Sentenza del 18/12/2017 n. 2603 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Ricorso e introduzione - Ricorso spedito per posta - Costituzione in giudizio del ricorrente - Termine - Dalla ricezione da parte del destinatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativi all'anno d'imposta 2008, emessi dopo una verifica fiscale. L'Amministrazione aveva ricostruito induttivamente maggiori ricavi e un maggior reddito d'impresa pari a 191.310,59 euro, contestando l'antieconomicità della gestione, le perdite reiterate, la non congruità rispetto agli studi di settore, gli ingenti versamenti dei soci non adeguatamente giustificati e l'inattendibilità delle rimanenze contabili. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per tardiva costituzione, poiché il termine di trenta giorni era stato calcolato dalla spedizione postale anziché dalla ricezione del ricorso. In appello i contribuenti hanno contestato tale declaratoria e, nel merito, la legittimità dell'accertamento induttivo e il mancato riconoscimento di ulteriori costi occulti.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha ritenuto tempestiva la costituzione in primo grado, applicando il principio delle Sezioni Unite della Cassazione n. 13452/2017: quando il ricorso è notificato tramite servizio postale, il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario, o dall'evento equipollente, e non dalla spedizione. Ha inoltre ritenuto sufficientemente specifici i motivi d'appello, anche se in parte riproposti mediante richiamo alle difese di primo grado. Esaminato il merito, ha però confermato la legittimità degli avvisi, ritenendo provati plurimi indizi gravi, precisi e concordanti di inattendibilità della contabilità e di maggiori ricavi. Ha respinto anche la richiesta di riconoscimento di ulteriori costi occulti, poiché i contribuenti non avevano fornito prova oggettiva e documentale di costi ulteriori rispetto a quelli già considerati nella ricostruzione. L'appello è stato quindi rigettato nel dispositivo, con conferma della pretesa fiscale e condanna degli appellanti alle spese, liquidate in 1.000 euro.
Norme richiamate
Art. 22, comma 1, D.lgs. n. 546/1992
Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita ... l'originale del ricorso notificato ... ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta...
Nel caso di notificazione mediante servizio postale universale, il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente o appellante decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario, non dalla data di spedizione.
Sentenza Cassazione, Sezioni Unite, n. 13452/2017
Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante ... decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso ... ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario.
La pronuncia ha risolto il contrasto giurisprudenziale individuando nella ricezione, o nell'evento legalmente equipollente, il momento iniziale del termine per la costituzione del ricorrente.
Art. 53, comma 1, D.lgs. n. 546/1992
L'appello tributario deve contenere motivi specifici, ma tale requisito può risultare anche implicitamente dall'esame complessivo dell'atto, purché sia inequivocabile la contestazione della decisione impugnata.
Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600/1973
L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.
L'Amministrazione può procedere ad accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando plurimi elementi oggettivi la rendano complessivamente inattendibile.
Art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973
Consente il ricorso alla ricostruzione induttiva del reddito in presenza di gravi irregolarità o inattendibilità delle scritture contabili, nei presupposti previsti dalla legge.
Art. 54, commi 2 e 3, D.P.R. n. 633/1972
La metodologia induttiva e presuntiva può trovare applicazione anche ai fini IVA, quando la contabilità e i dati dichiarati risultino inattendibili.
Art. 62-sexies, comma 3, D.L. n. 331/1993, convertito nella legge n. 427/1993
L'incongruenza rispetto agli studi di settore può costituire un elemento indiziario, soprattutto se accompagnata da ulteriori anomalie e irregolarità contabili.
Art. 109 TUIR
I costi deducibili devono rispettare i requisiti di effettività, inerenza e competenza; il contribuente che invochi costi ulteriori rispetto a quelli considerati dall'Ufficio deve provarne concretamente l'esistenza e l'inerenza.
Art. 53 Costituzione
Il reddito imponibile deve riflettere la reale capacità contributiva; tuttavia, nel caso concreto, la ricostruzione è stata ritenuta comprensiva dei costi parametrati al costo del venduto e non è stata dimostrata l'esistenza di ulteriori costi deducibili.
Artt. 14 e 15 D.P.R. n. 600/1973
Richiamano i doveri di corretta e chiara rappresentazione contabile, rilevanti per valutare l'attendibilità delle rimanenze e delle scritture dell'impresa.
Massime di principio
- Per i ricorsi tributari notificati tramite posta, il termine di trenta giorni per la costituzione del ricorrente si calcola dalla ricezione del plico da parte del destinatario, non dalla spedizione; è quindi essenziale conservare e verificare la prova della consegna.
- Una contabilità formalmente regolare non impedisce l'accertamento analitico-induttivo se l'Amministrazione dimostra, con elementi complessivamente gravi, precisi e concordanti, la sua inattendibilità sostanziale.
- Perdite reiterate e antieconomicità dell'attività, versamenti dei soci sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati, rimanenze incoerenti e scostamenti dagli studi di settore possono concorrere a fondare una presunzione di maggiori ricavi.
- Quando il Fisco ricostruisce i ricavi mediante percentuali di ricarico o altri parametri, il contribuente deve contestare puntualmente il metodo e fornire elementi concreti contrari, non limitandosi a richiamare la regolarità formale della contabilità.
- I costi ulteriori o occulti possono essere riconosciuti solo se il contribuente ne dimostra effettività, inerenza e competenza con documentazione o altri elementi probatori idonei; non basta invocarli genericamente.
- Un appello può essere specifico anche se sintetico o se ripropone argomentazioni di primo grado, purché individui in modo comprensibile l'errore della sentenza impugnata e le ragioni per cui se ne chiede la riforma.
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