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Legge

L.R. Calabria 18/2003

Modifica alla legge regionale 7 marzo 2000, n. 10.

Normativa regionaleL.R. Calabria 18/2003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la disciplina della vendita e assegnazione dei terreni agricoli dell’ARSSA, prevedendo rateizzazione fino a 30 annualità al tasso di riferimento UE e adattando alcuni termini e condizioni anche per altri beni immobili. Il testo coordinato richiama inoltre una modifica successiva che porta a 5 anni il periodo massimo di rateizzazione in un caso specifico.

Modifiche alla disciplina regionale sulla vendita rateizzata dei terreni ARSSA

Modifiche alla disciplina di alienazione e assegnazione dei beni ARSSA

La legge regionale interviene sulla disciplina già vigente in materia di alienazione e assegnazione dei terreni e di altri beni immobili dell’ARSSA, introducendo condizioni più dettagliate per il pagamento rateale del prezzo e modificando alcuni termini temporali. Le disposizioni operano nel territorio della Regione indicata nell’atto e si applicano nel quadro del testo coordinato richiamato in intestazione.

Alienazione dei terreni agricoli non assegnati o rientrati nella disponibilità dell’Agenzia

Per i terreni aventi destinazione agricola non assegnati oppure rientrati nella disponibilità dell’ARSSA, l’alienazione avviene mediante rateizzazione del prezzo di vendita:

  • sulla base del tasso di riferimento fissato dalla Commissione dell’Unione europea;
  • secondo quanto previsto dai Regolamenti (CE) n. 68/2001, n. 69/2001 e n. 70/2001;
  • con pagamento ripartito in trenta annualità.

La disciplina richiama inoltre, per i casi previsti, le condizioni dell’art. 10 della legge 30 aprile 1976, n. 386, integrandole con il rinvio alle condizioni stabilite per la rateizzazione di cui al primo comma sostituito.

Assegnazione negli altri casi

Negli altri casi l’assegnazione dei beni è effettuata anch’essa mediante rateizzazione del prezzo di vendita:

  • al tasso di riferimento fissato dalla Commissione dell’Unione europea;
  • secondo i Regolamenti (CE) n. 68/2001, n. 69/2001 e n. 70/2001;
  • senza riservato dominio a favore dell’Agenzia;
  • con pagamento in trenta annualità;
  • previa valutazione secondo le norme indicate nell’art. 3 della legge richiamata.

Per questa ipotesi viene anche ridotto da dieci anni a cinque anni il termine previsto dal terzo comma dell’art. 4.

Rateizzazione del prezzo di vendita per gli acquirenti di altri beni immobili

Per gli acquirenti dei beni immobili considerati dalla norma è ammessa la richiesta di rateizzazione del prezzo di vendita per un periodo massimo che, nel testo coordinato, risulta pari a cinque anni. La rateizzazione è sempre calcolata sulla base del tasso di riferimento fissato dalla Commissione dell’Unione europea e secondo i Regolamenti (CE) n. 68/2001, n. 69/2001 e n. 70/2001.

Aggiornamento del testo coordinato

L’intestazione del testo coordinato segnala ulteriori modifiche successive apportate dalle leggi regionali 21 agosto 2006, n. 7, e 20 dicembre 2012, n. 66. In particolare, una nota riporta che, per effetto dell’art. 11, comma 16, lett. b), della L.R. n. 66/2012, la durata indicata come “tre” è sostituita con “cinque”, portando a cinque anni il periodo massimo richiamato per la rateizzazione in quel caso specifico.

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