Cassazione Civile, Ordinanza n. 34222/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia riguardava due fondi confinanti e la pretesa esistenza di una servitù di passaggio. I proprietari di un fondo dominante sostenevano di aver usato da tempo un percorso che, partendo dalla loro abitazione, attraversava i mappali confinanti e conduceva a un cancello e a una strada arginale; chiedevano che fosse accertata la servitù per destinazione del padre di famiglia o, in subordine, per usucapione, e domandavano anche l’estinzione per prescrizione della servitù risultante da un titolo precedente sul mappale 118. I convenuti contestavano tali domande e proponevano a loro volta domanda riconvenzionale per far accertare che la servitù si estendesse anche a una diramazione laterale della stradina. Il Tribunale aveva respinto le domande principali e accolto la riconvenzionale; la Corte d’appello aveva invece escluso la servitù sulla diramazione laterale e confermato, per il resto, il rigetto delle domande. In cassazione, le ricorrenti principali deducevano violazione degli artt. 115, 116, 132 c.p.c., 2697, 2729, 1140 e 1158 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse mal valutato prove documentali e testimoniali, avesse errato nel ritenere non provata l’esistenza e l’anzianità del passaggio e avesse negato l’usucapione nonostante il possesso ultraventennale; il ricorrente incidentale lamentava omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 116 c.p.c. per mancata considerazione di documenti, testimonianze e fotografie che avrebbero dimostrato l’usucapione della servitù anche sulla diramazione contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto inammissibili o comunque manifestamente infondati i motivi perché diretti, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e del giudizio di fatto compiuto dalla Corte d’appello. Ha confermato che il giudice di merito aveva esaminato il fatto storico centrale e aveva motivatamente escluso la prova di una servitù ulteriore sulla diramazione laterale e del possesso ventennale utile all’usucapione, individuando al più dal 2001 l’inizio di un possesso rilevante e dunque negando il decorso del termine richiesto dall’art. 1158 c.c. Sono state compensate le spese tra le parti ricorrenti, ma ciascuna è stata condannata a rifondere le spese ai controricorrenti, oltre alle ulteriori statuizioni economiche indicate nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 1073 c.c.
richiamato per la dedotta estinzione per prescrizione della servitù; la Corte non accoglie la censura perché il tema decisivo resta la prova del diritto e del suo mancato esercizio
art. 115 c.p.c.
non consente di censurare in cassazione la mera valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito
art. 116 c.p.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca valore di prova legale a elementi che non l’hanno o utilizzi prove non dedotte, non per contestare la ponderazione delle prove
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione è ritenuta sufficiente se espone l’iter logico essenziale, senza necessità di confutare tutte le risultanze istruttorie
art. 2697 c.c.
la doglianza sull’onere della prova è respinta perché mira in realtà a contestare l’apprezzamento delle prove e non la regola di riparto
art. 2729 c.c.
non vi è stata una presunzione illegittima, ma una valutazione delle circostanze probatorie da parte del giudice di merito
art. 1140 c.c.
richiamato dalla parte ricorrente per sostenere il possesso anche tramite altri; la Corte non ravvisa errore di diritto nella motivazione d’appello
art. 1158 c.c.
per usucapire la servitù è necessario un possesso continuato e ultraventennale; nel caso concreto tale requisito è stato escluso
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
i motivi sono inammissibili o infondati perché pretendono un nuovo esame del merito, non consentito in sede di legittimità
art. 380-bis c.p.c.
il procedimento camerale è stato definito in coerenza con la proposta del consigliere delegato
art. 380-bis.1 c.p.c.
la causa è stata fissata per l’adunanza camerale nelle forme previste dalla norma
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà luogo all’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
richiamato per le condanne accessorie al pagamento di somme ulteriori in favore della controparte e della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio: la censura è inammissibile quando mira solo a sostituire il proprio apprezzamento a quello compiuto dal giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non coincide con l’omessa considerazione di singoli elementi istruttori; è necessario che sia stato trascurato un fatto storico decisivo effettivamente discusso tra le parti.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non si configura per il semplice dissenso sulla ponderazione delle prove, ma solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, disposte fuori dai limiti di legge, oppure abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo hanno.
- Per l’usucapione di una servitù occorre la prova di un possesso corrispondente all’esercizio del diritto, pacifico, continuo e per il tempo richiesto dalla legge; se il giudice di merito esclude il ventennio utile, la censura in cassazione deve confrontarsi con tale accertamento e non limitarsi a contestarne la ricostruzione fattuale.
- La motivazione della sentenza è immune da nullità quando consente di comprendere l’iter logico seguito per la decisione, anche se non dà conto analitico di ogni singola risultanza istruttoria.
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