Salta al contenuto
Legge

L.R. Calabria 17/2003

Prestazioni assistenziali ed integrative a favore dei grandi invalidi di guerra, mutilati ed invalidi di

Normativa regionaleL.R. Calabria 17/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, in Calabria, cure sanitarie, soggiorni terapeutici, assistenza alimentare, rimborsi spese e provvidenze protesiche a favore di grandi invalidi, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra e invalidi per servizio. Prevede domande annuali tra 1° febbraio e 31 marzo, contributi e rimborsi con limiti e documentazione specifici, oltre a norme su controlli, tempi di erogazione e copertura finanziaria. Restano rilevanti le prestazioni riconoscibili solo entro i periodi indicati e, per l’assistenza alimentare, fino a 9 mesi per anno solare.

Prestazioni assistenziali e integrative per grandi invalidi e invalidi di guerra o per servizio

Prestazioni assistenziali ed integrative per grandi invalidi di guerra e invalidi per servizio

La legge regionale disciplina, per la Calabria, un sistema di prestazioni sanitarie, assistenziali e integrative a favore di specifiche categorie di invalidi di guerra, vittime civili di guerra e invalidi per servizio. La disciplina riguarda soprattutto autorizzazioni, contributi economici, rimborsi spese e forniture protesiche, con applicazione limitata ai casi e ai periodi espressamente previsti.

Ambito soggettivo e strutture competenti

Le prestazioni spettano ai mutilati e invalidi di guerra, alle vittime civili di guerra e ai mutilati e invalidi per servizio individuati dalle norme statali richiamate. Le Aziende sanitarie locali competenti per territorio assicurano le prestazioni sanitarie primarie, il trattamento protesico e l’assistenza necessaria, oltre ad autorizzare cure climatiche, termali, idrotermali, soggiorni terapeutici, contributi per usura degli indumenti e assistenza alimentare. Se non dispongono di strutture interne idonee, possono convenzionarsi con strutture pubbliche o private competenti.

Cure climatiche, termali, idropiniche e soggiorni terapeutici

Le cure climatiche sono concesse in forma indiretta, per un massimo di 21 giorni, soprattutto a soggetti con particolari esiti tubercolari o, per i grandi invalidi di prima categoria, quando il clima sia terapeuticamente utile a prevenire riacutizzazioni o a incidere sullo stato psicofisico. Gli invalidi pensionati per infermità tubercolari possono optare per cure idropiniche se ritenute più efficaci. Le cure termali e idropiniche sono autorizzate sempre in forma indiretta per 15 giorni, quando vi sia stretta relazione con l’infermità di guerra o di servizio e non vi siano controindicazioni. I soggiorni terapeutici, in ambiente marino, lacustre, collinare o montano, durano al massimo 21 giorni, possono svolgersi in ogni periodo dell’anno e non sono cumulabili con cure climatiche o termali.

Accompagnatore e ricovero ospedaliero

Ai soggetti ammessi alle cure o ai soggiorni che non siano in grado di attendere alle esigenze della vita quotidiana è autorizzato l’accompagnatore per tutto il periodo delle prestazioni. In caso di ricovero ospedaliero o in clinica, i grandi invalidi con cecità bilaterale assoluta e i pluriminorati e paraplegici hanno diritto all’uso di camera singola, oppure di camera doppia in presenza dell’accompagnatore, per assicurare l’assistenza extra-sanitaria continua e indispensabile.

Assistenza alimentare

È prevista un’indennità giornaliera di euro 3,50 per assistenza alimentare, per un periodo non superiore a nove mesi nell’anno solare. Spetta agli invalidi con decadimento organico causato da specifiche infermità tubercolari, neurologiche o psichiatriche, purché non ricoverati temporaneamente o stabilmente. È esclusa per chi svolge attività lavorativa e non è cumulabile con sussidi postsanatoriali o analoghi, né con cure climatiche, termali o soggiorni terapeutici durante il periodo di fruizione. La spesa è posta a carico dei fondi regionali.

Contributi per prestazioni sanitarie e spese di viaggio

Agli ammessi a cure climatiche, termali, idrotermali e soggiorni terapeutici spetta un contributo giornaliero di euro 46,50 per ogni giorno di effettiva permanenza nella località di cura, raddoppiato se è autorizzato l’accompagnatore. È inoltre riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, secondo le tariffe ferroviarie di prima classe con riduzioni speciali; se il viaggio in ferrovia è impossibile o disagevole, il contributo è calcolato su servizi pubblici ordinari, con limiti di seconda classe, e in casi di necessità sono ammessi cuccetta e mezzo proprio. Le stesse regole, con specifiche modalità di rendicontazione, si applicano ai contributi regionali per queste prestazioni.

