Ordinanza n. 1766/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Abruzzo che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un provvedimento prefettizio di prevenzione antimafia
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’operatore economico ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Abruzzo che aveva negato la sospensione del provvedimento prefettizio. Dalla motivazione emerge che la controversia riguardava la presenza di elementi di controindicazione sintomatici di un pericolo di infiltrazione mafiosa e l’esclusione della praticabilità dell’istituto della prevenzione collaborativa. L’appellante contestava, in sostanza, la valutazione prefettizia e la rilevanza attuale degli elementi considerati, anche in ragione della loro collocazione temporale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo che, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, esso non fosse assistito da apprezzabili elementi di fondatezza. Il Collegio ha condiviso la motivazione dell’ordinanza impugnata quanto alla sussistenza di elementi sintomatici di un pericolo infiltrativo, tali da escludere la praticabilità della prevenzione collaborativa. Ha inoltre ritenuto che la natura e la consistenza di tali elementi, non eccessivamente risalenti, impedissero di escluderne o ridurne l’attualità e il rilievo sintomatico ai fini dell’adozione della misura di prevenzione. Non sono stati ravvisati i presupposti per la sospensione cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare proposto contro l’ordinanza cautelare del giudice di primo grado.
d.lgs. 159/2011
Disciplina, secondo quanto richiamato nella decisione, i provvedimenti di prevenzione antimafia e l’istituto della prevenzione collaborativa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la verifica della fondatezza dell’appello resta sommaria e giustifica il rigetto della domanda quando la valutazione amministrativa risulti sorretta da elementi sintomatici di un pericolo di infiltrazione mafiosa non superati dalle contestazioni dell’interessato.
- La natura e la consistenza degli elementi indicativi del pericolo infiltrativo possono conservarne l’attualità anche quando non siano recentissimi, qualora la loro collocazione temporale non sia eccessivamente risalente.
- La presenza di elementi sintomatici di particolare gravità e consistenza può escludere la praticabilità della prevenzione collaborativa, non essendo sufficiente, in tal caso, il mero decorso del tempo a ridurne il rilievo ai fini della misura prefettizia.
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