Ordinanza n. 5491/2026 - Napoli, Sezione 8
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha esaminato il merito delle domande di annullamento e risarcimento: ha dato atto dell’interruzione del processo a far data dal 9 luglio 2026, momento della dichiarazione del decesso, ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c. Il provvedimento non contiene statuizioni sulle spese.
Atto impugnato: Ordinanza del 2 marzo 2026 di reiterazione dell’ordine di demolizione del 16 novembre 1998 relativo a un immobile in via Pertini n. 9, nonché l’ordine originario e gli atti connessi; proposto anche domanda risarcitoria
Esito
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza del Responsabile dell’UTC del Comune di Lusciano del 2 marzo 2026, che aveva reiterato l’ordine di demolizione n. 58 del 16 novembre 1998 relativo all’immobile sito in via Pertini n. 9, impugnando anche l’ordine originario e gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Ha inoltre formulato domanda di risarcimento del danno ingiusto. Il testo non riporta i singoli motivi di illegittimità dedotti. In corso di causa è stato comunicato il decesso della ricorrente il 9 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) dà atto dell’interruzione del processo, ai sensi dell’art. 79, co. 2, cod. proc. amm., a far tempo dal 9 luglio 2026, momento in cui è stata resa la relativa dichiarazione.
La dichiarazione del decesso della parte ricorrente determina l’interruzione del processo dalla data in cui essa è resa.
artt. 299 e ss. c.p.c.
Che, pertanto, non resta al Collegio che dare atto dell’interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, co. 2, cod. proc. amm. e 299 e ss. c.p.c.;
La disciplina civilistica dell’interruzione richiamata dagli artt. 299 e seguenti c.p.c. concorre a regolare l’interruzione del processo amministrativo in caso di decesso della parte.
Massime di principio
- Quando in corso di giudizio viene dichiarato il decesso della parte, il processo amministrativo è interrotto dalla data in cui la dichiarazione è resa, secondo l’art. 79, comma 2, c.p.a. e gli artt. 299 e seguenti c.p.c.
Come è indicizzato
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