Cassazione Penale, Ordinanza n. 11613/2026 del 26/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, per quanto qui interessa, aveva confermato la condanna per la contravvenzione prevista dall'art. 73 del d.lgs. n. 159 del 2011. Nel ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato. La Corte rileva però che tali censure erano generiche e, soprattutto, che in appello l'imputato aveva impugnato esclusivamente la condanna per il diverso reato di cui all'art. 75 del medesimo decreto, rispetto al quale era poi intervenuta assoluzione. Il motivo proposto in cassazione investiva dunque un punto non devoluto al giudice di secondo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che non è consentito dedurre in sede di legittimità questioni non prospettate nei motivi di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado o non deducibili prima. Poiché la doglianza riguardava la conferma della responsabilità per la contravvenzione ex art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, ma tale profilo non era stato devoluto al giudice di appello, il ricorso è stato ritenuto precluso dall'art. 606, comma 3, c.p.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011
disposizione richiamata come base della contravvenzione per la quale la condanna è stata confermata in appello e contro la quale si dirigeva il ricorso
art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
disposizione oggetto dell'appello originario dell'imputato; per tale reato è intervenuta assoluzione
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
preclude in cassazione la deduzione di questioni non prospettate nei motivi di appello, salvo eccezioni specifiche
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
richiamato in combinazione con l'art. 606, comma 3, c.p.p. per delimitare il perimetro delle questioni deducibili in cassazione
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende per colpa nell'irritualità dell'impugnazione
Massime di principio
- In cassazione non possono essere dedotte censure relative a questioni che non siano state specificamente devolute al giudice di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado o non deducibili anteriormente.
- La regola di preclusione alla deduzione di nuovi motivi in cassazione serve a evitare che il giudice di legittimità sia chiamato a censurare la motivazione di secondo grado su punti che il giudice di appello non era stato investito di esaminare.
- Quando il ricorso investe un capo o un punto della decisione non devoluto con l'atto di appello, la censura è inammissibile per difetto di specificità e per violazione del principio devolutivo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se ravvisabile colpa nell'irritualità dell'impugnazione, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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