Regolamento (UE) 2019/1690
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1690 della Commissione del 9 ottobre 2019 che rinnova l’approvazione della sostanza attiva alpha-cypermethrin come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’approvazione dell’alpha-cypermethrin come sostanza attiva candidata alla sostituzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Stabilisce una nuova scadenza dell’approvazione al 31 ottobre 2026 e impone specifiche condizioni di impiego, con particolare attenzione alla protezione degli operatori, dei consumatori, degli organismi acquatici, delle api e degli artropodi non bersaglio. Prevede inoltre obblighi di conferma a carico del richiedente su profili tossicologici, isomeri, trattamento delle acque e assenza di attività endocrina androgena. Modifica conseguentemente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Rinnovo dell’approvazione dell’alpha-cypermethrin come sostanza attiva candidata alla sostituzione nei prodotti fitosanitari, con aggiornamento delle condizioni e degli obblighi di conferma.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva alpha-cypermethrin nell’ambito dell’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, con effetti su richiedenti, Stati membri, Commissione ed EFSA nella procedura di rinnovo e nelle successive autorizzazioni nazionali dei prodotti che la contengono. Non disciplina l’autorizzazione di un singolo prodotto, ma il rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva a livello UE e le condizioni da rispettare dagli Stati membri nella valutazione dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza. Si applica dal 1° novembre 2019, con entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Rinnovo dell’approvazione dell’alpha-cypermethrin come sostanza candidata alla sostituzione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1690 rinnova l’approvazione dell’alpha-cypermethrin nell’ambito del sistema UE dei prodotti fitosanitari disciplinato dal regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione motiva il rinnovo richiamando l’iter tecnico-scientifico svolto da Stato membro relatore, EFSA e Comitato permanente, nonché l’esito della valutazione rispetto ai criteri di approvazione e ai nuovi criteri sugli interferenti endocrini introdotti dal regolamento (UE) 2018/605.
Contesto procedurale e valutazione scientifica
La sostanza era già iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE ed era quindi considerata approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, con inserimento nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La domanda di rinnovo è stata presentata nei termini del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012; il dossier è stato dichiarato completo dallo Stato membro relatore, che ha poi trasmesso il rapporto valutativo a EFSA e alla Commissione. EFSA ha concluso il proprio esame il 7 agosto 2018, e la Commissione ha successivamente sottoposto la relazione sul rinnovo al comitato permanente.
Esito della valutazione: efficacia, interferenza endocrina e candidatura alla sostituzione
Dalle conclusioni EFSA emerge che è altamente improbabile che l’alpha-cypermethrin sia un interferente endocrino con attività estrogenica, steroidogenica o tiroidogenica; gli elementi disponibili indicano inoltre che è improbabile un’attività androgenica. La Commissione, pur escludendo che la sostanza debba essere considerata interferente endocrino sulla base delle informazioni disponibili, ritiene che essa resti una sostanza candidata alla sostituzione ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009, perché alcuni valori di riferimento tossicologici sono sensibilmente inferiori a quelli della maggior parte delle sostanze attive approvate nel relativo gruppo.
Condizioni di approvazione e valutazione da parte degli Stati membri
Il rinnovo non è incondizionato. In applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, sono stabilite condizioni specifiche e richieste ulteriori informazioni di conferma. Gli Stati membri, nell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 9, paragrafo 6, devono basarsi sulla relazione di rinnovo, con particolare attenzione a:
- protezione degli operatori, mediante adeguati dispositivi di protezione individuale;
- valutazione del rischio per i consumatori;
- tutela degli organismi acquatici, delle api e degli artropodi non bersaglio. Le condizioni di impiego devono includere, ove necessario, misure di attenuazione del rischio.
Specifiche tecniche della sostanza
L’allegato I riporta l’identificazione della sostanza con i numeri CAS e CIPAC, la composizione racemica/IUPAC e la purezza minima richiesta, pari a 980 g/kg. È inoltre espressamente segnalato che l’impurezza di fabbricazione esano può costituire un problema tossicologico e non deve superare 1 g/kg nella materia tecnica.
