Salta al contenuto
Legge

L.R. Sicilia 4/2014

Norme in materia di ineleggibilità dei deputati regionali e di incompatibilità con la carica di deputato regionale e di componente della Giunta regionale.

Normativa regionaleL.R. Sicilia 4/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale siciliana aggiorna le cause di ineleggibilità e incompatibilità dei deputati regionali, estendendole a determinati soggetti legati a enti e società private, anche di formazione professionale, beneficiari di contributi o finanziamenti regionali. Le nuove regole si applicano dalla prima legislatura successiva all’entrata in vigore, salvo una disposizione del comma 1-ter, immediatamente applicabile.

Incompatibilità e ineleggibilità dei deputati regionali e dei componenti della Giunta in Sicilia

Incompatibilità e ineleggibilità dei deputati regionali e della Giunta regionale in Sicilia

La legge regionale disciplina e amplia le cause di ineleggibilità e incompatibilità per i deputati regionali siciliani, con estensione di tali regole anche al Presidente della Regione e ai componenti della Giunta regionale. L’intervento modifica la legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e opera esclusivamente nell’ordinamento della Regione Siciliana.

Estensione delle cause di ineleggibilità e incompatibilità

La legge interviene sulle cause già previste dalla disciplina elettorale regionale, ampliandone l’ambito soggettivo. In particolare, vengono ricompresi tra i soggetti rilevanti anche coloro che rivestono ruoli apicali o gestionali in enti e strutture che hanno rapporti economici con la Regione.

Rientrano quindi, secondo la disciplina risultante:

  • i rappresentanti, amministratori e dirigenti di enti di diritto privato non territoriali, anche senza scopo di lucro, che beneficiano di contributi regionali;
  • i dirigenti e funzionari dipendenti della Regione, con salve le ipotesi di incarichi assunti dai deputati regionali, dal Presidente dell’Assemblea regionale siciliana, dal Presidente della Regione e dai componenti della Giunta regionale quando previsti espressamente dalla legge;
  • i legali rappresentanti, amministratori, dirigenti, funzionari, soci e consulenti di società o enti di formazione professionale, anche senza scopo di lucro, che ricevono finanziamenti o contributi, a qualsiasi titolo, per attività formative svolte per conto della Regione o che siano titolari di appalti per forniture e servizi per tali attività.

Incompatibilità sopravvenuta dopo l’insediamento

La legge introduce anche un divieto per i deputati regionali di assumere, dopo l’insediamento, nuove cariche o posizioni in società o enti diversi da quelli territoriali che beneficiano di sostegno economico o finanziario regionale. Anche qui resta ferma la salvezza degli incarichi assunti in forza di espressa previsione di legge per i soggetti istituzionali regionali sopra indicati.

Applicazione anche al Presidente della Regione e agli assessori

Le cause di incompatibilità previste per i deputati regionali si applicano espressamente anche al Presidente della Regione e ai componenti della Giunta regionale. Per gli assessori regionali è prevista l’adozione di un regolamento che, nel rispetto del giusto procedimento, disciplini le modalità di contestazione delle cause di incompatibilità.

Regime transitorio e decorrenza

Le modifiche introdotte dalla legge si applicano dalla prima legislatura successiva alla data di entrata in vigore della legge stessa. Fa eccezione la disposizione del comma 1-ter dell’articolo 10 della legge regionale n. 29/1951, introdotta dall’articolo 1, che non segue il differimento generale indicato dalla norma transitoria.

Osservazioni sul carattere attuale della disciplina

Si tratta di una disciplina elettorale e di incompatibilità per cariche regionali formalmente riferita all’ordinamento siciliano e potenzialmente rilevante per la verifica dei requisiti soggettivi dei titolari di cariche politiche regionali. Non risulta, dal testo fornito, un termine finale di efficacia.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.