Cassazione Civile, Sentenza n. 30855/2024 del 02/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva rigettato l'appello di Lanzone e Paone in una causa di rivendicazione immobiliare. I ricorrenti deducevano tre censure principali: 1) contraddittorietà della motivazione della Corte d'appello e mancata verifica del titolo di acquisto originario (richiamando art. 132 c.p.c. comma 2 n.4 in relazione all'art. 360 n.4 c.p.c.); 2) violazione e falsa applicazione di norme relative alla valutazione della consulenza tecnica d'ufficio e al rigore probatorio in tema di rivendicazione (art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 948 c.c., ai sensi dell'art. 360 n.3 c.p.c.); 3) travisamento della prova e omesso esame di fatti decisivi rispetto alla CTU (art. 360 n.4 e art.115 c.p.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in quanto le doglianze sono risultate infondate o inammissibili. In particolare: la presunta contraddittorietà della motivazione non supera il filtro del controllo di legittimità limitato al minimo costituzionale; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei titoli e l'uso della CTU da parte del giudice di merito, richiamando il carattere insindacabile della valutazione di merito sulla base dell'art. 116 c.p.c.; il rilievo di travisamento della prova è stato ritenuto non sussistente in quanto non ricorrevano le stringenti condizioni previste dalla giurisprudenza per la censura di travisamento. Il ricorso è quindi rigettato e Lanzone e Paone sono condannati, in via solidale, a rifondere le spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi e euro 3.500,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%. La sentenza rileva inoltre i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato se dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater DPR n.115/2002.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c. comma 2 n.4
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla revocazione; la Corte ha valutato la doglianza come una censura sulla motivazione e l'ha ritenuta infondata alla luce del limite del sindacato di legittimità sul rispetto del minimo costituzionale.
art. 360 c.p.c. (nn. 3, 4, 5)
La Corte ricorda la riforma e i limiti del sindacato di legittimità: non sono ammissibili censure generiche sulla motivazione eccedenti il controllo sul minimo costituzionale (n.5); n.3 e n.4 disciplinano le censure sulla violazione di norme e sul travisamento della prova, ma quest'ultimo richiede condizioni molto rigorose.
art. 83 c.p.c. e art. 365 c.p.c.
Sull'incidente relativo alla procura alle liti la Corte afferma che la procura sottoscritta su foglio separato ma materialmente congiunto all'atto è equiparata alla procura in calce e può considerarsi riferita al giudizio di cassazione salvo evidente riferibilità diversa.
art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 948 c.c.
Richiamati nella censura sulla valutazione della CTU e delle prove: la Corte ribadisce che la valutazione del merito e delle prove, compresa la CTU, è rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se si tratta di apprezzamento discrezionale degli elementi probatori.
art. 115 c.p.c.
In tema di travisamento della prova la Corte richiama i criteri stringenti: l'errore deve riguardare il contenuto oggettivo della prova (demonstratum), essere decisivo, discusso in giudizio e portare a certezza della diversa decisione; tali condizioni non sussistevano nel caso.
art. 348 ter c.p.c.
La Corte richiama la nozione di 'doppia conforme': se primo e secondo grado sono concordi sul medesimo iter logico-fattuale la censura in cassazione è spesso inammissibile senza specifica dimostrazione delle divergenze tra i due gradi.
art. 111 comma 6 Cost.
Ricondotto al principio del 'minimo costituzionale' della motivazione: la motivazione della sentenza deve evitare l'assoluta mancanza, la mera apparenza o l'incomprensibilità oggettiva.
art. 13 comma 1-quater DPR n.115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato, ove dovuto.
principio processuale: morte del ricorrente in Cassazione
La Corte conferma il principio giurisprudenziale secondo cui la morte di una parte dopo l'instaurazione del giudizio di cassazione non determina l'interruzione del procedimento e non consente l'ingresso automatico degli eredi nel processo di legittimità.
Massime di principio
- In azioni di rivendicazione immobiliare il giudice può fondare la decisione sulla ricostruzione della catena dei titoli; l'assenza di continuità catastale non esclude automaticamente il riconoscimento della proprietà se la documentazione storica dimostra il passaggio del titolo.
- La consulenza tecnica d'ufficio (CTU) può assumere rilievo decisivo se inserita in una ricostruzione coerente dei titoli e dello stato dei luoghi, ma la sua valutazione rimane materia di merito non sindacabile in cassazione salvo travisamento oggettivo della prova.
- La Corte di Cassazione esercita un controllo limitato sulle valutazioni di fatto: non rivede il convincimento del giudice di merito basato sull'apprezzamento delle prove a meno che non ricorrano errori logico-giuridici e le condizioni restrittive per il travisamento siano soddisfatte.
- Le censure sulla motivazione sono ammesse in cassazione solo nei termini del cosiddetto 'minimo costituzionale': motivazione nulla, meramente apparente, contraddittoria in modo insanabile o incomprensibile.
- Se il primo e il secondo grado di giudizio sono conformi sul medesimo impianto argomentativo (doppia conforme), molte censure in cassazione risultano inammissibili a meno che il ricorrente non indichi specificamente le differenze di fatto su cui si fondano le decisioni.
- Procure alle liti materialmente congiunte al ricorso, anche se su foglio separato, possono essere considerate valide per il giudizio di cassazione salvo prova che evidenzi la non riferibilità; attenzione formale alla redazione resta comunque consigliabile.
- La morte della parte non interrompe il procedimento di cassazione: gli eredi non entrano automaticamente nel processo di legittimità e la procedura segue le regole particolari del giudizio di cassazione.
- In caso di soccombenza in cassazione le spese seguono la soccombenza e possono comprendere anche la misura minima per esborsi e compensi indicati dalla Corte; verificare l'eventuale raddoppio del contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002.
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