Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1693

Regolamento Di Esecuzione (UE) 2019/1693 Della Commissione del 9 ottobre 2019 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32019R1693

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ruote in acciaio dalla Cina, a seguito di un’inchiesta avviata su denuncia dell’industria dell’Unione. La Commissione conclude provvisoriamente per l’esistenza di dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione, nesso di causalità e assenza di elementi contrari all’interesse dell’Unione. Sono previste aliquote differenziate per le società cooperanti incluse nell’allegato I e per tutte le altre società, oltre a obblighi documentali e di garanzia in dogana.

Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, con esclusioni merceologiche specifiche e regole di applicazione doganale.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, classificate nei codici NC ex 8708 70 10, ex 8708 70 99 ed ex 8716 90 90 e nei corrispondenti codici TARIC indicati. Riguarda le ruote, con o senza accessori e con o senza pneumatici, progettate per trattori stradali, autoveicoli per il trasporto di persone e/o merci, autoveicoli per uso speciale e rimorchi o semirimorchi a propulsione non meccanica di trattori stradali. Sono escluse varie categorie: ruote per motocoltivatori, ruote per quad da strada, parti di ruote a stella fuse in un solo pezzo, ruote per usi non stradali specifici e ruote per rimorchi per autovetture, caravan, rimorchi agricoli e altri macchinari agricoli trainati con diametro massimo del cerchio di 16 pollici. Il dazio si applica per sei mesi dalla data di entrata in vigore e opera direttamente in tutti gli Stati membri.

Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese

Il regolamento adottato dalla Commissione istituisce misure antidumping provvisorie sulle importazioni di ruote in acciaio dalla Repubblica popolare cinese, all’esito di un’inchiesta avviata su denuncia dell’industria europea delle ruote. La Commissione conclude che le importazioni cinesi sono state effettuate a prezzi di dumping, hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e non sussistono, in questa fase, motivi sufficienti per escludere l’intervento nell’interesse dell’Unione.

Procedura e base giuridica

L’inchiesta è stata aperta il 15 febbraio 2019 ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036, a seguito di una denuncia presentata il 3 gennaio 2019 da EUWA per conto di produttori che rappresentavano oltre il 25 % della produzione unionale di ruote in acciaio. La Commissione ha ritenuto che gli elementi di prova iniziali fossero sufficienti per giustificare l’apertura del procedimento.

Durante l’istruttoria, la Commissione ha consultato le parti interessate, ha effettuato campionamenti ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di base e ha svolto visite di verifica presso produttori dell’Unione, produttori esportatori cinesi e l’associazione denunciante. Il campione dei produttori esportatori si è progressivamente ridotto per mancata collaborazione e per l’esclusione di taluni tipi di prodotto dall’ambito dell’inchiesta; ciò ha portato la Commissione a fondarsi, in parte, sui migliori dati disponibili ai sensi degli articoli 17, paragrafo 4, e 18 del regolamento di base.

Prodotto in esame e definizione finale

Il prodotto in esame è costituito da ruote in acciaio, con o senza accessori e con o senza pneumatici, progettate per:

  • trattori stradali;
  • autoveicoli per il trasporto di persone e/o merci;
  • autoveicoli per uso speciale;
  • rimorchi o semirimorchi a propulsione non meccanica di trattori stradali.

Sono ricompresi i prodotti originari della RPC classificati nei codici NC ex 8708 70 10, ex 8708 70 99 ed ex 8716 90 90 e nei relativi codici TARIC elencati nel dispositivo. In esito all’istruttoria la Commissione ha escluso alcune categorie che presentano caratteristiche tecniche differenti, in particolare:

  • ruote per motocoltivatori;
  • ruote per quad da strada;
  • parti di ruote a stella fuse in un solo pezzo;
  • ruote per veicoli progettati per usi diversi dalla circolazione su strade pubbliche;
  • ruote per rimorchi per autovetture, caravan, rimorchi agricoli e altri macchinari agricoli trainati utilizzati nei campi, con diametro del cerchio non superiore a 16 pollici.

Metodo di determinazione del valore normale e distorsioni significative

La Commissione ha ritenuto che nel caso di specie non fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi interni della RPC, a causa dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. A tale conclusione è giunta sulla base del proprio documento di lavoro sulle distorsioni significative nell’economia della RPC, degli elementi contenuti nella denuncia e dell’assenza di collaborazione del governo cinese.

