Regolamento (UE) 2019/1691
Regolamento (UE) 2019/1691 della Commissione del 9 ottobre 2019 recante modifica dell’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento REACH per chiarire che anche il digestato rientra tra le sostanze esentate dall’obbligo di registrazione. L’intervento allinea il trattamento del digestato a quello già previsto per compost e biogas, riducendo incertezze applicative per operatori e autorità. La modifica è limitata all’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica dell’allegato V del regolamento REACH per includere il digestato tra le sostanze esentate dall’obbligo di registrazione.
Ambito di applicazione
Si applica ai soggetti che producono, commercializzano o utilizzano compost, biogas e digestato nell’ambito del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), con effetto in tutti gli Stati membri dell’UE ed è rilevante anche ai fini SEE. L’intervento riguarda esclusivamente l’elenco delle sostanze esentate dalla registrazione di cui all’allegato V, punto 12, e quindi incide sull’esenzione dagli obblighi dei titoli II, V e VI del regolamento REACH per tali materiali. Non introduce discipline ulteriori su autorizzazione, restrizione o classificazione, né disciplina altre categorie di sostanze.
Modifica dell’allegato V del regolamento REACH per compost, biogas e digestato
Il regolamento (UE) 2019/1691 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per modificare l’allegato V, che contiene l’elenco delle sostanze esentate dall’obbligo di registrazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b). L’obiettivo dichiarato è quello di includere espressamente il digestato, allineandone il trattamento a quello già previsto per compost e biogas e rimuovendo incertezze applicative per operatori e autorità.
Ambito e ratio della modifica
I considerando chiariscono che il digestato è un residuo semisolido o liquido purificato e stabilizzato tramite un processo di trattamento biologico, con fase finale di digestione anaerobica. Il testo precisa che nel processo sono trattate esclusivamente materie biodegradabili provenienti da fonti differenziate e non pericolose, come rifiuti alimentari, effluenti di allevamento e colture energetiche. Poiché compost e biogas sono già elencati nell’allegato V, il legislatore ritiene opportuno inserire anche il digestato, in quanto non è più un rifiuto o non lo è più, e la sua esenzione non compromette gli obiettivi del REACH.
Contenuto normativo della modifica
L’articolo 1 dispone che l’allegato V del regolamento REACH sia modificato conformemente all’allegato del regolamento in esame. Nell’allegato, il punto 12 dell’allegato V è sostituito dalla formula: "Compost, biogas e digestato.". L’effetto pratico è l’esenzione espressa del digestato dall’obbligo di registrazione REACH, con riferimento alla disciplina generale dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b).
Effetti pratici per operatori e autorità
L’inserimento del digestato nell’allegato V ha valore chiarificatore: secondo i considerando, finora non era stata richiesta alcuna registrazione per tale sostanza, ma la nuova formulazione elimina dubbi interpretativi e uniforma il quadro per produttori, utilizzatori e autorità di controllo. La modifica riguarda esclusivamente l’esenzione dalla registrazione e non introduce altri oneri, divieti o procedure specifiche.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Integrazione dell’elenco delle esenzioni di registrazione
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006, sostituendo il punto 12 con la formula "Compost, biogas e digestato". Ne deriva che il digestato è espressamente inserito tra le sostanze esentate dall’obbligo di registrazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento REACH.
Ragioni dell’intervento e chiarimento interpretativo
I considerando precisano che il digestato è un residuo semisolido o liquido purificato e stabilizzato mediante digestione anaerobica di materie biodegradabili provenienti da fonti differenziate e non pericolose. La sua inclusione nell’allegato V serve a chiarire un’esenzione già sostanzialmente ritenuta applicabile, analogamente a compost e biogas, eliminando incertezze per produttori, utilizzatori e autorità di controllo.
Portata dell’esenzione
L’esenzione dall’allegato V è richiamata come non pregiudizievole per gli obiettivi del regolamento REACH e riguarda l’esenzione dagli obblighi dei titoli II, V e VI del regolamento (CE) n. 1907/2006, nei limiti previsti dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera b).
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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