Determinazione AGID n. 204/2021 del 28/02/2021
Determinazione n.204/2021 del 28 febbraio 2021 - Approvazione della Trattazione n. 183/2020 e Comunicazione n. 183/2020 riguardante la Segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 183/2020 relativa all’uso delle tecnologie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSi tratta di una determinazione amministrativa dell’AgID con cui il Direttore generale approva la trattazione e la comunicazione di archiviazione relative a una segnalazione presentata al Difensore civico per il digitale. La segnalazione riguardava la presunta mancata accessibilità dell’APP Postepay di Poste Italiane. L’AgID conclude che il caso non rientra nelle funzioni del Difensore civico per il digitale, perché rivolto a un soggetto non ricompreso nell’art. 2, comma 2, CAD, e dispone l’inoltro all’ufficio competente per i controlli ex legge n. 4/2004 e l’archiviazione del procedimento.
Approvazione della trattazione e dell’archiviazione della segnalazione n. 183/2020 al Difensore civico per il digitale sull’accessibilità dell’APP Postepay
Approvazione della trattazione e archiviazione della segnalazione sull’accessibilità dell’APP Postepay
La determinazione è un atto amministrativo di gestione del procedimento interno del Difensore civico per il digitale presso AgID. Essa approva la trattazione e la comunicazione di archiviazione relative a una segnalazione riguardante la presunta mancata accessibilità dell’APP Postepay di Poste Italiane.
Oggetto della segnalazione
Il procedimento prende avvio da una segnalazione del 7 dicembre 2020, acquisita al protocollo, con cui il segnalante lamenta l’impossibilità di utilizzare l’app per pagare bollettini postali, richiamando problemi di accessibilità e di usabilità dell’applicazione. La questione viene qualificata come presunta violazione della disciplina sull’accessibilità digitale.
Quadro di competenza del Difensore civico per il digitale
Nella trattazione viene ricordato che il Difensore civico per il digitale tutela i diritti digitali connessi alle presunte violazioni del CAD e delle altre norme sulla digitalizzazione, ma non svolge funzioni di assistenza tecnica, di mediazione delle controversie o di supporto su malfunzionamenti applicativi.
In particolare, si evidenzia che il potere di invitare il destinatario a porre rimedio alla segnalazione opera solo nei confronti dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del CAD, cioè pubbliche amministrazioni, gestori di pubblici servizi e società a controllo pubblico.
Ragioni dell’archiviazione
La segnalazione viene ritenuta non pertinente alle funzioni del Difensore civico per il digitale perché Poste Italiane non rientra, per la ricostruzione richiamata nel provvedimento, tra i soggetti destinatari dell’azione del Difensore civico. Viene richiamata anche la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 28 ottobre 2020, da cui risulterebbe la qualifica di impresa pubblica e non di organismo di diritto pubblico.
Inoltro all’ufficio competente in materia di accessibilità
Poiché la questione attiene alla verifica del rispetto della legge n. 4/2004 nei confronti di un soggetto erogatore privato, la segnalazione viene inoltrata all’ufficio AgID competente ex art. 9 della legge citata. Per il resto, il procedimento davanti al Difensore civico per il digitale viene concluso con archiviazione e con comunicazione al segnalante.
Punti principali
Oggetto del provvedimento
La determinazione approva la trattazione n. 183/2020 e la comunicazione di archiviazione n. 183/2020 relative alla segnalazione n. 183/2020, concernente la presunta mancata accessibilità dell’APP Postepay.
Valutazione sulla competenza del Difensore civico per il digitale
L’AgID rileva che la segnalazione non rientra nelle attribuzioni del Difensore civico per il digitale ai sensi dell’art. 17, comma 1-quater, CAD, perché il potere di invito a porre rimedio riguarda solo i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, CAD. Poste Italiane non vi rientra, secondo il richiamo alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE del 28 ottobre 2020.
Inoltro all’ufficio competente e archiviazione
Poiché la questione attiene alla verifica del rispetto della legge n. 4/2004 sull’accessibilità nei confronti di soggetti erogatori privati, la segnalazione viene inoltrata all’ufficio AgID competente ai sensi dell’art. 9 della medesima legge e, per il Difensore civico per il digitale, il procedimento è dichiarato concluso con archiviazione.
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