Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 24038/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure miravano a ottenere una diversa lettura degli elementi di fatto posti a base del diniego dell'affidamento in prova. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il condannato aveva chiesto l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza di Messina ha rigettato l'istanza. Con il ricorso per cassazione si deduceva che il Tribunale non avrebbe valorizzato gli elementi positivi emersi dalla relazione dell'UEPE e non avrebbe considerato le condizioni di salute del condannato. La Corte rileva però che il giudice di merito ha preso in esame gli elementi favorevoli, ma li ha ritenuti recessivi rispetto a una denuncia sporta dalla cognata per minaccia e a una precedente violazione delle prescrizioni della misura alternativa in atto, traendone non illogicamente un giudizio di indole refrattaria alle regole. Quanto alla salute, il provvedimento impugnato ha ritenuto correttamente che gli strumenti di tutela sono quelli della detenzione domiciliare, già in esecuzione, e non dell'affidamento in prova. La doglianza sulla violazione degli orari della misura per andare a sporgere denuncia è stata ritenuta irrilevante. Il ricorso, dunque, si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    È richiamato ai fini dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro il diniego di affidamento in prova al servizio sociale, non è ammissibile una censura che si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del compendio fattuale già esaminato dal tribunale di sorveglianza.
  • Il tribunale di sorveglianza può legittimamente valorizzare, ai fini del giudizio prognostico sulla meritevolezza della misura, precedenti condotte sintomatiche di scarsa adesione alle prescrizioni e denunce per minaccia, attribuendo agli elementi favorevoli un peso recessivo se motivatamente ritenuti meno significativi.
  • Le esigenze di tutela della salute del condannato non impongono l'affidamento in prova quando l'ordinamento appronta specifici strumenti di protezione diversi, come la detenzione domiciliare già applicata.
  • È irrilevante la deduzione secondo cui il soggetto avrebbe violato gli orari della misura alternativa per compiere un atto che avrebbe potuto svolgere anche nei periodi autorizzati di uscita, se tale circostanza non incide sulla ratio del diniego.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.