L.R. Calabria 16/2003
Incentivazione del trasporto ciclistico in Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge promuove la mobilità ciclistica in Calabria, finanziando interventi per piste e itinerari ciclabili, intermodalità, segnaletica, parcheggi e iniziative di promozione. Prevede un programma regionale annuale, domande entro il 31 marzo, riparto entro il 30 giugno, limiti di cofinanziamento e decadenza dai benefici se i lavori non iniziano nei termini. Include copertura finanziaria per il solo esercizio 2003.
Incentivazione del trasporto ciclistico in Calabria
Incentivazione del trasporto ciclistico in Calabria
La legge regionale disciplina interventi di promozione e cofinanziamento della mobilità ciclistica nel territorio della Calabria. L’obiettivo è favorire l’uso della bicicletta nei centri abitati, nelle aree naturali e lungo la viabilità extraurbana, attraverso infrastrutture, servizi e iniziative di promozione.
Finalità e ambito di intervento
La Regione promuove lo sviluppo della mobilità ciclistica per incentivare l’uso della bicicletta:
- nei centri abitati come mezzo di trasporto quotidiano, con particolare attenzione ai centri storici e alle aree a traffico veicolare vietato;
- nei parchi urbani, lungo i corsi d’acqua e nelle aree destinate a parco o riserve naturali, nel rispetto delle caratteristiche ambientali;
- nella viabilità extraurbana come collegamento tra Comuni.
Per raggiungere tali finalità, la Regione attua iniziative proposte dalla Giunta regionale e cofinanzia gli interventi presentati dagli enti locali e dai soggetti gestori di parchi e riserve naturali, anche in forma associata con soggetti pubblici o privati.
Programmazione regionale della rete ciclabile
La Giunta regionale, su proposta dell’Assessorato ai trasporti, approva il Progetto della rete regionale integrata di piste ciclabili, destinato a costituire il sistema regionale di mobilità ciclistica.
Ai fini della legge, le piste ciclabili o i percorsi che agevolano il traffico ciclistico devono avere le caratteristiche tecniche previste dalla legge statale 19 ottobre 1998, n. 366 e dal relativo regolamento di esecuzione del D.M. 30 novembre 1999, n. 557.
Tipologia degli interventi finanziabili
Rientrano tra gli interventi ammessi quelli finalizzati allo sviluppo del trasporto ciclistico e della sua integrazione con il territorio e con gli altri mezzi di trasporto. In particolare sono previste:
- reti di piste ciclabili e ciclopedonabili, ponti e sottopassi ciclabili, e opere per la sicurezza negli incroci con il traffico motorizzato;
- parcheggi attrezzati, liberi o custoditi, e centri di noleggio per biciclette;
- segnaletica verticale e orizzontale specifica per il traffico ciclistico;
- strutture mobili e infrastrutture per l’intermodalità tra bicicletta e trasporto pubblico;
- cartografia specializzata, cartelli segnaletici degli itinerari ciclabili e servizi informativi per cicloturisti;
- conferenze, attività culturali e iniziative educative per favorire il passaggio dal trasporto motorizzato a quello ciclistico;
- itinerari ciclabili turistici e infrastrutture connesse, anche inseribili in programmi comunitari per accedere al cofinanziamento dei fondi strutturali UE;
- intese con Ferrovie dello Stato e Ferrovie della Calabria per parcheggi bici in stazione e trasporto della bicicletta al seguito;
- intese con aziende di trasporto pubblico o in concessione per integrare trasporto pubblico e bicicletta;
- ogni ulteriore intervento finalizzato allo sviluppo del trasporto ciclistico.
Per l’acquisizione di intese, pareri, nulla osta, autorizzazioni e approvazioni, può essere convocata una conferenza di servizi ai sensi della normativa regionale richiamata. Quando l’intervento richiede un’azione coordinata tra più enti, possono essere promossi accordi di programma.
Domande di finanziamento e documentazione
I soggetti proponenti devono presentare domanda di finanziamento alla Giunta regionale - Assessorato ai trasporti entro il 31 marzo di ogni anno.
