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Legge

L.R. Calabria 15/2003

Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze

Normativa regionaleL.R. Calabria 15/2003Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Calabria la tutela e la valorizzazione delle comunità albanese, grecanica e occitanica, definendone ambito territoriale, beni culturali e interventi in materia di scuola, cultura, associazionismo, informazione e assetto territoriale. Prevede anche un fondo speciale solo per il biennio 2003-2004 e specifiche misure finanziarie per il 2003.

Tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche storiche della Calabria

Tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche storiche della Calabria

La legge regionale promuove la protezione delle parlate albanese, grecanica e occitanica presenti in Calabria, in attuazione della normativa statale sulle minoranze linguistiche e dello Statuto regionale. L’obiettivo è salvaguardare lingua, identità culturale, patrimonio materiale e immateriale, con interventi rivolti ai Comuni interessati e alle relative comunità.

Ambito di applicazione e beni culturali tutelati

La disciplina si applica ai Comuni e ai territori sub-comunali individuati secondo i criteri richiamati dal DPR 2 maggio 2001, n. 345 e dagli atti provinciali di attuazione. Sono considerati beni culturali non solo la lingua, ma anche il patrimonio letterario, storico e archivistico, il rito religioso, canto, musica, danza, teatro, arti figurative e sacra, urbanistica, architettura, insediamenti antichi, istituzioni educative e religiose storiche, tradizioni popolari, cultura materiale, costume, artigianato, prodotti tipici e gastronomia.

Interventi in materia scolastica e formazione

La Regione si impegna a favorire l’insegnamento bilingue nelle scuole di ogni ordine e grado dei Comuni interessati, secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell’istruzione per l’attuazione della legge statale n. 482 del 1999. Sostiene inoltre progetti di alfabetizzazione e studio delle lingue albanese, greca ed occitanica nelle scuole materne, elementari e medie, anche nei Comuni con consistenti gruppi alloglotti. Quando non sia possibile inserirli nell’orario ordinario, possono essere organizzati corsi pomeridiani nei locali scolastici o in altre sedi idonee, in collaborazione con Comuni, loro consorzi, Province e istituzioni scolastiche.

Le attività didattiche devono essere svolte preferibilmente in lingua minoritaria. L’insegnamento è affidato a docenti in possesso di laurea dell’area umanistico-pedagogica e di titoli che comprovino la conoscenza effettiva delle lingue tutelate. Per il dimensionamento scolastico nei Comuni interessati è consentita prioritariamente la verticalizzazione aggregata per aree contigue e omogenee.

Corsi, alfabetizzazione e formazione specialistica

La Regione sostiene le attività di insegnamento, formazione e ricerca promosse dal sistema universitario regionale per la valorizzazione delle minoranze linguistiche. Può programmare corsi di aggiornamento linguistico per i dipendenti degli enti pubblici richiamati dalla legge statale n. 482 del 1999, istituire corsi gratuiti di alfabetizzazione per tutti i cittadini dei Comuni interessati e affidarne la gestione a istituti scolastici, enti pubblici o associazioni riconosciute.

Può inoltre istituire scuole speciali per la formazione di operatori linguistici e turistici, per la formazione artistica e musicale, per l’artigianato tipico e per altre attività formative pubbliche finalizzate alla promozione della comunità linguistica e culturale.

Organizzazione istituzionale e programmazione

Per programmare le attività e destinare le risorse è istituito il Comitato regionale per le minoranze linguistiche della Calabria, con funzioni consultive obbligatorie ma non vincolanti sulla proposta di programma annuale delle attività educative e culturali. Il Comitato comprende rappresentanti regionali, provinciali, dei Comuni interessati, personalità delle comunità linguistiche ed esperti universitari. È nominato dal Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura; non è previsto compenso per la partecipazione, salvo rimborso spese a carico del bilancio regionale.

Il programma degli interventi per la valorizzazione delle comunità alloglotte è approvato dalla Giunta regionale entro il mese di maggio. Le domande di contributo devono essere presentate entro il 31 dicembre dell’anno precedente, con la documentazione prevista dalla scheda descrittiva predisposta dagli uffici competenti.

Istituti regionali di cultura e organismi collegati

Sono istituiti tre Istituti regionali di cultura: quello per la comunità arbereshe di Calabria a San Demetrio Corone, quello per la comunità greca di Calabria con sede a Bova Marina e quello per la comunità occitanica di Calabria a Guardia Piemontese. La Giunta regionale può inoltre istituire nuovi centri o istituti di ricerca o sezioni decentrate.

Il funzionamento degli Istituti e della Conferenza regionale dei Comuni alloglotti è demandato a specifici statuti, predisposti dal CO.RE.MIL. entro sei mesi dalla sua costituzione, sentiti gli enti interessati, e poi sottoposti alla Giunta e al Consiglio regionale. Se il Consiglio non si pronuncia entro sessanta giorni dal termine previsto, gli statuti si intendono approvati.