Spese di viaggio per motivi sanitari e protesici

Gli invalidi che si recano fuori residenza per assistenza protesica, cure climatotermali o visite specialistiche connesse all’infermità pensionata hanno diritto al rimborso del viaggio e della diaria. La diaria è commisurata alla durata della permanenza fuori sede: euro 46,50 oltre le sedici ore e euro 23,50 oltre le otto ore; nessuna diaria è dovuta se la permanenza è inferiore a otto ore. Anche l’accompagnatore beneficia degli stessi rimborsi. Se è necessario l’uso di autoambulanza non gratuita, il rimborso non può superare le tariffe della Croce Rossa Italiana o di enti assimilati.

Documentazione, accertamenti e tempi delle domande

Le domande per cure climatiche, termali o idropiniche e per assistenza alimentare vanno presentate tra il 1° febbraio e il 31 marzo di ogni anno alla struttura sanitaria della ASL competente. La struttura istruisce l’istanza entro trenta giorni, effettua le visite e gli accertamenti e rilascia l’autorizzazione. La stessa procedura vale anche per alcuni contributi previsti dalla legge. Gli accertamenti sanitari possono avvenire anche a domicilio e si basano su visite, documenti sanitari e cartelle cliniche. Per ottenere i contributi, a fine ciclo terapeutico occorre produrre attestazioni di struttura termale o residenziale, fatture o ricevute e documentazione delle spese di viaggio e di eventuali accompagnatori.

Assistenza protesica, ortopedica e forniture speciali

Agli invalidi rientranti nelle categorie indicate, in presenza di specifiche menomazioni, è autorizzata l’assistenza protesica e ortopedica, oltre alla fornitura di materiale di medicazione. Le riparazioni delle protesi e dei presidi possono essere eseguite in qualsiasi momento previa autorizzazione e sono a carico dell’ASL o rimborsate all’invalido autorizzato. I presidi ortopedici, salvo le piccole protesi elencate, sono soggetti a collaudo; se l’interessato non può recarsi presso l’ambulatorio, il collaudo avviene a domicilio. È prevista anche la fornitura di presidi speciali, come apparecchi per ventiloterapia, ossigeno, letti e materassi antidecubito e attrezzature per gravi lesioni vertebrali.

Certificazioni per congedi straordinari e uso di protesi all’estero

Per gli invalidi dipendenti da amministrazioni pubbliche o private che abbiano diritto al congedo straordinario per cure, la struttura sanitaria competente rilascia il certificato medico necessario da esibire al datore di lavoro o all’amministrazione di appartenenza. È inoltre possibile, previa autorizzazione dell’ASL, recarsi all’estero per costruzione o riparazione di protesi quando tale prestazione non sia ottenibile in Italia e sia necessaria la presenza fisica dell’invalido sul posto.

Contributi per usura indumenti e buona tenuta delle protesi

Ai grandi invalidi spetta un contributo annuo per l’usura degli indumenti quando l’invalidità comporti le menomazioni tassativamente indicate, con importi differenziati a seconda della gravità e del tipo di menomazione. Il contributo è riconosciuto solo se l’usura deriva effettivamente dall’uso di protesi, carrozzette, stampelle o altri presidi, con limite massimo annuo di euro 103,50 e domanda da presentare entro il 31 marzo. È inoltre previsto un contributo integrativo per la buona tenuta delle protesi, graduato in funzione del tempo trascorso dalla scadenza della garanzia e della residua idoneità all’uso.

Rivalutazione, termini di pagamento e copertura finanziaria

I contributi e le provvidenze sono rivalutati ogni anno sulla base dell’indice ISTAT del costo della vita per le famiglie, con arrotondamento a 0,05 euro e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. La Regione ridetermina gli importi entro 45 giorni dalla pubblicazione dell’indice. I rimborsi e le altre provvidenze devono essere erogati entro 45 giorni dalla presentazione della domanda completa, previo parere di conformità della struttura sanitaria. Gli oneri sono posti a carico dei fondi regionali e, per l’esercizio 2003, sono quantificati in euro 50.000,00 per la quota non coperta dal Fondo Sanitario Nazionale.

Disciplina transitoria e allegati operativi

L’atto contiene allegati con l’elenco delle prestazioni non a carico del Fondo sanitario nazionale e un piano di riparto degli interventi, che dettaglia le tipologie di prestazioni e i relativi importi. Tali allegati servono come supporto applicativo della disciplina e confermano che la legge opera esclusivamente nel perimetro delle prestazioni e delle categorie ivi indicate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.