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Ordinanza

Ordinanza n. 5491/2026 - Napoli, Sezione 8

Giustizia amministrativa202603023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha esaminato il merito delle domande di annullamento e risarcimento: ha dato atto dell’interruzione del processo a far data dal 9 luglio 2026, momento della dichiarazione del decesso, ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c. Il provvedimento non contiene statuizioni sulle spese.

TAR Campania, Sez. VIIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza del 2 marzo 2026 di reiterazione dell’ordine di demolizione del 16 novembre 1998 relativo a un immobile in via Pertini n. 9, nonché l’ordine originario e gli atti connessi; proposto anche domanda risarcitoria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza del Responsabile dell’UTC del Comune di Lusciano del 2 marzo 2026, che aveva reiterato l’ordine di demolizione n. 58 del 16 novembre 1998 relativo all’immobile sito in via Pertini n. 9, impugnando anche l’ordine originario e gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Ha inoltre formulato domanda di risarcimento del danno ingiusto. Il testo non riporta i singoli motivi di illegittimità dedotti. In corso di causa è stato comunicato il decesso della ricorrente il 9 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) dà atto dell’interruzione del processo, ai sensi dell’art. 79, co. 2, cod. proc. amm., a far tempo dal 9 luglio 2026, momento in cui è stata resa la relativa dichiarazione.

    La dichiarazione del decesso della parte ricorrente determina l’interruzione del processo dalla data in cui essa è resa.

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    Che, pertanto, non resta al Collegio che dare atto dell’interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, co. 2, cod. proc. amm. e 299 e ss. c.p.c.;

    La disciplina civilistica dell’interruzione richiamata dagli artt. 299 e seguenti c.p.c. concorre a regolare l’interruzione del processo amministrativo in caso di decesso della parte.

Massime di principio

  • Quando in corso di giudizio viene dichiarato il decesso della parte, il processo amministrativo è interrotto dalla data in cui la dichiarazione è resa, secondo l’art. 79, comma 2, c.p.a. e gli artt. 299 e seguenti c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo

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