L.R. Lombardia 19/2026
Disposizioni per garantire l'assistenza primaria ai cittadini italiani senza dimora(1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge lombarda riconosce ai cittadini italiani senza dimora privi di assistenza sanitaria l’iscrizione nelle ASST, la scelta del medico/pediatra e l’accesso ai LEA. Entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore la Giunta deve fissare le modalità attuative. Previsti protocolli con il Terzo settore, convenzioni ASST-ETS e una cabina di regia; oneri stimati per il 2026-2028.
Assistenza sanitaria primaria ai cittadini italiani senza dimora
Assistenza sanitaria primaria per cittadini italiani senza dimora
La legge della Regione Lombardia disciplina misure organizzative per garantire l’assistenza sanitaria primaria ai cittadini italiani senza dimora privi di qualsiasi assistenza sanitaria. L’intervento mira a facilitare l’iscrizione alle ASST, la scelta del medico di assistenza primaria e del pediatra di libera scelta, nonché l’accesso alle prestazioni incluse nei LEA.
Ambito di applicazione e finalità
La Regione esercita la propria potestà di organizzazione del Servizio sanitario regionale per tutelare il diritto individuale all’assistenza sanitaria e il diritto collettivo alla salute. Le misure riguardano esclusivamente i cittadini italiani senza dimora presenti sul territorio regionale e privi di assistenza sanitaria.
Iscrizione alle ASST, scelta del medico e accesso alle cure
La legge riconosce a tali soggetti:
- la facoltà di iscrizione nelle liste degli assistiti delle ASST, anche su segnalazione dei servizi sociali e sociosanitari;
- la facoltà di scegliere il medico di assistenza primaria e il pediatra di libera scelta;
- l’accesso alle prestazioni garantite dai Livelli essenziali di assistenza.
La Giunta regionale deve definire, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, le modalità operative per l’iscrizione e per la scelta del medico e del pediatra. La Regione promuove inoltre le case di comunità come punti di accesso all’assistenza primaria, con modalità operative da definire dalla Giunta e con coordinamento con servizi sociali e ASST.
Coordinamento con enti locali e adeguamento alla normativa nazionale
Per l’attuazione della disciplina la Regione può avvalersi delle segnalazioni e della collaborazione dei comuni e degli enti del Terzo settore che assistono persone senza dimora. È inoltre previsto che la Regione si adegui a eventuali norme nazionali future che introducano condizioni più favorevoli per i destinatari della legge.
Informazione e protocolli con il Terzo settore
La Regione può stipulare protocolli d’intesa con enti del Terzo settore:
- iscritti al RUNTS;
- con comprovata esperienza nel contrasto alle diverse forme di povertà.
Tali protocolli sono finalizzati a favorire una migliore informazione e a supportare l’iscrizione nelle liste assistiti delle ASST.
Convenzioni ASST–Terzo settore e accesso prescrittivo
La Regione promuove convenzioni tra ASST ed enti del Terzo settore iscritti al RUNTS per agevolare l’accesso alle cure, anche tramite iniziative di prossimità fisse o mobili integrate con i servizi territoriali, sociali e sociosanitari.
Le convenzioni, stipulate dalle ASST in raccordo con le ATS competenti, devono regolare:
- collaborazione tra ASST ed enti del Terzo settore;
- percorsi di informazione, orientamento, accompagnamento, presa in carico e invio alle strutture del servizio sociosanitario lombardo;
- eventuali attività di primo inquadramento sanitario e di prossimità svolte da professionisti sanitari abilitati, nei limiti delle rispettive competenze.
I medici operanti presso gli enti convenzionati possono essere abilitati alla prescrizione tramite i sistemi regionali. L’abilitazione è:
- personale;
- limitata ai cittadini italiani senza dimora destinatari della legge;
- utilizzabile solo nell’ambito dei percorsi previsti dalla convenzione con la ASST.
La prescrizione avviene di norma con ricetta elettronica dematerializzata tramite SISS; la ricetta cartacea è ammessa solo in caso di impossibilità tecnica della dematerializzazione. Sono prescrivibili, nei limiti stabiliti dalla Giunta, prestazioni di specialistica ambulatoriale, accertamenti diagnostici e farmaci a carico del SSN, nel rispetto di LEA, appropriatezza e indirizzi regionali.
La Giunta regionale deve definire criteri attuativi, schema-tipo di convenzione, requisiti degli enti e dei medici, modalità tecniche di accesso ai sistemi regionali, flussi informativi, procedure di attivazione/sospensione/revoca dell’abilitazione e misure di monitoraggio e controllo.
Cabina di regia
È istituita, senza oneri per il bilancio regionale, una cabina di regia composta da rappresentanti di Regione, ASST, ATS, comuni e Terzo settore. È presieduta dall’assessore regionale competente in materia di welfare o da un suo delegato.
La cabina di regia monitora l’applicazione della legge e propone modelli attuativi per agevolare l’accesso alle cure. In prima applicazione, la Giunta deve costituirla entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Monitoraggio e clausola valutativa
Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della legge e ne valuta gli esiti. A tal fine la Giunta deve trasmettere una relazione biennale con dati su:
- numero di cittadini italiani senza dimora iscritti nelle ASST e quota assistita da medici/pediatri, con caratteristiche e distribuzione territoriale;
- tipologia delle prestazioni erogate, patologie rilevate e spesa per assistenza specialistica, farmaceutica e ospedaliera;
- eventuali variazioni negli accessi al pronto soccorso e nella spesa sanitaria;
- iniziative territoriali di intercettazione, informazione e accompagnamento;
- criticità attuative e azioni correttive.
I soggetti pubblici e privati coinvolti devono fornire i dati necessari. La Giunta rende accessibili i dati raccolti e il Consiglio esamina e pubblica la relazione secondo il proprio regolamento.
Copertura finanziaria
Gli oneri sono stimati in 125.000 euro per il 2026 e in 500.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. La copertura avviene mediante risorse già stanziate nel bilancio regionale 2026-2028, con corrispondente riduzione di fondi accantonati. Per gli esercizi successivi al 2028 la spesa sarà autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURL.
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