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Ordinanza

Ordinanza n. 12108/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento quanto al ricorso n. 2307 del 2025: a) della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Italiana del farmaco n. 68 del 10 dicembre 2024, avente ad oggetto il ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l’anno 2023, non pubblicata, e dei relativi allegati, tra cui sono stati pubblicati sul portale istituzionale dell’AIFA in data 16.12.2024 solo i seguenti: A) “Elenco quota di ripiano per codice SIS (dicembre 2024)” (all. 1), B1) “Spesa per i farmaci innovativi” (all. 2), B2) “Dettaglio di spesa per i farmaci orfani di classe A e H” (all. 3), B3) “Dettaglio mensile di spesa dei farmaci innovativi anno 2023” (all. 4), F) “Metodo di calcolo della spesa per farmaci innovativi per indicazione e stima quota payback innovativi” (all. 5), e G) “Metodo di applicazione del Decreto del 22 settembre 2022 del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze” (all. 6); b) del relativo Comunicato, recante “Ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l’anno 2023”, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia in data 16.12.2024 (all. 7); c) del ripiano per la spesa farmaceutica per acquisti diretti attribuito a Bayer AG, codice SIS 689, per lo sfondamento asseritamente imputabile alla Società per l’anno 2023, pari a Euro 58.294.221, pubblicato nell’Allegato A alla delibera sub a); d) della determina a firma del Presidente dell’AIFA n. 205/2025 (all. 8), recante “Attribuzione degli oneri di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l’anno 2023”, e relativi allegati, pubblicati sul sito istituzionale dell’AIFA in data 13.2.2025, con particolare riguardo agli allegati B) “Nota sulla metodologia applicativa (febbraio 2025)” (all. 9), C) “Elenco quote di ripiano per codice SIS e per Regione” (all. 10), D) “Elenco quota di ripiano per Regione (febbraio 2025)” (all. 11), E) “Allegato alla nota metodologica Descrizione dei file e dei relativi tracciati record pubblicati sul portale dei servizi di AIFA” (all. 12), H) “Modalità di versamento alle Regioni” (all. 13); e) del relativo Comunicato, recante “Ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l’anno 2023”, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia in data 13.2.2025 (all. 14); f) di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e/o connessi, anche non conosciuti dalla ricorrente, ivi inclusi: f1) il Comunicato pubblicato in data 2.8.2024 sul sito istituzionale dell’AIFA recante “Ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l’anno 2023 – Avvio del procedimento – Esposizione dati” (all. 15); f2) i relativi dati resi disponibili a Bayer AG tramite la piattaforma Front/End di AIFA (all. 16); f3) la delibera del Consiglio di Amministrazione di AIFA n. 40 del 31.7.2024, recante l’approvazione delle quote di mercato per ciascuna azienda farmaceutica e del conseguente valore complessivo di ripiano dello sfondamento del tetto di spesa per acquisti diretti del 2023, richiamata nel Comunicato del 2.8.2024 predetto ma non pubblicata, ed i relativi allegati B, B1, B2, B3, E, F, G pubblicati contestualmente a quest’ultimo (all. 17-23); f4) il documento “Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Nazionale e Regionale Gennaio – Dicembre 2023 – Aggiornamento”, datato 10.12.2024 (all. 24), pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia in data 16.12.2024 unitamente al Comunicato sub b), approvato con la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’AIFA sub a), non pubblicata. quanto ai ricorsi nn. 2997 del 2025 e 3012 del 2025: ▪ della Determinazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’AIFA n. 205 del 12 febbraio 2025, pubblicata nel sito internet dell’Agenzia il successivo 13 febbraio 2025, con la quale sono stati attribuiti gli oneri