La costruzione del valore normale è avvenuta quindi sulla base di costi di produzione e vendita esenti da distorsioni, usando come paese rappresentativo il Brasile. La Commissione ha considerato, tra i criteri rilevanti, il livello di sviluppo economico, la produzione del prodotto nel paese prescelto, la disponibilità di dati pubblici e, ove pertinente, il livello di protezione sociale e ambientale. Per il Brasile sono stati utilizzati dati pubblici relativi ai fattori produttivi, al costo del lavoro, all’energia elettrica, al gas naturale, all’acqua e ai profitti/SGAV di un gruppo produttore brasiliano.

Margini di dumping provvisori

A seguito del confronto tra valore normale costruito e prezzi all’esportazione, la Commissione ha accertato un margine di dumping provvisorio del 69,4 % per il gruppo Xingmin e per le altre società cooperanti incluse nel calcolo. Per tutte le altre società il margine di dumping provvisorio è stato fissato al 80,1 % del prezzo cif, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

La Commissione ha altresì precisato che, per i produttori esportatori non inclusi nel campione che hanno collaborato, il margine provvisorio è stato allineato al livello del campione residuo per ragioni eccezionali legate alla struttura della collaborazione e all’esclusione di taluni tipi di prodotto.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

L’industria dell’Unione è stata individuata in 11 produttori. La Commissione ha rilevato che, nel periodo in esame (1º gennaio 2015 - 31 dicembre 2018), il consumo dell’Unione è cresciuto leggermente, mentre la produzione unionale è diminuita del 4 %, il volume delle vendite è calato del 4 % e la quota di mercato è scesa dall’84,9 % al 79,8 %.

Sul piano economico-finanziario, l’industria dell’Unione ha subito un deterioramento significativo:

  • il prezzo di vendita medio è aumentato del 21 %, ma non abbastanza da compensare l’aumento del costo di produzione del 28 %;
  • la redditività è passata da un utile del 2,3 % nel 2015 a una perdita dell’1,1 % nel periodo dell’inchiesta;
  • il flusso di cassa e l’utile sul capitale investito si sono deteriorati;
  • l’occupazione è rimasta sostanzialmente stabile, ma la produttività è scesa.

La Commissione ha quindi concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

Nesso causale

La Commissione ha attribuito il pregiudizio in via principale all’aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC, cresciute dell’108 % nel periodo in esame, con raddoppio della quota di mercato dal 2,6 % al 5,3 %. I prezzi cinesi sono diminuiti in media del 7 % e, nel periodo dell’inchiesta, risultavano sensibilmente inferiori ai prezzi dell’industria unionale, con una sottoquotazione media del 26,2 % per l’esportatore cooperante.

La Commissione ha esaminato anche altri fattori potenzialmente rilevanti, tra cui le importazioni da paesi terzi, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione e l’aumento dei costi dell’acciaio. Ha concluso che tali fattori non interrompono il nesso causale tra le importazioni cinesi di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

Interesse dell’Unione

Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato l’interesse complessivo dell’Unione, tenendo conto di industria dell’Unione, importatori e utilizzatori. Ha ritenuto che l’adozione di misure sia nell’interesse dell’Unione, poiché le misure dovrebbero impedire un ulteriore aumento delle importazioni a prezzi molto bassi e consentire una più adeguata tutela dell’industria unionale.

Per gli utilizzatori, in particolare i costruttori di autoveicoli, l’impatto è considerato limitato: un set di ruote in acciaio rappresenterebbe circa lo 0,6 % del costo di produzione di un’autovettura di piccole dimensioni e circa lo 0,7 % di un autocarro.

Misure provvisorie, aliquote e garanzie

Il regolamento istituisce un dazio antidumping provvisorio per sei mesi dalla data di entrata in vigore. Le aliquote previste nel dispositivo sono:

  • 50,3 % per Xingmin Intelligent Transportation Systems Co., Ltd, Tangshan Xingmin Wheels Co., Ltd. e Xianning Xingmin Wheels Co., Ltd., nonché per le altre società cooperanti elencate nell’allegato I;
  • 66,4 % per tutte le altre società.

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione, alle autorità doganali degli Stati membri, di una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione richiesta dall’articolo 1, paragrafo 3. In mancanza di tale fattura, si applica il dazio per tutte le altre società.

