembre 1997 e con l'allegato 2, e in particolare:
- l'istituzione del conto GPA 18/70 per i debiti relativi alle prestazioni pensionistiche arretrate e ai relativi interessi dovuti per le sentenze della Corte Costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994;
- l'istituzione dei conti 28/35, nelle gestioni ARR, CMR, COR e FPR, per il riaccertamento dei crediti per prestazioni da recuperare già inesigibili.
Punti principali
Liste delle posizioni e verifiche delle Sedi
Sono rese disponibili le code di stampa ZZSSPNRET048 e ZZSSPNAGG048, contenenti rispettivamente le pensioni con saldo delle rettifiche 1997 negativo e quelle con saldo positivo. Le Sedi devono stampare le liste, verificare attentamente quella con saldo positivo e conservare entrambe agli atti. La lista negativa riporta le posizioni in cui le rettifiche acquisite con la procedura RIBOT hanno determinato una diminuzione dell'importo degli arretrati; la lista positiva riporta invece le posizioni con aumento dell'importo determinato dalle procedure di ricostituzione.
Contabilizzazione dei recuperi su rettifiche negative
Gli importi a saldo negativo risultanti dalle rettifiche RIBOT devono essere contabilizzati dalle Sedi. Se il recupero è accertato contabilmente per la prima volta, gli importi vanno imputati in DARE al conto GPA 18/70 e in AVERE ai conti 24/30 delle gestioni interessate. Se gli indebiti sono già registrati nell'archivio "Recupero crediti per prestazioni", l'imputazione avviene in AVERE del conto GPA 52/32; se riguardano acconti già registrati, in AVERE del conto GPA 51/99. Quando i crediti per prestazioni indebite erano stati eliminati in esercizi precedenti con delibera di variazione dei residui attivi e passivi, il riaccertamento avviene sempre in DARE di GPA 18/70 e in AVERE dei nuovi conti 28/35 delle gestioni interessate.
Documentazione e gestione dei casi particolari
Copia della lista con gli estremi della contabilizzazione deve essere inserita nel fascicolo di pensione di ciascun interessato. Restano ferme le disposizioni vigenti per gli arretrati delle sentenze pagati con Mod.P.1/r, compresi i casi di arretrati derivanti da sentenze di merito passate in giudicato o di importo complessivo inferiore a lire 120.000. La Direzione Generale provvede inoltre, sulla base dei dati disponibili negli archivi centrali, alle scritture rettificative necessarie per l'imputazione definitiva al conto GPA 18/70.
Recuperi dopo il pagamento di annualità di arretrati
Se i recuperi sugli arretrati memorizzati con la procedura RIBOT intervengono dopo che al pensionato sono state già pagate annualità comprensive di interessi, occorre recuperare anche gli interessi corrisposti dal 1 gennaio 1996 fino alla data di pagamento dell'annualità, limitatamente alla quota di capitale risultata non dovuta. Se, detratto il recupero dalle somme ancora da corrispondere, residua un credito a favore del pensionato, la procedura calcola e conguaglia gli interessi indebiti. Se invece non residua alcun credito, le Sedi devono determinare e recuperare l'importo degli interessi indebiti.
Trasferimento delle somme recuperate e variazioni al piano dei conti
Le somme recuperate a titolo di interessi indebiti devono essere trasferite alla Direzione Generale mediante Mod.SC10/R, con indicazione chiara della causale del trasferimento. La circolare richiama inoltre le variazioni al piano dei conti già disposte: l'istituzione del conto GPA 18/70 "Debiti per prestazioni pensionistiche arretrate e relativi interessi di cui alle sentenze della Corte Costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994" e dei conti 28/35 di nuova istituzione per il riaccertamento dei crediti per prestazioni da recuperare già inesigibili, nelle gestioni ARR, CMR, COR e FPR.
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