Sentenza del 09/04/2015 n. 2116 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Imposte sul reddito - Irpef - Diniego di rimborso - Cessazione del rapporto di lavoro - Termine di decadenza - Incentivazione dell'esodo dei lavoratori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che le somme ricevute in occasione della cessazione anticipata del rapporto di lavoro dovessero beneficiare del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 19 del TUIR per gli incentivi all’esodo. Chiedeva quindi il rimborso dell’IRPEF ritenuta indebitamente versata. La controversia riguardava anche il rispetto del termine decadenziale previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 per presentare l’istanza di rimborso: 48 mesi dalla data del versamento o della ritenuta, senza possibilità di interruzione o sospensione. Nel merito, l’agevolazione è riconoscibile soltanto quando l’offerta di incentivo sia rivolta alla generalità dei dipendenti o a una determinata categoria e non a un singolo lavoratore.
La decisione
La pretesa di rimborso non è stata accolta. La disciplina dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 è stata interpretata come applicabile a ogni indebito tributario derivante da versamenti originariamente non dovuti, con obbligo di presentare l’istanza entro 48 mesi e con natura decadenziale del termine. Inoltre, l’incentivo all’esodo può essere assoggettato al regime previsto dall’art. 19 del TUIR solo se inserito in un’offerta generale o destinata a una categoria di lavoratori; un accordo individuale rivolto a un solo dipendente non è sufficiente. Il diniego dell’Amministrazione è quindi risultato confermato.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
Le richieste di rimborso devono essere presentate entro 48 mesi dalla data del versamento o della ritenuta.
La norma si applica a ogni indebito tributario conseguente a versamenti originariamente non dovuti. Il termine di 48 mesi è previsto a pena di decadenza; pertanto, ai sensi degli artt. 2964 e 2966 c.c., non è soggetto né a interruzione né a sospensione.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 19
Gli incentivi all’esodo dei lavoratori di età superiore a 50 anni per gli uomini e 55 per le donne.
Il regime fiscale previsto per gli incentivi all’esodo è applicabile quando l’offerta del datore di lavoro è rivolta alla generalità dei dipendenti o a una determinata categoria, ma non quando riguarda esclusivamente un singolo dipendente.
Codice civile, artt. 2964 e 2966
Le disposizioni confermano che, per i termini stabiliti a pena di decadenza, non operano le regole sull’interruzione e sulla sospensione, salvo diversa previsione normativa.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 138/E del 2007
Prassi richiamata in materia di trattamento fiscale degli incentivi all’esodo e dei relativi presupposti applicativi.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale stabilisce un termine per il rimborso a pena di decadenza, l’istanza deve essere presentata entro il termine previsto calcolato dal versamento o dalla ritenuta; una richiesta tardiva non può essere recuperata mediante atti interruttivi o sospensivi.
- Per applicare un regime fiscale agevolato agli incentivi all’esodo, non è sufficiente che il pagamento sia collegato alla cessazione anticipata del rapporto: occorre verificare anche le modalità dell’offerta e la platea dei destinatari.
- Un incentivo negoziato individualmente con un solo dipendente può non rientrare nella disciplina agevolata prevista per gli incentivi offerti alla generalità dei lavoratori o a una categoria omogenea.
- In controversie analoghe è essenziale conservare la documentazione relativa alla proposta aziendale, ai destinatari dell’offerta, alla data e all’importo delle ritenute, nonché presentare tempestivamente l’istanza di rimborso.
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