Cassazione Penale, Ordinanza n. 31643/2026 del 20/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 10/10/2025. Dal testo emerge che il primo motivo deduceva l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da un soggetto indicato come Silva Giuseppe, sostenendo che tali dichiarazioni avrebbero potuto incidere sulla riferibilità psicologica dell'illecito all'imputato; la censura è stata però ritenuta non autosufficiente e priva di adeguata prova di resistenza, poiché la riferibilità del fatto all'imputato risultava già in modo chiaro dalle immagini di videosorveglianza e dalla contiguità spazio-temporale degli episodi successivi rispetto al primo. Con il secondo motivo si contestava, in modo ritenuto generico, la motivazione sulla responsabilità, chiedendo in sostanza una rivalutazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità; la Corte ha osservato che la motivazione di appello era coerente e logica, basata sulle immagini acquisite presso il negozio "Tabacchi e saponi" e sulla sequenza delle condotte. Con il terzo motivo si chiedeva l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., ma la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata perché il giudice di merito aveva escluso, con motivazione congrua, non solo la non abitualità ma soprattutto la particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla inammissibilità del primo motivo per mancata prova di resistenza rispetto alla dedotta inutilizzabilità, sulla genericità del secondo motivo perché diretto a ottenere una rivalutazione del merito probatorio, e sulla manifesta infondatezza del terzo motivo relativo all'art. 131-bis c.p., escluso per difetto di particolare tenuità del fatto.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità richiede non solo la non abitualità della condotta, ma anche che il fatto sia di particolare tenuità; nel caso concreto tale requisito è stato motivatamente escluso dal giudice di merito.
Cassa delle ammende
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso fondato su una dedotta inutilizzabilità della prova deve essere sorretto da un'adeguata prova di resistenza: occorre spiegare in che modo l'eliminazione della prova contestata avrebbe inciso in modo decisivo sull'esito del giudizio.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o della capacità dimostrativa delle prove, salvo vizi logici o giuridici della motivazione.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia coerente, non illogica e fondi l'affermazione di responsabilità su elementi probatori specifici e convergenti.
- La particolare tenuità del fatto ai fini dell'art. 131-bis c.p. non può essere desunta dalla sola non abitualità della condotta, ma richiede una valutazione complessiva che consenta di riconoscere una minima offensività del fatto concreto.
Come è indicizzato
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