Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1567/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento del silenzio rigetto formatosi, ai sensi dell’art. 25, comma 4, legge n. 241 del 1990, sull’istanza di accesso agli atti del procedimento relativo alla domanda di protezione internazionale -OMISSIS-, presentata il 14 novembre 2025 alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale -OMISSIS-, nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, con conseguente obbligo dell’Amministrazione resistente di esibire la relativa documentazione, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a.;

Giustizia amministrativa202600113

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti del procedimento relativo alla domanda di protezione internazionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente protezione internazionale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, dopo aver formalizzato una domanda di protezione internazionale, chiedeva alla competente Commissione Territoriale informazioni sullo stato del procedimento e, rimasta priva di riscontro anche dopo un sollecito, presentava istanza di accesso documentale per ottenere copia di tutti gli atti e documenti relativi alla domanda. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni previsto dall’art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, impugnava il silenzio rigetto ai sensi dell’art. 116 c.p.a., chiedendo l’annullamento del diniego tacito, l’accertamento del diritto di accesso, l’ordine di esibizione della documentazione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. La ricorrente deduceva la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, collegato alla propria situazione giuridica di richiedente protezione internazionale e funzionale alla tutela dei propri diritti e interessi. La Commissione si costituiva con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso. Ritiene che l’accesso documentale costituisca la regola generale dell’attività amministrativa e che il diniego rappresenti un’eccezione, salvo i limiti previsti dall’art. 24 l. n. 241/1990. La ricorrente, in quanto autrice della domanda di protezione internazionale, è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridica meritevole di tutela e collegato agli atti del procedimento. Il silenzio serbato dalla Commissione oltre il termine di trenta giorni è pertanto illegittimo: il TAR lo annulla, accerta il diritto della ricorrente a visionare ed estrarre copia di tutta la documentazione relativa al procedimento e ordina alla Commissione di renderla disponibile entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta è riservata all’eventuale giudizio di ottemperanza, qualora persista l’inerzia. Nulla viene disposto sulle spese di lite, mentre è liquidato in favore del difensore il compenso per il patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 1, lett. a) e b), l. n. 241/1990

    un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso

    La titolarità dell’interesse qualificato consente di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi collegati alla situazione giuridica tutelata.

  • art. 22, commi 2 e 3, l. n. 241/1990

    L’accesso ai documenti amministrativi … costituisce principio generale dell’attività amministrativa”; “Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6”

    L’accesso documentale è la regola generale, mentre il diniego costituisce eccezione.

  • art. 24 l. n. 241/1990

    Prevede le eccezioni e i limiti al principio generale di accessibilità dei documenti amministrativi.

  • art. 25, comma 4, l. n. 241/1990

    Il decorso inutilmente del termine di trenta giorni sull’istanza di accesso determina il silenzio rigetto, impugnabile davanti al giudice amministrativo.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso e per l’ordine di esibizione della documentazione.

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    valori medi delle tariffe professionali vigenti; natura dell’impegno professionale

    Rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese spettanti al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 130 d.P.R. n. 115/2002

    Dimezza i compensi spettanti ai difensori per il patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo.

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato

    Il meccanismo di pagamento delle spese in favore dello Stato non è applicato nel caso esaminato, poiché la parte soccombente è un’amministrazione statale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Giustifica l’oscuramento delle generalità della parte a tutela dei diritti e della dignità dell’interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il richiedente protezione internazionale, in quanto titolare della situazione giuridica derivante dalla domanda presentata, possiede un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere agli atti e ai documenti del relativo procedimento amministrativo.
  • L’accesso documentale costituisce la regola generale dell’attività amministrativa; il diniego è legittimo soltanto in presenza di una specifica causa di esclusione o limitazione prevista dalla legge.
  • Il silenzio serbato dall’amministrazione per oltre trenta giorni su un’istanza di accesso documentale integra il silenzio rigetto previsto dall’art. 25, comma 4, l. n. 241/1990 ed è illegittimo quando l’istante dimostri il collegamento tra i documenti richiesti e una situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela.
  • Accertato il diritto di accesso, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione l’esibizione dei documenti mediante visione ed estrazione di copia entro un termine determinato; l’eventuale commissario ad acta può essere nominato nella successiva fase di ottemperanza in caso di persistente inerzia.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleProtezione internazionale e specialeDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSilenzio della pubblica amministrazioneTrasparenza e pubblicitàOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.