L.R. Sicilia 1/2014
Misure in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale siciliana riduce e razionalizza i costi della politica: fissa tetti alle indennità di deputati, assessori e cariche interne, vieta compensi per partecipazioni in organismi connessi alle cariche, introduce obblighi di trasparenza patrimoniale e sanzioni per assenze ingiustificate, disciplina contributi e rendiconti dei gruppi parlamentari e prevede nuove regole su fine mandato e spesa dell’Assemblea. Le misure operano, in generale, dall’1 gennaio 2014; alcune disposizioni valgono solo per la legislatura in corso o dalla successiva.
Misure di controllo, trasparenza e contenimento della spesa sui costi della politica regionale siciliana
Misure su costi della politica e trasparenza nella Regione Siciliana
La legge interviene sull’ordinamento della Regione Siciliana per contenere la spesa politica, rafforzare trasparenza e controlli, disciplinare i compensi degli eletti e i contributi ai gruppi parlamentari. Diverse misure decorrono dall’1 gennaio 2014, mentre alcune norme hanno efficacia limitata alla legislatura in corso o a quella successiva.
Trattamento economico di deputati regionali e componenti del Governo regionale
La legge fissa limiti massimi al trattamento economico dei deputati regionali e adegua alcune voci economiche agli indici ISTAT. Le cariche interne dell’Assemblea possono ricevere un’indennità di funzione solo entro tetti predeterminati.
- Le disposizioni sul trattamento economico dei deputati regionali si applicano entro l’importo di 11.100 euro lordi mensili.
- L’indennità e la diaria dei deputati sono adeguate secondo la variazione dell’indice ISTAT del costo della vita.
- Per le cariche interne dell’Assemblea, il regolamento interno individua le funzioni indennizzabili e i relativi importi, entro il limite massimo di 2.700 euro lordi mensili.
- Il Presidente della Regione riceve un’indennità mensile lorda pari al trattamento economico mensile del Presidente dell’Assemblea regionale siciliana.
- Il deputato nominato assessore regionale riceve un’indennità aggiuntiva pari all’indennità di funzione del Presidente di Commissione legislativa permanente.
- L’assessore regionale non deputato percepisce un trattamento economico onnicomprensivo pari a 11.100 euro lordi mensili.
Gratuità degli incarichi in organismi e rimborsi di missione
La partecipazione a commissioni, comitati e organi di enti collegata alle cariche istituzionali non può essere remunerata. Per le trasferte d’ufficio sono riconosciuti i rimborsi previsti dalla disciplina dell’Assemblea.
- La partecipazione di Presidente della Regione, Presidente dell’Assemblea, assessori regionali e deputati regionali a commissioni, comitati o organi di enti connessi alla carica non può comportare gettoni di presenza o altri compensi.
- In caso di trasferta per ragioni d’ufficio strettamente connesse alla funzione, al Presidente e agli assessori regionali spettano rimborsi e indennità come previsti per il Presidente e per i deputati dell’Assemblea.
- Le regole si applicano anche ai deputati nominati assessori, per la componente aggiuntiva connessa alla carica di governo.
Pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale
La disciplina sulla dichiarazione patrimoniale viene ampliata e coordinata con gli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013, estendendosi anche ai componenti del Governo regionale.
- Nelle dichiarazioni patrimoniali devono essere indicati anche gli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato e altre utilità finanziarie, anche se detenuti tramite fondi, SICAV o intestazioni fiduciarie.
- Le dichiarazioni e gli ulteriori dati richiamati dal decreto legislativo n. 33 del 2013 sono resi pubblici secondo le modalità di quel decreto.
- Le norme sulla trasparenza patrimoniale si applicano anche ai componenti dei consigli di amministrazione e degli organi di sorveglianza degli enti indicati dalla legge regionale sulla trasparenza patrimoniale.
- Le disposizioni dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013 si applicano nel territorio regionale anche con riguardo ai soggetti contemplati dalla legge regionale.
- Le regole di pubblicità patrimoniale e documentale si estendono ai componenti del Governo regionale.
Sanzioni per assenze ingiustificate dai lavori parlamentari
Sono previste sanzioni economiche per i deputati e per gli assessori regionali che non partecipino ingiustificatamente ai lavori dell’Aula o delle commissioni.
- L’assenza ingiustificata dei deputati alle sedute dell’Aula o delle commissioni comporta una sanzione commisurata all’indennità spettante.
- La misura della sanzione, le cause di assenza giustificata e le modalità di rilevazione delle presenze sono demandate agli organi competenti dell’Assemblea secondo il regolamento interno.
- La stessa disciplina si applica agli assessori regionali quando siano tenuti a partecipare alle sedute dell’Assemblea o delle commissioni in rappresentanza del Governo.
- I provvedimenti conseguenti per gli assessori sono adottati dalla Presidenza della Regione.
Contributi ai gruppi parlamentari per spese di funzionamento e personale
La legge disciplina in modo dettagliato il sostegno economico ai gruppi parlamentari, distinguendo tra spese di funzionamento e spese per il personale. È escluso ogni finanziamento a partiti o movimenti politici.
- Per le spese organizzative, di funzionamento, rappresentanza, aggiornamento, documentazione, studio, editoria e comunicazione, l’Assemblea assicura ai gruppi un contributo annuo complessivo, al netto del personale, entro un tetto massimo determinato da:
- 5.000 euro moltiplicati per il numero dei deputati regionali;
- 0,05 euro moltiplicati per la popolazione residente risultante dall’ultimo censimento ufficiale.
- Il contributo è ripartito tra i gruppi in proporzione al numero dei componenti.
- I gruppi ricevono inoltre una dotazione strumentale, logistica e di supporto adeguata allo svolgimento dell’attività istituzionale.
- È esclusa la contribuzione in favore di partiti o movimenti politici.
- Per il personale, dalla legislatura successiva l’Assemblea assegna a ciascun gruppo un contributo annuale entro il limite del costo di un’unità di categoria D, posizione economica D6, senza posizione organizzativa, moltiplicato per il numero dei deputati del gruppo, inclusi gli oneri a carico dell’ente.
- Per la legislatura in corso restano salvi i contratti già in essere alla data di entrata in vigore della legge.
Regime transitorio dei contratti del personale dei gruppi
La disciplina tutela, per il residuo della legislatura in corso, i rapporti di lavoro già attivi alla data di entrata in vigore della legge.
- La garanzia dei contratti in essere è assicurata per la parte residua della legislatura in corso.
- La garanzia opera nei limiti delle disposizioni interne dell’Assemblea e della spesa autorizzata nei capitoli I e VI del bilancio interno.
Rendicontazione delle spese dei gruppi parlamentari
La Regione adegua il proprio ordinamento alle regole statali sui rendiconti dei gruppi parlamentari, introducendo controlli della Corte dei conti e il relativo apparato sanzionatorio.
- La disciplina recepisce i commi 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012.
- L’Assemblea regionale siciliana adotta le disposizioni applicative secondo il proprio regolamento interno.
- L’applicazione decorre dai rendiconti riferiti all’esercizio finanziario 2013.
Fine mandato e abolizione dell’assegno di solidarietà
La legge sostituisce l’assegno di solidarietà con un assegno di fine mandato, fissandone limiti quantitativi e una trattenuta sull’indennità mensile.
- La nuova disciplina del trattamento di fine mandato dei deputati regionali decorre dall’1 gennaio 2014.
- L’assegno di fine mandato non può superare una mensilità lorda per ogni anno di mandato.
- L’assegno non può essere erogato per più di dieci anni di mandato, anche non consecutivi, computati dal 1 gennaio 2014.
- È prevista una trattenuta pari all’1% dell’indennità mensile lorda dei deputati.
- Dal 31 dicembre 2013 è abrogato l’assegno di solidarietà dei deputati regionali, con conseguente soppressione della relativa trattenuta.
- Sono demandate alle disposizioni interne le modalità e i termini per liquidare gli importi maturati.
Sistema previdenziale e vitalizi
La legge conferma il sistema previdenziale contributivo per i deputati regionali e consente di disciplinare esclusioni o sospensioni dei vitalizi in casi specifici.
- Continua ad applicarsi ai deputati regionali il trattamento previdenziale vigente basato sul sistema contributivo.
- L’Assemblea disciplina i casi di esclusione o sospensione dall’erogazione dei vitalizi nel rispetto dei principi del decreto-legge n. 174 del 2012.
- La sospensione opera per il periodo corrispondente alla durata dell’interdizione dai pubblici uffici, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.
Contenimento della spesa dell’Assemblea regionale siciliana
L’Assemblea è chiamata ad adottare misure di riduzione e razionalizzazione strutturale della propria spesa, nel rispetto dell’autonomia statutaria.
- La spesa complessiva per funzionamento, personale e soggetti esterni deve ridursi, rispetto al bilancio di previsione 2013, di almeno il 10% nel triennio 2014-2016.
- Devono essere introdotte misure di razionalizzazione ed efficienza organizzativa, anche con riduzione della pianta organica, per contenere strutturalmente il fabbisogno finanziario.
- Devono essere rafforzati gli strumenti di controllo interno della spesa.
Decorrenza e ambito temporale
La legge stabilisce una decorrenza generale dall’1 gennaio 2014, ma alcune disposizioni operano con effetti immediati o differiti.
- Le disposizioni della legge si applicano dall’1 gennaio 2014.
- L’assegno di fine mandato è disciplinato con effetto dall’1 gennaio 2014.
- L’assegno di solidarietà è abrogato dal 31 dicembre 2013.
- I rendiconti dei gruppi sono soggetti alla nuova disciplina a partire dall’esercizio finanziario 2013.
- Le regole sul personale dei gruppi si applicano dalla legislatura successiva, salvo la salvaguardia dei contratti in essere nella legislatura corrente.
Valutazione di attualità
Il provvedimento non risulta obsoleto in senso pratico: contiene regole di carattere ordinamentale e di trasparenza ancora potenzialmente utili per la disciplina dei costi della politica e dei gruppi parlamentari della Regione Siciliana.
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