Alla domanda devono essere allegati:
- la delibera dell’organo competente che approva programma, studio di fattibilità o progetto di massima, con indicazione dell’estensione della pista o dell’itinerario ciclabile;
- l’approvazione del quadro economico delle spese;
- l’indicazione della quota di spesa a carico dell’ente richiedente, pari almeno al 30% per il Comune singolo e almeno al 25% per Province, Comuni o enti associati;
- la relazione tecnica illustrativa e gli elaborati grafici con i tempi di realizzazione;
- la cartografia del tracciato o dell’itinerario;
- l’eventuale scheda dei soggetti pubblici e privati coinvolti e copia degli accordi sottoscritti;
- la dichiarazione sulle autorizzazioni, i nulla osta e i pareri già acquisiti o ancora da acquisire per l’avvio dei lavori.
Piano regionale di riparto e criteri di selezione
Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore ai trasporti, approva il Piano regionale di riparto della mobilità ciclistica.
Il Piano deve riservare almeno il 40% delle risorse al finanziamento degli interventi previsti nel Progetto della rete regionale integrata di piste ciclabili. La restante quota è destinata a interventi che perseguano almeno una delle seguenti finalità:
- collegamento con sedi universitarie, scuole, aree verdi, servizi, strutture socio-sanitarie, uffici e aree turistiche;
- decongestionamento del traffico urbano;
- collegamento tra Comuni limitrofi o tra frazioni e centri abitati;
- miglior rapporto tra spesa complessiva ed estensione della pista o del percorso ciclabile.
Concessione del contributo e impegni degli enti beneficiari
Per ottenere il finanziamento, i soggetti ammessi devono presentare una deliberazione dell’organo competente che approvi il progetto esecutivo completo di tutti i consensi di legge.
Nell’atto deliberativo, gli enti destinatari dei finanziamenti devono impegnarsi a prevedere, nei progetti di costruzione di nuove strade di interesse locale, una pista ciclabile adiacente.
Misura del contributo e avvio dei lavori
Il contributo non può superare:
- il 75% della spesa complessiva per programmi o progetti presentati da Province o Comuni associati;
- il 70% della spesa complessiva per programmi o progetti presentati da Comuni singoli.
I lavori devono iniziare entro 6 mesi dalla comunicazione dell’avvenuto finanziamento. È ammessa una sola proroga, in caso di comprovata necessità.
Obblighi degli enti attuatori e rendicontazione
Gli enti attuatori assumono a loro carico tutti gli adempimenti e le responsabilità tecnico-amministrative e contabili, e devono rispettare il vincolo di destinazione dei fondi, utilizzabili esclusivamente per realizzare il progetto esecutivo.
Eventuali maggiori oneri rispetto alla quota coperta dal contributo, compresi gli interessi per ritardato pagamento, restano a carico dell’ente proponente.
Gli enti attuatori devono trasmettere all’Assessorato ai trasporti, servizio amministrativo, il rendiconto finale dei lavori realizzati.
Decadenza dai benefici
Il mancato avvio dei lavori nei termini previsti, oppure l’inosservanza degli obblighi relativi alla responsabilità tecnico-amministrativa, contabile e alla presentazione del rendiconto finale, comporta la decadenza dai benefici finanziari.
La decadenza è dichiarata con decreto del dirigente del settore interessato.
Attività di promozione
Il Dipartimento ai trasporti predispone appositi programmi di promozione per favorire la formazione dei giovani in materia di comportamento e sicurezza stradale e per incentivare l’uso della bicicletta come mezzo ordinario del trasporto locale.
Copertura finanziaria
Per l’esercizio 2003 gli oneri della legge sono determinati in 250.000 euro, coperti mediante riduzione delle risorse disponibili su un capitolo di spesa per provvedimenti legislativi in corso di approvazione. La spesa è imputata all’UPB indicata per il bilancio 2003, con autorizzazione della Giunta ad apportare le variazioni tecniche conseguenti.
Per gli anni successivi, la copertura è assicurata tramite il bilancio di previsione annuale e la legge finanziaria di accompagnamento.
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