L.R. Calabria 19/2003
Modifica dell’art. 17, commi 8 e 12 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale modifica la disciplina del compenso spettante al Presidente e ai componenti delle Commissioni per l’assegnazione degli alloggi E.R.P., fissando dal 30 ottobre 2003 un’indennità di euro 100 per ogni giornata di seduta. Interviene inoltre su un rinvio interno della legge regionale n. 32/1996 e copre gli oneri per il solo esercizio 2003, con rinvio alla normale programmazione di bilancio per gli anni successivi.
Indennità per i componenti delle Commissioni assegnazione alloggi E.R.P.
Indennità per le Commissioni assegnazione alloggi E.R.P.
La legge regionale della Regione non meglio specificata nel testo interviene sulla disciplina dei compensi spettanti al Presidente e ai componenti delle Commissioni per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), modificando la legge regionale 25 novembre 1996, n. 32. L’obiettivo è aggiornare la misura del gettone di presenza e adeguare un rinvio normativo interno.
Misura del compenso
La disciplina risultante stabilisce che, dalla data di entrata in vigore della legge regionale 30 ottobre 2003, n. 19:
- al Presidente e ai componenti della Commissione spetta un’indennità;
- l’indennità è riconosciuta per ogni giornata di seduta;
- l’importo è pari a euro 100,00 per ciascuna giornata.
La norma opera quindi come nuova quantificazione del compenso per la partecipazione alle sedute della Commissione.
Modifica del rinvio normativo
La legge sostituisce, nell’art. 17, comma 12, della legge regionale n. 32/1996, il riferimento alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 40 con il rinvio alla presente legge. Ne deriva l’aggiornamento del collegamento normativo interno alla disciplina delle Commissioni.
Copertura finanziaria
Per l’esercizio 2003 gli oneri derivanti dall’applicazione della legge sono quantificati in euro 50.000,00 e trovano copertura mediante risorse già disponibili nello stato di previsione della spesa, con riduzione del corrispondente stanziamento dei fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione.
La spesa per il 2003 è imputata alla competente unità previsionale di base del bilancio regionale, e la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di bilancio.
Per gli anni successivi la copertura è demandata all’approvazione del bilancio di previsione annuale e della legge finanziaria di accompagnamento.
Rilevanza temporale
La disciplina del compenso si applica dalla data di entrata in vigore della legge. La disposizione finanziaria esplica effetti specifici sul solo esercizio 2003 per quanto riguarda la quantificazione e la copertura iniziale degli oneri; per gli esercizi successivi opera il normale meccanismo di bilancio.
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