Sentenza del 21/07/2020 n. 15511 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata. Le spese dell'intero giudizio sono state poste a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che aveva annullato, limitatamente ai rilievi nn. 2 e 3, l'avviso di accertamento relativo al 2006 e, per il resto, confermato gli accertamenti per gli anni 2003-2006 (con rinuncia dell'Ufficio al rilievo IVA). Successivamente l'Agenzia ha comunicato che il contribuente ha accettato la rideterminazione delle sanzioni per il 2003-2005, ha acquiescato al provvedimento di autotutela parziale relativo al 2006 e ha versato tutte le somme dovute, chiedendo l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 46, comma 1
La norma è stata interpretata come titolo legittimante la dichiarazione di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere quando la lite è stata definita tra le parti (es. accettazione, versamenti, acquiescenza).
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 46, comma 3
La norma è stata invocata per disporre che le spese del giudizio siano a carico delle parti che le hanno anticipate in caso di estinzione per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La definizione della lite tra contribuente e Amministrazione (pagamento delle somme dovute e/o acquiescenza a provvedimenti di autotutela) può determinare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992.
- Quando il giudizio è estinto per cessazione della materia del contendere la Corte di Cassazione può cassare senza rinvio la pronuncia impugnata, essendo venuta meno la controversia sostanziale.
- In caso di estinzione per definizione della lite le spese processuali possono essere regolate sulla base dell'art. 46, comma 3, con imputazione alle parti che le hanno anticipate.
- Per ottenere l'estinzione è necessario depositare prova documentale della definizione (versamenti, atti di autotutela, dichiarazioni di acquiescenza o accordi), così che il giudice possa verificare la cessazione della controversia.
- Se la definizione è parziale, occorre valutare se rimane materiale controverso: se sì il giudizio prosegue sulla parte residua; se no, il giudizio si estingue.
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