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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24084/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)

La controversia

Il condannato ha impugnato il provvedimento del Tribunale di Vicenza, giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra fatti oggetto di due diverse sentenze di condanna, una del Tribunale di Lucca e una del Tribunale di Udine. A sostegno del ricorso è stata dedotta la violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., lamentando che la motivazione sarebbe contraddittoria perché lo stesso giudice avrebbe ammesso l'omogeneità delle condotte; si è inoltre sostenuto che, in entrambi i casi, l'interessato si era recato in Italia al solo scopo di commettere reati, elemento che dimostrerebbe l'unitarietà del disegno criminoso. Il ricorrente ha anche contestato la rilevanza decisiva attribuita alla distanza temporale tra i fatti e alla non perfetta coincidenza delle aree geografiche di commissione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretto l'operato del Tribunale di Vicenza, che aveva escluso la continuazione valorizzando l'assenza di concreti indici rivelatori dell'unitario disegno criminoso: l'ampio intervallo cronologico tra i fatti, la distanza tra i luoghi di commissione, le differenti modalità operative, e la cesura rappresentata da una precedente condanna definitiva a pena sospesa. La Corte ha inoltre osservato che la censura del ricorrente mirava in sostanza a ottenere una diversa lettura del materiale fattuale, attività preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La continuazione richiede l'unitarietà del disegno criminoso, da verificare attraverso concreti indici sintomatici; non basta la mera omogeneità delle condotte o un singolo elemento indiziario isolato.

  • art. 671 c.p.p.

    In sede esecutiva il giudice può riconoscere la continuazione solo a seguito di una verifica rigorosa della sussistenza dell'originario disegno criminoso tra i reati già giudicati.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    È richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti che la parte non abbia versato in colpa nella causa di inammissibilità.

  • Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo

    non essendosi sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea

    Il riconoscimento della continuazione esige indicatori concreti e complessivi; non è sufficiente un solo indice se i reati successivi risultano occasionali o estemporanei.

  • Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.

    In cassazione è preclusa la rilettura del merito e l'autonoma sostituzione dei criteri valutativi del giudice di merito con quelli proposti dal ricorrente.

Massime di principio

  • In sede esecutiva la continuazione tra reati già giudicati può essere riconosciuta solo se risultano accertati concreti e convergenti indici dell'originario disegno criminoso, come omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive, sistematicità e programmazione iniziale delle condotte successive.
  • La mera omogeneità delle condotte, o la presenza di un singolo elemento sintomatico, non basta quando gli ulteriori dati fattuali depongano per una determinazione estemporanea dei fatti successivi.
  • La distanza temporale rilevante, la diversa localizzazione dei fatti, le differenti modalità operative e l'intervento di una precedente condanna definitiva sono elementi idonei a escludere l'unicità del disegno criminoso.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o fattuale, essendo la censura ammissibile solo se denuncia un reale vizio giuridico della motivazione e non una diversa lettura dei fatti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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