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Concentrazione

Provvedimento AGCM C12724 n. 31564 del 20/05/2025

CONCERIA PASUBIO/CONCERIA ANTIBA

AGCMC12724

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Conceria Pasubio S.p.A., tramite una società veicolo indirettamente controllata da PAI Partners, acquisisce il controllo esclusivo di Conceria Antiba S.p.A. L'AGCM qualifica l'operazione come concentrazione ex art. 5, comma 1, lett. a), L. 287/1990, soggetta a notifica ex art. 16, comma 1, e conclude per il non avvio dell'istruttoria. Il mercato interessato è quello delle attività di concia, lavorazione, rifinizione e rivendita di pellami; l'Autorità rileva sovrapposizioni orizzontali ma quote congiunte inferiori al 1-5% e la presenza di numerosi concorrenti, escludendo effetti restrittivi significativi.

Conceria Pasubio / Conceria Antiba – acquisizione del controllo esclusivo: non avvio dell'istruttoria

Conceria Pasubio / Conceria Antiba: acquisizione del controllo esclusivo e non avvio dell'istruttoria

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha esaminato l'acquisizione del controllo esclusivo di Conceria Antiba S.p.A. da parte di Conceria Pasubio S.p.A., realizzata tramite una società veicolo costituita da Unica Group S.p.A., interamente detenuta da Pasubio. L'operazione è stata notificata ai sensi dell'art. 16, comma 1, L. 287/1990 e l'AGCM ha deliberato di non avviare l'istruttoria ex art. 16, comma 4.

Le parti

Pasubio è attiva nella concia del cuoio e nella produzione di pellame destinato principalmente al settore automotive premium e di lusso, oltre che, in misura minore, ad arredamento, interni yacht e accessori moda. È una portfolio company controllata indirettamente dai Fondi PAI VII, gestiti da PAI Partners. Antiba produce pelli di alta qualità per una clientela quasi esclusivamente composta da Maison del lusso e della moda.

Inquadramento dell'operazione

L'operazione integra una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), L. 287/1990, poiché comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa. L'AGCM precisa che non ricorrono le condizioni di applicabilità del Regolamento (CE) n. 139/2004 e che la notifica è dovuta per il superamento delle soglie nazionali di fatturato: oltre 582 milioni di euro complessivi in Italia e oltre 35 milioni di euro in Italia per almeno due imprese interessate.

Mercati interessati

Il mercato rilevante del prodotto è individuato nelle attività di concia, lavorazione, rifinizione e rivendita di pellami destinati all'industria dell'abbigliamento, dell'arredamento e dell'accessoristica in generale. L'Autorità richiama i propri precedenti per escludere la necessità di distinguere mercati separati in base alle destinazioni d'uso dei pellami.

Sul piano geografico, il mercato è considerato almeno nazionale e tendenzialmente sovranazionale, in ragione della concentrazione dell'industria in bacini produttivi, della limitata incidenza dei costi di trasporto e dell'assenza di barriere tecniche o normative agli scambi. Ai fini della decisione, tuttavia, non è stata ritenuta necessaria una definizione puntuale dell'area geografica rilevante.

Valutazione degli effetti concorrenziali

L'operazione presenta sovrapposizioni orizzontali nel mercato del pellame, ma l'AGCM ritiene che non sia idonea a produrre restrizioni significative della concorrenza. Per il 2024, le quote di mercato congiunte in valore risultano inferiori al 1-5%, sia assumendo una dimensione nazionale sia europea del mercato. Inoltre, nel settore operano numerosi concorrenti qualificati, elemento che depone per l'assenza di un rafforzamento sostanziale del potere di mercato delle parti.

Clausole accessorie

Il provvedimento considera accessori all'operazione un patto di non concorrenza e un patto di non sollecitazione, ma solo nei limiti di durata e di estensione territoriale indicati dall'Autorità: area di attività dell'impresa acquisita e durata di due anni. L'AGCM si riserva di valutare tali clausole qualora eccedano questi limiti.

Esito

L'Autorità conclude che la concentrazione non ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non determina la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, deliberando il non avvio dell'istruttoria.

Punti principali

Parti e struttura dell'operazione

Pasubio opera nella concia del cuoio e nella produzione di pellame destinato soprattutto al settore automotive premium e di lusso; è controllata indirettamente dai Fondi PAI VII, gestiti da PAI Partners. Antiba produce pelli di alta qualità per una clientela quasi esclusivamente composta da Maison del lusso e della moda. L'operazione consiste nell'acquisizione del controllo esclusivo di Antiba da parte di Pasubio, per il tramite di una società che sarà costituita da Unica Group S.p.A., interamente detenuta da Pasubio.

Inquadramento giuridico e soglie

L'AGCM qualifica l'operazione come concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), L. 287/1990. La concentrazione rientra nell'ambito della disciplina nazionale e non in quello del Regolamento (CE) n. 139/2004, non ricorrendo le condizioni dell'art. 1. È soggetta a notifica preventiva ai sensi dell'art. 16, comma 1, in quanto il fatturato complessivo in Italia dell'insieme delle imprese interessate supera 582 milioni di euro e quello di almeno due imprese supera 35 milioni di euro.

Mercato rilevante e area geografica

Il mercato del prodotto è individuato nelle attività di concia, lavorazione, rifinizione e rivendita di pellami destinati all'industria dell'abbigliamento, dell'arredamento e dell'accessoristica in generale. L'Autorità richiama precedenti secondo cui non è necessario distinguere mercati del prodotto in base alle diverse destinazioni d'uso. Sotto il profilo geografico, il mercato è ritenuto almeno nazionale e tendenzialmente sovranazionale; tuttavia, ai fini della decisione, non è stata ritenuta necessaria una delimitazione più precisa.

Valutazione concorrenziale e esito

Pur in presenza di sovrapposizioni orizzontali, l'operazione non appare idonea a produrre distorsioni concorrenziali. Nel 2024, le parti avrebbero quote congiunte in valore inferiori al 1-5% sia su base nazionale sia europea. Inoltre, nel mercato sono presenti numerosi concorrenti qualificati. L'AGCM esclude quindi che l'operazione ostacoli in misura significativa la concorrenza effettiva o determini la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, deliberando il non avvio dell'istruttoria ex art. 16, comma 4, L. 287/1990.

Covenants accessori

Sono previsti un patto di non concorrenza e un patto di non sollecitazione, ritenuti accessori e necessari all'operazione solo se limitati territorialmente all'area di attività dell'impresa acquisita e temporalmente a due anni. L'Autorità si riserva di valutarli ove eccedano tali limiti.

Come è indicizzato

Materiecontrollo concentrazioniacquisizione del controllomercato del pellamemercato rilevantequote di mercatopatto di non concorrenza

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