L’immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. Inoltre, nella dichiarazione doganale deve essere indicato anche il numero di pezzi dei prodotti importati.

Termine per osservazioni e audizioni

Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore del regolamento. Le richieste di audizione presso la Commissione o presso il consigliere-auditore devono essere presentate entro 5 giorni di calendario. La Commissione precisa che i risultati sono provvisori e potranno essere modificati nella fase definitiva dell’inchiesta.

Disposizioni principali

Apertura dell’inchiesta e base giuridica

L’inchiesta antidumping è stata aperta il 15 febbraio 2019 ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036, in seguito a denuncia presentata da EUWA per conto di produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale. La Commissione ha ritenuto inizialmente sufficienti gli elementi di prova di dumping e pregiudizio per giustificare l’apertura.

Campionamento, collaborazione e uso dei dati disponibili

La Commissione ha campionato produttori dell’Unione, importatori e produttori esportatori cinesi ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di base. Nel corso dell’inchiesta il campione dei produttori esportatori si è ridotto a una sola società, con applicazione dell’articolo 18 per carenze informative e mancata collaborazione; per i produttori non inclusi nel campione è stato utilizzato un approccio fondato sui dati disponibili.

Definizione del prodotto e esclusioni

Il prodotto in esame è stato ristretto rispetto alla definizione iniziale: restano incluse le ruote in acciaio per trattori stradali, autoveicoli per persone/merci, autoveicoli speciali e rimorchi o semirimorchi di trattori stradali. Sono escluse, tra l’altro, le ruote per quad, per usi non stradali specifici e le ruote per rimorchi/autovetture, caravan e mezzi agricoli trainati con diametro del cerchio non superiore a 16 pollici.

Determinazione del valore normale secondo l’articolo 2, paragrafo 6 bis

La Commissione ha ritenuto applicabile la metodologia speciale dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, per la presenza di distorsioni significative nella RPC. Il valore normale è stato costruito sulla base di costi di produzione e vendita esenti da distorsioni, utilizzando il Brasile come paese rappresentativo e dati pubblici su fattori produttivi, lavoro, energia e SGAV/profitto.

Margini di dumping provvisori

Per il gruppo Xingmin e per le altre società cooperanti è stato accertato un margine di dumping provvisorio del 69,4 %; per tutte le altre società il margine di dumping provvisorio è pari all’80,1 % del prezzo cif, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

La Commissione ha ritenuto che l’industria dell’Unione, composta da 11 produttori, abbia subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5. Nel periodo in esame si sono registrati cali di produzione, vendite, quota di mercato e redditività, con passaggio da utile a perdita nel periodo dell’inchiesta.

Nesso di causalità

Le importazioni cinesi sono aumentate sensibilmente e i prezzi sono diminuiti, con una sottoquotazione media rilevata del 26,2 % per l’esportatore cooperante. La Commissione conclude che le importazioni oggetto di dumping hanno causato il pregiudizio all’industria dell’Unione e che gli altri fattori esaminati non interrompono il nesso causale.

Interesse dell’Unione

Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione non ha ravvisato motivi per escludere l’adozione di misure. L’impatto per gli utilizzatori è ritenuto limitato, mentre per l’industria dell’Unione le misure sono considerate necessarie per evitare ulteriore pregiudizio.

Misure provvisorie e aliquote

Sono istituiti dazi antidumping provvisori per sei mesi dalla data di entrata in vigore. Le aliquote sono del 50,3 % per Xingmin Intelligent Transportation Systems Co., Ltd, Tangshan Xingmin Wheels Co., Ltd., Xianning Xingmin Wheels Co., Ltd. e per le altre società cooperanti elencate nell’allegato I; per tutte le altre società l’aliquota è del 66,4 %.

Obblighi doganali e fattura commerciale

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida con dichiarazione specifica del fabbricante e del codice TARIC aggiuntivo. In mancanza, si applica il dazio per tutte le altre società. L’immissione in libera pratica è subordinata inoltre alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio e la dichiarazione doganale deve indicare anche il numero di pezzi.

Osservazioni e audizioni

Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento e chiedere audizione presso la Commissione o il consigliere-auditore entro 5 giorni.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingcommercio internazionaledogane

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.