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Sentenza

Sentenza n. 246/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'esecuzione del giudicato della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4590/2024, depositata e resa pubblica il 07.01.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1124/2024.

Giustizia amministrativa202505933

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per complessivi euro 1.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato della Corte di Appello di Napoli, resa in funzione di giudice del lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di euro 500,00 mediante la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2016/2017, 2018/2019 e 2020/2021. La sentenza aveva inoltre condannato l'amministrazione al pagamento delle spese processuali. La ricorrente ha dedotto il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'ordine di integrale esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l'ulteriore ritardo. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire prova dell'adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo accertati il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello, il rispetto dei termini processuali e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, disponendo il deposito telematico della documentazione comprovante l'adempimento. Ha nominato quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere entro ulteriori 60 giorni in caso di inerzia. Il commissario dovrà, se necessario, allocare la somma in bilancio e compiere tutte le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata inoltre applicata una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, decorrente dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo, con limite massimo del 10% dell'importo dovuto. La liquidazione della penale eventualmente maturata è stata affidata al commissario ad acta. L'amministrazione è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali, con decorrenza dal sessantesimo giorno e limite massimo del 10% dell'importo dovuto.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    I termini processuali relativi al rito camerale dell'ottemperanza risultano rispettati.

  • art. 14 D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto nel giudizio presupposto.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura dirigenziale presso la quale opera il responsabile nominato commissario ad acta.

  • art. 1 c.p.a.

    La penalità di mora svolge una funzione compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando essa imponga all'amministrazione un obbligo di conformarsi a quanto deciso nel caso concreto.
  • Accertati il passaggio in giudicato del titolo e l'inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esatta e integrale esecuzione entro un termine assegnato e può nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore mancato adempimento.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, un legittimo impedimento all'esecuzione di un giudicato avente contenuto pecuniario; l'organo incaricato deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza successiva al termine assegnato per l'adempimento e con un limite massimo necessario a evitare che la misura compulsiva si trasformi in un'ingiustificata locupletazione del privato.
  • La nomina del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di adempiere spontaneamente: fino all'effettivo adempimento opera una situazione di esercizio concorrente del potere tra amministrazione e commissario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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