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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20662/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare i motivi di merito, perché proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'obbligo di patrocinio tecnico previsto dall'art. 613, comma 1, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli nei confronti dell'imputato per il reato di ricettazione. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato proponeva ricorso per cassazione personalmente. La Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di merito del ricorso, ritenendo che l'impugnazione fosse inammissibile per difetto di legittimazione soggettiva: dopo la riforma del 2017, nei procedimenti soggetti alla disciplina novellata, il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato è in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., con conseguente declaratoria de plano di inammissibilità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice del reato oggetto della condanna confermata in appello, richiamata solo per identificare il titolo di reato.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la trattazione de plano dell'impugnazione quando questa debba essere dichiarata inammissibile senza necessità di udienza.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Prevede che il ricorso per cassazione debba essere proposto mediante difensore iscritto nell'albo speciale; il ricorso personale dell'imputato integra difetto di legittimazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Regola le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • legge n. 103 del 2017

    Richiamata come fonte della modifica normativa che ha introdotto la disciplina applicata sulla forma del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando la legge richiede il ministero di un difensore abilitato, il ricorso proposto personalmente dall'imputato è inammissibile per difetto di legittimazione.
  • L'inammissibilità derivante dalla violazione delle regole di rappresentanza tecnica può essere dichiarata de plano, senza instaurazione del contraddittorio camerale ordinario.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo diversa previsione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equitativamente secondo i profili di colpa emergenti dal ricorso.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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