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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30855/2024 del 02/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva rigettato l'appello di Lanzone e Paone in una causa di rivendicazione immobiliare. I ricorrenti deducevano tre censure principali: 1) contraddittorietà della motivazione della Corte d'appello e mancata verifica del titolo di acquisto originario (richiamando art. 132 c.p.c. comma 2 n.4 in relazione all'art. 360 n.4 c.p.c.); 2) violazione e falsa applicazione di norme relative alla valutazione della consulenza tecnica d'ufficio e al rigore probatorio in tema di rivendicazione (art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 948 c.c., ai sensi dell'art. 360 n.3 c.p.c.); 3) travisamento della prova e omesso esame di fatti decisivi rispetto alla CTU (art. 360 n.4 e art.115 c.p.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in quanto le doglianze sono risultate infondate o inammissibili. In particolare: la presunta contraddittorietà della motivazione non supera il filtro del controllo di legittimità limitato al minimo costituzionale; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei titoli e l'uso della CTU da parte del giudice di merito, richiamando il carattere insindacabile della valutazione di merito sulla base dell'art. 116 c.p.c.; il rilievo di travisamento della prova è stato ritenuto non sussistente in quanto non ricorrevano le stringenti condizioni previste dalla giurisprudenza per la censura di travisamento. Il ricorso è quindi rigettato e Lanzone e Paone sono condannati, in via solidale, a rifondere le spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi e euro 3.500,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%. La sentenza rileva inoltre i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato se dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c. comma 2 n.4

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla revocazione; la Corte ha valutato la doglianza come una censura sulla motivazione e l'ha ritenuta infondata alla luce del limite del sindacato di legittimità sul rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 360 c.p.c. (nn. 3, 4, 5)

    La Corte ricorda la riforma e i limiti del sindacato di legittimità: non sono ammissibili censure generiche sulla motivazione eccedenti il controllo sul minimo costituzionale (n.5); n.3 e n.4 disciplinano le censure sulla violazione di norme e sul travisamento della prova, ma quest'ultimo richiede condizioni molto rigorose.

  • art. 83 c.p.c. e art. 365 c.p.c.

    Sull'incidente relativo alla procura alle liti la Corte afferma che la procura sottoscritta su foglio separato ma materialmente congiunto all'atto è equiparata alla procura in calce e può considerarsi riferita al giudizio di cassazione salvo evidente riferibilità diversa.

  • art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 948 c.c.

    Richiamati nella censura sulla valutazione della CTU e delle prove: la Corte ribadisce che la valutazione del merito e delle prove, compresa la CTU, è rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se si tratta di apprezzamento discrezionale degli elementi probatori.

  • art. 115 c.p.c.

    In tema di travisamento della prova la Corte richiama i criteri stringenti: l'errore deve riguardare il contenuto oggettivo della prova (demonstratum), essere decisivo, discusso in giudizio e portare a certezza della diversa decisione; tali condizioni non sussistevano nel caso.

  • art. 348 ter c.p.c.

    La Corte richiama la nozione di 'doppia conforme': se primo e secondo grado sono concordi sul medesimo iter logico-fattuale la censura in cassazione è spesso inammissibile senza specifica dimostrazione delle divergenze tra i due gradi.

  • art. 111 comma 6 Cost.

    Ricondotto al principio del 'minimo costituzionale' della motivazione: la motivazione della sentenza deve evitare l'assoluta mancanza, la mera apparenza o l'incomprensibilità oggettiva.

  • art. 13 comma 1-quater DPR n.115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato, ove dovuto.

  • principio processuale: morte del ricorrente in Cassazione

    La Corte conferma il principio giurisprudenziale secondo cui la morte di una parte dopo l'instaurazione del giudizio di cassazione non determina l'interruzione del procedimento e non consente l'ingresso automatico degli eredi nel processo di legittimità.

Massime di principio

  • In azioni di rivendicazione immobiliare il giudice può fondare la decisione sulla ricostruzione della catena dei titoli; l'assenza di continuità catastale non esclude automaticamente il riconoscimento della proprietà se la documentazione storica dimostra il passaggio del titolo.
  • La consulenza tecnica d'ufficio (CTU) può assumere rilievo decisivo se inserita in una ricostruzione coerente dei titoli e dello stato dei luoghi, ma la sua valutazione rimane materia di merito non sindacabile in cassazione salvo travisamento oggettivo della prova.
  • La Corte di Cassazione esercita un controllo limitato sulle valutazioni di fatto: non rivede il convincimento del giudice di merito basato sull'apprezzamento delle prove a meno che non ricorrano errori logico-giuridici e le condizioni restrittive per il travisamento siano soddisfatte.
  • Le censure sulla motivazione sono ammesse in cassazione solo nei termini del cosiddetto 'minimo costituzionale': motivazione nulla, meramente apparente, contraddittoria in modo insanabile o incomprensibile.
  • Se il primo e il secondo grado di giudizio sono conformi sul medesimo impianto argomentativo (doppia conforme), molte censure in cassazione risultano inammissibili a meno che il ricorrente non indichi specificamente le differenze di fatto su cui si fondano le decisioni.
  • Procure alle liti materialmente congiunte al ricorso, anche se su foglio separato, possono essere considerate valide per il giudizio di cassazione salvo prova che evidenzi la non riferibilità; attenzione formale alla redazione resta comunque consigliabile.
  • La morte della parte non interrompe il procedimento di cassazione: gli eredi non entrano automaticamente nel processo di legittimità e la procedura segue le regole particolari del giudizio di cassazione.
  • In caso di soccombenza in cassazione le spese seguono la soccombenza e possono comprendere anche la misura minima per esborsi e compensi indicati dalla Corte; verificare l'eventuale raddoppio del contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002.

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