di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l’anno 2023 a carico delle aziende farmaceutiche ai sensi dell’articolo 1, commi 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 583, 584 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (doc. 1); ▪ degli Allegati alla suddetta delibera elencati con le lettere: A) “Elenco quota di ripiano per codice SIS”, dal quale risulta l’attribuzione: alla Sanofi S.r.l. di una quota di ripiano pari ad € 2.584.807,00; alla Sanofi Aventis Deutschland GMBH di una quota di ripiano pari ad € 10.830.151,00; alla Sanofi Winthrop Industrie di una quota di ripiano pari ad € 58.681.424,00; alla Sanofi B.V. di una quota di ripiano pari ad € 33.433.293,00 (doc. 2); B) “Nota sulla metodologia applicativa relativa al ripiano dello sfondamento del tetto del 8,15% - spesa farmaceutica acquisti diretti anno 2023 (Luglio 2024) (doc. 3); B1) “Spesa per i farmaci innovativi” (doc. 4); B2) “Dettaglio di spesa per i farmaci orfani di classe A e H” (doc. 5); B3) “Dettaglio mensile di spesa dei farmaci innovativi anno 2023” (doc. 6); C) “elenco quote di ripiano per codice SIS e per Regione (doc. 6 bis); D) elenco quota di ripiano per Regione (doc. 6 ter); E) “Descrizione dei file e dei relativi tracciati record pubblicati sul portale dei servizi di AIFA” (doc. 7); F) “Metodo di calcolo della spesa per farmaci innovativi per indicazione e stima quota payback innovativi” (doc. 8); G) “Metodo di applicazione del Decreto del 22 settembre 2022 del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze” (doc. 9); ▪ della delibera del Consiglio d’Amministrazione dell’AIFA n. 68 del 10 dicembre 2024, resa nota con pubblicazione nel sito internet dell’Agenzia in data 16 dicembre 2024, recante: (i) l’aggiornamento del documento di monitoraggio della spesa farmaceutica nazionale e regionale gennaio-dicembre 2023 che attesta, con specifico riferimento alla spesa farmaceutica per acquisti diretti, un disavanzo pari a euro 3.278,8 milioni rispetto al tetto programmato di spesa del 7,95% del FSN per l’anno 2023 (al netto dei gas medicinali); (ii) l’accertamento del valore complessivo di ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, al netto dei gas medicinali, riferito all’anno 2023, nonché le singole quote di ripiano attribuite a ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC (codice SIS), tenendo altresì conto del decreto del Ministero della salute 22 settembre 2022 e ss.mm.ii. (doc. 1 bis); ▪ degli allegati alla suddetta delibera; oltre che, se e in quanto occorrer possa: ▪ della delibera del Consiglio d’Amministrazione dell’AIFA n. 32 del 17 luglio 2024, con cui è stato preliminarmente approvato il ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l’anno 2023; ▪ della delibera n. 40 del 31 luglio 2024 con cui il Consiglio di Amministrazione dell’AIFA ha approvato le quote di mercato calcolate per ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC (codice SIS), in maniera distinta per il mercato dei gas medicinali rispetto a quello degli altri acquisti diretti e il conseguente valore complessivo di ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti riferito all’anno 2023, pari a 1.644.753.941 euro, distinto per azienda farmaceutica (codice SIS); ▪ della delibera n. 14 del 12 febbraio 2025, con cui il Consiglio di amministrazione ha approvato gli allegati B “Nota sulla metodologia applicativa”; C “Elenco quota di ripiano per codice SIS e per Regione”; D “Elenco quota di ripiano per regione - febbraio 2025”; E “Descrizione dei file e dei relativi tracciati record pubblicati sul “portale dei servizi” di AIFA”; ▪ del Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 febbraio 2025, pubblicato nella GURI, Serie Generale, 11 febbraio 2025, n. 34, recante “Criteri di riparto del pay-back farmaceutico” (doc. 19); ▪ nonché di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati.

