Provvedimento AGCM C12723 n. 31563 del 20/05/2025
AQUILA ENERGIE/RAMO DI AZIENDA DI SIRTAM
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAquila Energie S.p.A. intende acquisire il controllo esclusivo di un ramo d’azienda di Sirtam S.p.A., composto da un impianto di distribuzione carburanti con lavaggio e immobile commerciale in provincia di Firenze. L’AGCM qualifica l’operazione come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), L. 287/1990, ma rileva che non è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva ex art. 16, comma 1, perché non sono superate le soglie di fatturato previste. Il provvedimento si chiude con la formula "non vi è luogo a provvedere".
Aquila Energie/Sirtam (ramo di azienda): acquisizione del controllo esclusivo di una stazione di carburanti in provincia di Firenze, operazione non soggetta a notifica preventiva e senza luogo a provvedere
Aquila Energie / ramo di azienda di Sirtam
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato esamina l’acquisizione del controllo esclusivo da parte di Aquila Energie S.p.A. di un ramo d’azienda di Sirtam S.p.A., costituito da una stazione di rifornimento carburanti con lavaggio e immobile commerciale in provincia di Firenze. Il provvedimento è adottato nell’ambito del controllo delle concentrazioni ai sensi della legge n. 287/1990.
Le parti e l’operazione
Aquila Energie S.p.A. opera nel settore della distribuzione di carburanti mediante una rete di impianti in Toscana e Umbria, comprendente sia impianti di proprietà sia impianti gestiti in convenzionamento; nel 2023 ha realizzato in Italia un fatturato pari a [100-582] milioni di euro. Sirtam S.p.A. opera nella distribuzione all’ingrosso e al dettaglio di carburanti; il ramo ceduto ha realizzato nel 2024 un fatturato pari a [1-10] milioni di euro.
L’operazione consiste nell’acquisizione del controllo esclusivo, da parte di Aquila Energie, del ramo d’azienda di Sirtam composto da un impianto di distribuzione carburanti situato in provincia di Firenze.
Qualificazione giuridica
L’AGCM qualifica l’operazione come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), L. 287/1990, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di parti di impresa. Il provvedimento precisa inoltre che l’operazione rientra nell’ambito di applicazione della legge italiana e non nelle condizioni di cui all’art. 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004.
Obbligo di comunicazione e soglie di fatturato
L’Autorità esclude l’obbligo di comunicazione preventiva di cui all’art. 16, comma 1, L. 287/1990, poiché:
- il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate è inferiore a 582 milioni di euro;
- il fatturato totale realizzato a livello nazionale dal ramo d’azienda di Sirtam oggetto di cessione è inferiore a 35 milioni di euro.
La richiesta di informazioni del 6 maggio 2025 ha interrotto i termini ai sensi dell’art. 16-bis L. 287/1990 e dell’art. 5, comma 3, del D.P.R. 217/1998.
Esito
Poiché l’operazione non è soggetta all’obbligo di notifica preventiva, l’AGCM delibera che non vi è luogo a provvedere. Le conclusioni sono comunicate alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.
Punti principali
Parti coinvolte
Aquila Energie S.p.A. opera nella distribuzione di carburanti attraverso una rete di impianti in Toscana e Umbria, con impianti sia di proprietà sia gestiti in convenzionamento. Sirtam S.p.A. è attiva nella distribuzione all’ingrosso e al dettaglio di carburanti; il ramo ceduto è un singolo impianto di distribuzione carburanti con lavaggio e immobile commerciale in provincia di Firenze.
Descrizione dell’operazione
L’operazione consiste nell’acquisizione del controllo esclusivo da parte di Aquila Energie del ramo d’azienda di Sirtam, ossia di una stazione di rifornimento carburanti localizzata in provincia di Firenze.
Qualificazione giuridica
L’AGCM qualifica l’operazione come concentrazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b), della legge n. 287/1990, poiché comporta l’acquisizione del controllo di parti di impresa. Viene inoltre precisato che l’operazione rientra nell’ambito della legge nazionale e non nelle condizioni di applicazione dell’art. 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004.
Soglie e obbligo di notifica
L’Autorità rileva che l’operazione non è soggetta a notifica preventiva ex art. 16, comma 1, L. 287/1990, in quanto il fatturato totale in Italia dell’insieme delle imprese interessate è inferiore a 582 milioni di euro e il fatturato nazionale del ramo d’azienda oggetto di cessione è inferiore a 35 milioni di euro.
Esito del procedimento
L’AGCM conclude che non vi è luogo a provvedere. Le conclusioni vengono comunicate alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.
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