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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1692

Regolamento Di Esecuzione (UE) 2019/1692 della Commissione del 9 ottobre 2019 relativo all’applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relative alla registrazione e alla condivisione dei dati dopo la scadenza del termine ultimo di registrazione delle sostanze soggette a un regime transitorio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R1692

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce fino a quando continuano ad applicarsi alcune disposizioni agevolative del REACH relative alle sostanze soggette a regime transitorio dopo la scadenza del termine ultimo di registrazione del 1o giugno 2018. In particolare, chiarisce il limite temporale per il calcolo dei quantitativi annui, per le prescrizioni di registrazione di talune sostanze in volume esiguo e per gli obblighi di condivisione dei dati. Dal 31 dicembre 2019 cessano le misure transitorie qui disciplinate e trovano applicazione, per le sostanze soggette a regime transitorio, le ordinarie regole degli articoli 26 e 27 del regolamento REACH, mentre le registrazioni preliminari non sono più valide.

Disciplina l’applicazione post-scadenza di talune regole REACH su registrazione, calcolo dei quantitativi e condivisione dei dati per le sostanze soggette a regime transitorio.

Ambito di applicazione

Si applica ai fabbricanti, importatori e dichiaranti di sostanze soggette a un regime transitorio ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), con particolare riguardo alle sostanze già sul mercato interno e alle registrazioni, anche preliminari, effettuate o da effettuarsi dopo la scadenza del termine ultimo del 1o giugno 2018. Riguarda l’operatività delle regole su calcolo dei quantitativi annui, registrazione di talune sostanze in volume esiguo, condivisione dei dati e procedure di accesso/accertamento; non introduce esclusioni territoriali ulteriori rispetto alla diretta applicabilità in tutti gli Stati membri e nel SEE come atto rilevante ai fini del SEE. Le disposizioni di raccordo si applicano fino al 31 dicembre 2019, salvo quanto diversamente previsto.

Applicazione di talune disposizioni REACH dopo la scadenza del termine ultimo di registrazione per le sostanze soggette a regime transitorio

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1692 della Commissione chiarisce il regime applicabile dopo il 1o giugno 2018 per alcune disposizioni del regolamento REACH relative alle sostanze soggette a regime transitorio. La finalità è evitare incertezze operative e garantire parità di trattamento tra gli operatori, fissando una data limite chiara per la persistenza di talune agevolazioni procedurali e di condivisione dei dati.

Contesto e finalità

I considerando spiegano che il regime transitorio dell’articolo 23 REACH era stato pensato per attenuare gli oneri di registrazione per sostanze già presenti sul mercato interno al momento dell’entrata in vigore del regolamento. Poiché il termine ultimo di registrazione è scaduto il 1o giugno 2018, la Commissione ritiene necessario precisare fino a quando continuano ad applicarsi alcune disposizioni favorevoli, in modo da evitare disparità tra operatori che trattano sostanze soggette o non soggette a regime transitorio.

Calcolo dei quantitativi annui

L’articolo 1 stabilisce che il metodo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 30, REACH per calcolare i quantitativi annui delle sostanze soggette a regime transitorio continua ad applicarsi solo fino al 31 dicembre 2019. La norma chiarisce inoltre che, una volta completata la registrazione, il dichiarante deve calcolare il quantitativo secondo il criterio dell’anno civile previsto dallo stesso articolo 3, paragrafo 30.

Sostanze in volume esiguo e prescrizioni agevolate di registrazione

L’articolo 2 precisa che la scadenza del regime transitorio non incide sull’applicabilità dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), REACH. Rimangono quindi operative, anche dopo il 1o giugno 2018, le prescrizioni meno rigorose in materia di informazioni per talune sostanze in volume esiguo soggette a regime transitorio, purché non ricadano nei criteri dell’allegato III del regolamento.

Condivisione dei dati dopo la registrazione

L’articolo 3 conferma che, una volta effettuata la registrazione, i dichiaranti devono continuare a rispettare gli obblighi di condivisione dei dati in modo obiettivo, trasparente e non discriminatorio, secondo il titolo III REACH e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/9. Il testo ammette l’uso di piattaforme informali di comunicazione analoghe agli SIEF, anche dopo la cessazione operativa dei forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze avvenuta il 1o giugno 2018.

Accertamento preliminare, negoziati e validità delle registrazioni preliminari

L’articolo 4 disciplina il rapporto tra la procedura di accertamento/consultazione prevista dall’articolo 30 REACH e la fase successiva alla scadenza del regime transitorio. Se i negoziati sulla condivisione dei dati non portano ad accordo, l’articolo 30 continua ad applicarsi solo fino al 31 dicembre 2019. Dopo tale data, le registrazioni preliminari effettuate ai sensi dell’articolo 28 non sono più valide e per tutte le sostanze soggette a regime transitorio si applicano gli articoli 26 e 27 REACH.

Entrata in vigore e portata formale

L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Calcolo dei quantitativi annui

Il metodo specifico di calcolo dei quantitativi all’anno di cui all’articolo 3, paragrafo 30, del regolamento (CE) n. 1907/2006 continua ad applicarsi solo fino al 31 dicembre 2019. Dopo la registrazione, il dichiarante deve calcolare il quantitativo su base di anno civile conformemente alla definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 30, REACH.

Registrazione di talune sostanze in volume esiguo

La scadenza del regime transitorio non pregiudica l’applicabilità dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento REACH relativo alle informazioni meno rigorose per talune sostanze in volume esiguo soggette a regime transitorio, purché non rientrino nell’allegato III.

Obblighi di condivisione dei dati dopo la registrazione

Dopo la registrazione, i dichiaranti, compresi quelli che presentano dati congiuntamente, devono continuare a rispettare gli obblighi di condivisione dei dati in modo obiettivo, trasparente e non discriminatorio, secondo il titolo III del regolamento REACH e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/9. È consentito l’uso di piattaforme informali di comunicazione analoghe agli SIEF.

Accertamento e condivisione dei dati per le sostanze soggette a regime transitorio

In caso di mancato accordo nei negoziati sulla condivisione dei dati ex articolo 30 REACH, tale articolo si applica solo fino al 31 dicembre 2019. Dopo tale data, le registrazioni preliminari effettuate ai sensi dell’articolo 28 non sono più valide e si applicano agli interessati gli articoli 26 e 27 del regolamento REACH.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesostanze chimicheregistrazione reachcondivisione dei datidiritto dell'ambientemercato interno

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