Cassazione Penale, Ordinanza n. 16191/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto contro una sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità dell'imputato in relazione all'accertamento di condotte di reato e all'applicazione della recidiva. Dal testo emerge che i motivi dedotti erano ritenuti meramente generici e reiterativi di quelli già proposti in appello, senza un effettivo confronto con la ricostruzione fattuale operata nella sentenza impugnata, sia quanto all'identificazione dell'imputato sia quanto alla valutazione dei precedenti penali ai fini della recidiva. La difesa, nelle conclusioni scritte, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che tutti i motivi erano generici perché ripetitivi delle censure di appello e non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, che era invece ritenuta puntuale, dettagliata e immune da incongruenze logiche. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nel caso concreto.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le doglianze già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La critica alla sentenza di merito deve misurarsi con la puntuale ricostruzione dei fatti e con le ragioni poste a base della decisione, non potendo risolversi in contestazioni generiche o meramente reiterative.
- La motivazione che valorizza l'identificazione dell'imputato e i precedenti penali ai fini dell'applicazione della recidiva è immune da censura in cassazione quando sia logicamente coerente e adeguatamente argomentata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 29 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16139/2025 del 29/04/2025
- ordinanza_penale · 29 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16140/2025 del 29/04/2025
- ordinanza_penale · 29 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16142/2025 del 29/04/2025
- ordinanza_penale · 29 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16145/2025 del 29/04/2025
- ordinanza_penale · 29 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16148/2025 del 29/04/2025
- ordinanza_penale · 29 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 16150/2025 del 29/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →