Cassazione Civile, Ordinanza n. 32060/2022 del 28/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato, con ricorso per cassazione cumulativo, tre sentenze della CTR Sicilia che avevano confermato il rigetto dei suoi ricorsi avverso tre avvisi di accertamento per IRPEF, addizionali e IRAP relativi agli anni 2005, 2006 e 2007. Gli avvisi recuperavano a tassazione maggiori redditi non dichiarati in conseguenza del disconoscimento di costi contabilizzati sulla base di fatture passive ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti, emesse da una ditta individuale e da una società subagente. I motivi dedotti denunciavano, in sintesi: violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova nelle fatture per operazioni inesistenti; inammissibilità del giudizio di appello per asserita riproposizione di tesi già esaminate; omessa pronuncia su vari motivi di appello, tra cui il contraddittorio endoprocedimentale e la dedotta veridicità della fatturazione attiva dell'emittente; ultrapetizione per la mancata applicazione dell'art. 8, comma 2, d.l. 16/2012 alla rettifica dei ricavi; carenze di motivazione della sentenza d'appello; e erronea declaratoria di novità di un profilo difensivo relativo alla motivazione dell'avviso di accertamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi tranne il sesto, che ha accolto. Ha confermato che, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve prima provare l'inesistenza delle operazioni e poi grava sul contribuente la prova contraria, ma ha censurato la CTR per avere escluso l'applicazione dell'art. 8, comma 2, d.l. 16/2012 alle operazioni oggettivamente inesistenti. Ha quindi cassato le sentenze impugnate limitatamente a tale profilo e rinviato alla CTR, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
artt. 55, 56 e 109, comma 5, d.P.R. 917/1986
Richiamati dal ricorrente come norme sulla deducibilità dei costi e sulla determinazione del reddito, ma la Corte non accoglie le censure salvo il profilo relativo all'art. 8 d.l. 16/2012.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
Norma richiamata per la rettifica del reddito d'impresa e il recupero a tassazione di componenti negativi indebitamente dedotti.
art. 41-bis d.P.R. 600/1973
Richiamato in relazione al potere di accertamento dell'Ufficio.
art. 21, comma 7-bis, d.P.R. 633/1972
Richiamato con riguardo alle fatture relative a operazioni inesistenti e ai riflessi IVA.
artt. 2697, 2727, 2729 c.c.
Invocati sul riparto dell'onere della prova e sulle presunzioni; la Corte ribadisce che l'Ufficio deve provare l'inesistenza oggettiva delle operazioni, poi il contribuente deve fornire prova contraria.
artt. 115, 116 c.p.c.
Richiamati per denunciare pretesi errori nella valutazione delle prove; la Corte reputa infondate le doglianze salvo il tema della disciplina sostanziale sui costi/ricavi fittizi.
art. 132 c.p.c.
Richiamato come parametro di validità della motivazione della sentenza; le censure di motivazione sono respinte.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza.
art. 36 d.lgs. 546/1992
Norma sul contenuto della sentenza tributaria; la Corte esclude i vizi di omessa pronuncia e di insufficiente esposizione dei fatti.
art. 112 c.p.c.
Invocato per omessa pronuncia e ultrapetizione; la Corte esclude i vizi denunciati, salvo il rinvio per applicazione della disciplina sostanziale corretta.
art. 12 L. 212/2000
Richiamato in relazione al contraddittorio endoprocedimentale; la relativa censura è ritenuta infondata.
art. 8, comma 2, d.l. 16/2012, conv. in L. 44/2012
La Corte afferma che la norma si applica anche alle operazioni oggettivamente inesistenti e che, se l'Ufficio disconosce i costi, deve essere considerata anche la riduzione dei ricavi fittizi direttamente afferenti, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione.
art. 32 d.lgs. 546/1992
Richiamato nel motivo sull'asserita novità della censura in appello; la Corte non lo ritiene decisivo.
art. 360 c.p.c.
Richiamato come norma sul ricorso per cassazione e sui vizi dedotti.
Massime di principio
- In tema di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche mediante presunzioni semplici, l'inesistenza delle operazioni; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni per conservare il diritto alla deduzione dei costi e, ove rilevante, alla detrazione IVA.
- Nel processo tributario è ammissibile il ricorso cumulativo per cassazione avverso più sentenze tra le stesse parti, relative a diverse annualità ma fondate sulla medesima questione di diritto comune e attinenti al medesimo rapporto d'imposta, quando la soluzione dipende integralmente da un'identica questione suscettibile di giudicato rilevabile d'ufficio.
- La censura di omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza di appello, pur senza affrontare analiticamente ogni singolo argomento, rigetti implicitamente la doglianza confermando la decisione di primo grado e l'atto impositivo.
- L'art. 8, comma 2, d.l. 16/2012 si applica anche alle operazioni oggettivamente inesistenti: ove siano disconosciuti costi correlati a tali operazioni, deve essere valutata anche la riduzione dei ricavi fittizi direttamente afferenti, entro i limiti dell'ammontare dei costi non ammessi in deduzione.
- Per fondare un vizio di motivazione o di omessa pronuncia non basta prospettare una diversa lettura del merito: occorre individuare un effettivo mancato esame della censura o una reale lacuna motivazionale, non un mero dissenso valutativo rispetto alla ricostruzione del giudice di merito.
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