Giustizia amministrativa202502997

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterQuestione di legittimità costituzionaleAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti AIFA di accertamento e attribuzione degli oneri di ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti relativo all’anno 2023

Esito

RIMESSIONE

La controversia

Le società ricorrenti hanno impugnato, con distinti ricorsi poi riuniti, gli atti AIFA relativi alla determinazione del payback farmaceutico per gli acquisti diretti del 2023, compresa la determinazione n. 205 del 12 febbraio 2025, la deliberazione n. 68 del 10 dicembre 2024, le ulteriori deliberazioni presupposte e i relativi allegati. Le ricorrenti hanno dedotto, con censure in parte diverse, l’illegittimità costituzionale della disciplina legislativa posta a fondamento degli atti, in particolare dell’art. 1, comma 580, della legge n. 145 del 2018 e dell’art. 15, comma 7, del d.l. n. 95 del 2012. Il meccanismo porrebbe strutturalmente a carico delle aziende farmaceutiche il 50% dello sforamento del tetto della spesa per acquisti diretti, nonostante il tetto sia stato storicamente fissato a livelli inferiori ai fabbisogni effettivi e lo sforamento sia divenuto crescente. Le aziende hanno lamentato la violazione degli artt. 3, 23 e 41 Cost., sotto i profili di irragionevolezza, sproporzionalità, assenza di temporaneità del prelievo, compressione della libertà d’iniziativa economica e dell’autonomia contrattuale, nonché dell’art. 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, per l’asserita imprevedibilità e non determinabilità dell’onere economico. Il Collegio ha escluso, invece, che fosse di per sé irragionevole la mancata previsione di un meccanismo di osmosi tra il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti e quello della spesa convenzionata.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente riunito i tre ricorsi ai fini della trattazione della questione incidentale, ravvisando connessione oggettiva e soggettiva e riservandosi ogni successiva valutazione sulla prosecuzione unitaria o separata dei giudizi. Ha ritenuto rilevante la questione perché le disposizioni censurate costituiscono la base legittimante immediata degli atti AIFA impugnati e, se dichiarate incostituzionali, ne priverebbero il fondamento normativo. Quanto alla non manifesta infondatezza, il Collegio ha qualificato il payback farmaceutico come contributo di solidarietà e prestazione patrimoniale imposta, priva di natura tributaria, destinata al finanziamento della spesa sanitaria. Ha ritenuto dubitabile la compatibilità della disciplina con gli artt. 3, 23 e 41 Cost., poiché il prelievo, introdotto nel 2013 e stabilizzato dal 2019, opera senza un limite temporale predeterminato e potrebbe avere assunto carattere strutturale, trasformandosi da misura solidaristica temporanea in ordinaria modalità di finanziamento del Servizio sanitario nazionale. La continuità del prelievo, la sua incidenza potenzialmente rilevante sul fatturato e l’imprevedibilità dell’importo annuale potrebbero inoltre comprimere irragionevolmente l’autonomia contrattuale e la libertà d’iniziativa economica delle imprese, anche considerando che gli acquisti del SSN sono spesso effettuati mediante gare e negoziazione dei prezzi. Il Collegio ha altresì ravvisato dubbi di compatibilità con l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, poiché la restituzione di parte delle somme derivanti dalla vendita dei medicinali costituisce un’ingerenza nel diritto di proprietà e il prelievo potrebbe non essere sufficientemente determinabile, prevedibile, ragionevole e proporzionato. Il TAR ha quindi sospeso i giudizi, rimettendo alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 580, della legge n. 145 del 2018 e dell’art. 15, comma 7, del d.l. n. 95 del 2012, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e 117 Cost., disponendo la trasmissione degli atti alla Corte, le notificazioni alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti delle Camere.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 574-584, l. 145/2018

    “a decorrere dal 1° gennaio 2019 è stato introdotto l’attuale meccanismo di ripianamento del superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti”

    Disciplina legislativa del ripianamento del superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti e della quota posta a carico delle aziende titolari di AIC.

  • art. 1, comma 580, l. 145/2018

    “questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui al comma 580”

    Prevede che le aziende farmaceutiche concorrano al ripianamento del 50% dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, in proporzione alla quota di mercato.

  • art. 15, comma 7, d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012

    “ha esteso difatti anche alla spesa farmaceutica -ex ospedaliera - per acquisti diretti il meccanismo introdotto nel 2012 per la sola spesa farmaceutica convenzionata”

    Disposizione presupposta del meccanismo di ripianamento sottoposto al vaglio di costituzionalità.

  • art. 1, comma 577, l. 145/2018

    “Per l'anno solare 2019 entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni solari successivi, entro il 31 luglio dell'anno seguente a quello di riferimento, l'AIFA determina [...] l'ammontare complessivo della spesa farmaceutica nell'anno di riferimento per acquisti diretti”

    Attribuisce ad AIFA la determinazione annuale dell’ammontare complessivo della spesa farmaceutica per acquisti diretti secondo i criteri legislativi.

