Ordinanza n. 1009/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca della licenza di pubblica sicurezza per l’esercizio di un’agenzia di recupero stragiudiziale dei crediti in conto terzi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Brescia che aveva revocato la licenza di pubblica sicurezza rilasciata per l’esercizio di un’agenzia di recupero stragiudiziale dei crediti per conto terzi. Il TAR ha rilevato, in via processuale, la mancanza della prova della notificazione del ricorso introduttivo, con possibili conseguenze anche sulla tempestività del deposito. Ha inoltre riscontrato che la procura alle liti depositata dal difensore non si riferiva al presente ricorso, poiché indicava un diverso provvedimento, qualificato come foglio di via, emesso dalla Questura di Brescia. La procura, sottoscritta digitalmente dal solo assistito, non risultava altresì asseverata dal difensore, in violazione delle disposizioni sul deposito telematico.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e non ha annullato né confermato la revoca della licenza. Ha disposto incombenti processuali, concedendo alla parte ricorrente termine fino al 15 ottobre 2026 per sanare i vizi della procura e per fornire la prova della rituale e tempestiva notificazione e presentazione del ricorso. Il Collegio ha precisato che, ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., potrà desumere argomenti di prova dal comportamento della parte nell’esecuzione dell’ordinanza. La trattazione è stata rinviata all’udienza camerale del 4 novembre 2026, ai sensi dell’art. 72-bis c.p.a. L’ordinanza deve essere comunicata anche a un ulteriore difensore, indicato quale delegato dall’amministratore di sostegno.
Norme richiamate
art. 72-bis c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per il rinvio della trattazione del ricorso all’udienza camerale successiva.
art. 136, comma 2-ter, c.p.a.
Il TAR richiama la norma quale fondamento dell’obbligo di asseverazione della procura depositata telematicamente quando la sottoscrizione digitale proviene dal solo assistito.
art. 8, comma 2, Regole tecnico-operative allegate al D.P.C.S. 28 luglio 2021
La disposizione tecnica è richiamata insieme all’art. 136, comma 2-ter, c.p.a. per rilevare la mancata asseverazione della procura alle liti.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Il giudice dichiara che potrà desumere argomenti di prova dal comportamento della parte nell’esecuzione degli incombenti ordinati.
Massime di principio
- Quando manca la prova della notificazione del ricorso introduttivo, il giudice può assegnare un termine per produrre la documentazione relativa alla ritualità e tempestività della notificazione e del deposito, riservando la decisione sulle conseguenze processuali.
- La procura alle liti deve riferirsi specificamente al provvedimento impugnato; una procura riferita a un diverso atto non è idonea a legittimare il difensore nel giudizio concernente l’atto effettivamente impugnato.
- Nel processo amministrativo telematico, la procura sottoscritta digitalmente dal solo assistito deve essere asseverata dal difensore secondo le disposizioni del codice del processo amministrativo e delle regole tecniche applicabili.
- In presenza di vizi sanabili della procura e di carenze documentali relative alla notificazione del ricorso, il giudice può disporre incombenti istruttori e rinviare la trattazione, riservando la definizione delle questioni processuali all’udienza successiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 436/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 437/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 438/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 439/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 443/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 17 lug 2026Ordinanza n. 1583/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →