L.R. Sicilia 2/2014
Norme in materia di consorzi fidi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale siciliana disciplina, per il 2013 e per le operazioni finanziarie garantite dai confidi, la concessione di contributi in conto interessi: dal 1° gennaio 2014 per le nuove operazioni rateali medio-lungo termine con procedura a sportello, e per i finanziamenti 2009-2012 ancora in essere al 30 settembre 2013 con procedura a riparto. I benefici sono subordinati al riconoscimento del confidi ai sensi della legge regionale 11/2005.
Contributi in conto interessi per operazioni creditizie garantite dai confidi
Contributi in conto interessi per operazioni garantite dai confidi
La legge regionale siciliana interviene sulla disciplina degli aiuti in favore delle operazioni creditizie assistite da garanzia dei confidi, aggiornando le modalità di concessione del contributo in conto interessi e precisando i requisiti dei soggetti ammessi. La normativa si applica nel territorio della Regione Siciliana.
Ambito di applicazione e soggetti ammessi
La disciplina riguarda le operazioni finanziarie garantite dai confidi riconosciuti ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11. Le agevolazioni regionali assistite da garanzie dei confidi possono essere concesse solo se il confidi è riconosciuto secondo tale requisito.
Operazioni finanziarie accese nel 2013 con decorrenza dal 1° gennaio 2014
Per le operazioni finanziarie accese nel 2013 a decorrere dall’1 gennaio 2014, il contributo in conto interessi previsto dalla normativa richiamata è concesso:
- con procedura a sportello;
- successivamente all’erogazione del finanziamento;
- sulla base degli interessi calcolati dalla banca nel complessivo piano di ammortamento;
- esclusivamente per operazioni rateali a medio e a lungo termine.
Operazioni pregresse 2009-2012 in essere al 30 settembre 2013
Per le operazioni finanziarie garantite dai confidi riconosciuti, accese negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 e ancora in essere alla data del 30 settembre 2013, il contributo in conto interessi è concesso con procedura a riparto fra i soggetti aventi diritto. Il beneficio è determinato sulla base degli interessi stabiliti con l’istituto di credito e effettivamente pagati, previa istruttoria per l’ammissione al finanziamento svolta dai confidi. L’erogazione avviene per annualità e la quota di beneficio grava sullo stanziamento dell’anno fino a esaurimento delle risorse disponibili.
Decorrenza ed efficacia
La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Non contiene una disciplina generale e permanente diversa da quella relativa alle fattispecie temporali specificamente indicate (operazioni 2013 e operazioni 2009-2012 ancora in essere al 30 settembre 2013).
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