  • art. 1, comma 578, l. 145/2018

    “rileva il fatturato di ciascuna azienda titolare di AIC [...] e [...] determina la quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC”

    Disciplina la rilevazione del fatturato e il calcolo della quota di mercato rilevante per il ripianamento.

  • art. 1, comma 579, l. 145/2018

    “Dall’ammontare complessivo della spesa vanno detratti gli importi”

    Individua le deduzioni da applicare nella determinazione del fatturato annuale rilevante ai fini del ripianamento.

  • art. 1, comma 574, l. 145/2018

    “assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nel rispetto della compatibilità finanziaria del Servizio sanitario nazionale”

    Individua la finalità del meccanismo di ripianamento, posta dal TAR a fondamento della qualificazione come contributo di solidarietà non tributario.

  • art. 23 Cost.

    “prestazioni patrimoniali imposte per legge senza la volontà della persona destinataria”

    Parametro costituzionale relativo alla riserva di legge per le prestazioni patrimoniali imposte; il TAR dubita che il prelievo, divenuto strutturale e privo di durata predeterminata, conservi i caratteri compatibili con la sua natura solidaristica.

  • art. 3 Cost.

    Parametro invocato per dubitare della ragionevolezza e proporzionalità di un prelievo continuativo, fondato su tetti di spesa non adeguati ai fabbisogni e potenzialmente imprevedibile nell’ammontare.

  • art. 41 Cost.

    Parametro relativo alla libertà d’iniziativa economica e all’autonomia contrattuale, potenzialmente compresse dall’incidenza continuativa e imprevedibile del payback sui rapporti di fornitura e sull’attività imprenditoriale.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    Parametro interposto rispetto agli obblighi derivanti dall’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU.

  • art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU

    “nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge”

    Il TAR dubita che il payback, incidendo su utilità economiche spettanti alle aziende, sia sufficientemente determinabile e prevedibile e rispetti i requisiti di ragionevolezza e proporzionalità dell’ingerenza proprietaria.

  • art. 23, comma 1, lett. b), l. 87/1953

    Richiede, per la proposizione della questione incidentale, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale nel giudizio principale e la non manifesta infondatezza.

  • art. 5, comma 2, lett. d), d.l. 157/2007, convertito dalla l. 222/2007

    Attribuisce ad AIFA il monitoraggio dei dati della spesa farmaceutica e la verifica dell’eventuale superamento dei tetti di spesa.

  • art. 1, comma 281, l. 234/2021

    “il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti è pari [...] all’8,15 per cento per l’anno 2023”

    Fissa il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti relativo al 2023, al lordo della quota per i gas medicinali.

Massime di principio

  • Il payback farmaceutico per il superamento del tetto della spesa per acquisti diretti può essere qualificato come contributo di solidarietà e prestazione patrimoniale imposta, non avente natura tributaria, quando è destinato specificamente alla ricostituzione delle risorse per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria.
  • La reiterazione nel tempo di un prelievo solidaristico, in assenza di un limite temporale predeterminato o di una riforma organica che ne giustifichi la permanenza, può far dubitare della sua compatibilità con gli artt. 3 e 23 Cost., poiché la misura rischia di trasformarsi da contributo eccezionale e solidaristico in modalità ordinaria e strutturale di finanziamento della spesa pubblica.
  • La previsione di un contributo a carico delle imprese farmaceutiche può risultare non manifestamente infondata rispetto all’art. 41 Cost. quando, per la sua continuità e per l’imprevedibilità dell’importo annuale, incide sull’autonomia contrattuale e sulla libertà d’iniziativa economica, anche in presenza di contratti di fornitura conclusi mediante gara o negoziazione del prezzo.
  • Un prelievo economico incidente su somme derivanti dall’attività d’impresa deve essere sufficientemente determinabile e prevedibile ex ante; la mera conoscibilità del tetto di spesa e dei dati di monitoraggio può non bastare a garantire tali requisiti se l’importo concretamente dovuto dipende da uno sforamento annuale non prevedibile.
  • La questione di legittimità costituzionale è rilevante quando le disposizioni censurate costituiscono la base normativa immediata degli atti amministrativi impugnati, sicché l’eventuale loro caducazione priverebbe tali atti del fondamento legittimante.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviOrganizzazione del servizio sanitarioRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiQuestione di legittimità costituzionaleProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicitàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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