Sentenza del 21/06/2016 n. 12788 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che aveva confermato un avviso di rettifica IVA per l'anno 1992. L'accertamento si fondava sulla presunta esistenza di maggiori vendite, ricostruite dai verificatori sulla base dei quantitativi di materie prime lavorate e delle percentuali di cali e sfridi. La ricorrente ha denunciato omessa o insufficiente motivazione e violazione dell'art. 384 c.p.c., sostenendo che la CTR non avesse esaminato l'eccezione secondo cui cali e sfridi potevano essere rilevati solo al termine della stagionatura e non risultare dalle schede di magazzino redatte all'inizio del processo produttivo. Ha inoltre chiesto la sospensione del giudizio in attesa della definizione di procedimenti collegati riguardanti accertamenti ILOR e IRPEF.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso e ha quindi respinto il ricorso della società. La doglianza era formulata in modo generico: la società non aveva indicato e trascritto specificamente gli atti e i documenti sui quali fondava le proprie contestazioni, come richiesto dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Il richiamo alla pronuncia di primo grado e a una perizia utilizzata in un processo penale non era sufficiente; quest'ultimo argomento è stato inoltre ritenuto nuovo e non adeguatamente collegato al giudizio tributario. La richiesta di sospensione è stata assorbita dall'inammissibilità del ricorso. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
La CTR aveva ritenuto che l'avviso di rettifica IVA fosse fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti e conforme alla disciplina dell'accertamento analitico-induttivo prevista per l'IVA.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
La società ha dedotto, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione di legge e l'omessa o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti, i documenti e i dati processuali sui quali si fondano le censure, riportandone il contenuto rilevante. Il mancato rispetto di tale onere rende il motivo inammissibile.
Codice di procedura civile, art. 378
La società ha depositato memoria illustrativa nel giudizio di cassazione.
Codice di procedura civile, art. 384
La norma è stata invocata dalla ricorrente con riferimento ai limiti e agli effetti del giudizio di rinvio, ma la censura è stata comunque dichiarata inammissibile.
Codice di procedura civile, art. 296
Prevede la sospensione facoltativa del processo; la richiesta della società non è stata esaminata nel merito perché assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Costituzione, art. 111
È stato richiamato come fondamento dei principi di economia processuale, ragionevole durata del processo e necessità di evitare decisioni tra loro contraddittorie.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente richiamare genericamente precedenti atti, documenti o perizie: occorre identificarli con precisione, indicare dove sono stati prodotti e trascrivere le parti rilevanti, altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile.
- La Corte di Cassazione non rivaluta liberamente il merito dell'accertamento o la ricostruzione dei fatti. Le contestazioni sulla valutazione delle prove devono essere formulate evidenziando uno specifico vizio motivazionale o una precisa violazione di legge.
- Un argomento o documento non adeguatamente introdotto nei giudizi di merito, oppure prospettato per la prima volta in cassazione, può essere considerato nuovo e quindi non esaminabile.
- La motivazione della sentenza può risultare sufficiente quando ricostruisce gli elementi dell'accertamento e spiega perché le presunzioni dell'Amministrazione siano gravi, precise e concordanti, anche se la parte privata propone una diversa lettura dei dati produttivi.
- La possibile connessione tra accertamenti IVA, imposte dirette e posizioni dei soci può imporre, in determinate circostanze, una trattazione coordinata per evitare giudicati contrastanti; tuttavia tale questione può diventare irrilevante se il ricorso principale è inammissibile.
- La soccombenza in Cassazione comporta normalmente la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, salvo specifiche ragioni per disporne diversamente.
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