Associazionismo, volontariato e iniziative culturali

La Regione riconosce l’associazionismo culturale e la stampa locale in lingua albanese, grecanica e occitanica come strumenti essenziali di tutela e promozione. Istituisce un fondo speciale di carattere culturale, artistico, scientifico, economico, educativo, turistico, ricreativo, sociale, assistenziale e solidaristico per manifestazioni, mostre, sagre, convegni e altre iniziative rivolte alla conservazione e valorizzazione del patrimonio delle minoranze, anche in relazione all’emigrazione e ai rapporti con i paesi di origine.

È istituito un albo regionale delle associazioni culturali operanti per la tutela delle comunità linguistiche. Sono inoltre favorite forme di cooperazione tra Comuni, la costituzione di consorzi, cooperative, associazioni ONLUS o altre forme di volontariato, nonché le iniziative private per infrastrutture museali, alberghiere e di ristorazione.

Promozione culturale, media e toponomastica

La Regione promuove studi, ricerche, banche dati, repertori linguistici, atlanti, seminari, convegni, concorsi e premi letterari; sostiene stampa, audiovisivi, giornali e periodici nelle lingue minoritarie, oltre a pubblicazioni scientifiche e divulgative. Finanzia corsi di aggiornamento per insegnanti, concorsi tra alunni e attività parascolastiche, spettacoli di teatro, musica e danza, e iniziative di studio dei toponimi per valorizzare anche la segnaletica con la toponomastica originaria.

Sono favoriti gli scambi culturali con altre comunità di lingua albanese, greca e occitanica in Italia e all’estero, e i rapporti con le comunità di emigrati calabresi che hanno conservato lingua e tradizioni.

Festival, musica popolare, stampa e radiotelevisione

La Regione riconosce il valore del Festival della canzone arberesh e prevede finanziamenti annuali per la sua prosecuzione e il suo potenziamento. Istituisce il Centro della musica e del canto popolare arberesh per documentazione, ricerca, catalogazione e conservazione dei brani; promuove analoghe iniziative per le altre comunità linguistiche.

Sono previsti sostegni finanziari agli organi di stampa e alle iniziative editoriali delle comunità linguistiche e culturali. Inoltre, sulla base di convenzioni con RAI Calabria e con le emittenti private, sentito il CO.RE.COM., nei programmi radiofonici e televisivi regionali devono essere inseriti contenuti culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue minoritarie.

Intervento speciale limitato al biennio 2003-2004

Per il biennio 2003-2004 è istituito un fondo speciale di 1.000.000 euro per un piano di interventi urgenti. Le misure riguardano il recupero delle forme originarie di nomi e cognomi con rimborso delle spese per il cambio anagrafico, il censimento della popolazione alloglotta, la catalogazione e archiviazione delle parlate locali, il finanziamento di segnaletica stradale e toponomastica bilingue e contributi a fondo perduto per insegne pubblicitarie bilingue. Questa parte della disciplina ha pertanto efficacia limitata temporalmente al biennio indicato.

Tutela socio-economica, urbanistica e ambientale

La tutela delle minoranze comprende anche gli interessi socioeconomici e ambientali necessari alla loro sopravvivenza. La Regione deve tenerne conto nella formazione dei piani di sviluppo, urbanistici, residenziali, di salvaguardia ambientale e forestale e negli interventi sul sistema stradale e viario. La programmazione economica, sociale e urbanistica nei territori interessati non deve alterarne il carattere etnico e culturale.

Patrimonio religioso e insediamenti storici

Per gli edifici sacri e i luoghi di culto della Chiesa di liturgia greca è previsto un apposito fondo speciale, finalizzato al completamento dell’orientalizzazione dell’architettura e dell’iconografia sacra, nei limiti delle norme vigenti in materia di vincoli e tutela. Sono inoltre oggetto di salvaguardia i centri antichi degli insediamenti abitativi delle comunità linguistiche e culturali, con particolare attenzione alla gjitonia italo-albanese e greca come forma antropologica, sociale e urbanistica peculiare.

Le sedi scolastiche, le strutture sanitarie, gli uffici postali e amministrativi sono qualificati come servizi fondamentali per la difesa della cultura e del territorio dei Comuni interessati.

Disposizioni finanziarie e decorrenza

Per l’esercizio 2003 gli oneri derivanti dall’istituzione degli Istituti regionali di cultura sono coperti mediante risorse già disponibili nel bilancio regionale, con conseguente riduzione del relativo stanziamento e autorizzazione della Giunta ad apportare le variazioni necessarie. Per gli anni successivi la copertura è rinviata alle leggi di bilancio e finanziarie annuali. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

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