Obblighi di conferma e scadenze
Il richiedente deve trasmettere alla Commissione, agli Stati membri e all’EFSA informazioni di conferma su quattro profili specifici:
- profilo tossicologico dei metaboliti contenenti la frazione di 3-fenossibenzoil;
- tossicità relativa dei singoli isomeri della cipermetrina, in particolare dell’enantiomero (1S cis αR);
- effetto dei trattamenti dell’acqua sulla natura dei residui nelle acque sotterranee e di superficie quando tali acque sono destinate alla produzione di acqua potabile;
- aggiornamento relativo ai criteri dell’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 come modificato dal regolamento (UE) 2018/605, per confermare l’assenza di attività endocrina androgena. Le scadenze sono differenziate:
- entro il 30 ottobre 2020 per il punto 1;
- entro due anni dalla pubblicazione del documento di orientamento della Commissione sulle miscele di isomeri per il punto 2;
- entro due anni dalla pubblicazione del documento di orientamento della Commissione sull’effetto dei trattamenti dell’acqua per il punto 3;
- entro il 30 ottobre 2021 per la valutazione aggiornata sull’attività endocrina androgena.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 ed efficacia temporale
Il regolamento modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per allineare l’elenco delle sostanze attive approvate al rinnovo dell’alpha-cypermethrin. La nuova approvazione decorre dal 1° novembre 2019 e scade il 31 ottobre 2026. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’approvazione come sostanza candidata alla sostituzione
L’approvazione dell’alpha-cypermethrin è rinnovata come sostanza candidata alla sostituzione ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione considera che la sostanza soddisfi i criteri di approvazione dell’articolo 4 del medesimo regolamento e la qualifica come candidata alla sostituzione ai sensi dell’allegato II, punto 4, primo trattino.
Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: viene soppressa nella parte A la voce 83 relativa all’alpha-cypermethrin e viene inserita la nuova voce nella parte E, con approvazione dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2026.
Condizioni specifiche di approvazione e valutazione nazionale
Nell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione di rinnovo, in particolare delle appendici I e II. Devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori, alla valutazione dei rischi per i consumatori e alla protezione degli organismi acquatici, delle api e degli artropodi non bersaglio; le condizioni d’impiego devono includere, se del caso, misure di attenuazione del rischio.
Specifiche della sostanza e impurità rilevante
La sostanza è identificata con CAS n. 67375-30-8 e CIPAC n. 454; è richiesta una purezza ≥ 980 g/kg. L’impurezza di fabbricazione esano è indicata come potenzialmente tossicologicamente problematica e non deve superare 1 g/kg nella materia tecnica.
Obblighi di conferma per il richiedente
Il richiedente deve presentare a Commissione, Stati membri ed EFSA informazioni di conferma sul profilo tossicologico dei metaboliti con frazione di 3-fenossibenzoil, sulla potenziale tossicità relativa dei singoli isomeri della cipermetrina, sull’effetto dei processi di trattamento dell’acqua sui residui nelle acque destinate a consumo umano e sulla conformità ai criteri relativi agli interferenti endocrini dell’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 come modificato dal regolamento (UE) 2018/605.
Termini per la trasmissione delle informazioni di conferma
Le informazioni sul profilo tossicologico dei metaboliti devono essere presentate entro il 30 ottobre 2020. Le informazioni sulla tossicità dei singoli isomeri devono essere presentate entro due anni dalla pubblicazione, da parte della Commissione, di un documento di orientamento sulla valutazione delle miscele di isomeri. Le informazioni sugli effetti dei trattamenti dell’acqua devono essere presentate entro due anni dalla pubblicazione del pertinente documento di orientamento della Commissione. La valutazione aggiornata e, se del caso, ulteriori informazioni per confermare l’assenza di attività endocrina androgena devono essere presentate entro il 30 ottobre 2021.
Applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° novembre 2019. La scelta della data tiene conto della precedente proroga al 31 luglio 2020 disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/707.
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