L.R. Lombardia 16/2026
Disposizioni in materia di opere relative a reti e impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete di trasmissione nazionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale lombarda disciplina, dal giorno successivo alla pubblicazione, autorizzazione unica, procedura abbreviata, autocertificazione e attività libera per reti e impianti di distribuzione elettrica non RTN. Definisce competenze di Province/Città metropolitana di Milano, sanzioni, tutele territoriali e abroga la normativa previgente in materia, applicandosi ai procedimenti avviati dalla sua entrata in vigore.
Disciplina autorizzativa e semplificata delle reti e degli impianti di distribuzione elettrica non RTN in Lombardia
Disciplina delle reti e degli impianti di distribuzione elettrica non facenti parte della RTN
La legge regionale regola, in Lombardia, le funzioni amministrative relative alle opere per la distribuzione di energia elettrica non appartenenti alla Rete di Trasmissione Nazionale. Mira a semplificare i procedimenti, coordinare la pianificazione territoriale e garantire sicurezza, resilienza, tutela ambientale e protezione della salute.
Ambito di applicazione e principi generali
La disciplina riguarda:
- la costruzione e l’esercizio di reti e impianti di distribuzione in bassa, media e alta tensione, fino a 220.000 Volt, non RTN;
- gli interventi di rinnovo, ricostruzione e potenziamento delle reti esistenti;
- le opere connesse e le infrastrutture indispensabili, salvo le specifiche eccezioni previste.
Le infrastrutture lineari e puntuali sono considerate opere di pubblica utilità e sono di norma ricollocabili, salvo dichiarazione di inamovibilità per prevalente interesse pubblico. Gli elettrodotti devono essere progettati in coerenza con le smart grid; nei centri abitati quelli di nuova costruzione devono essere realizzati in cavo interrato, salvo impedimenti tecnici o costi sproporzionati. Per gli interrati è prioritaria la posa lungo banchine stradali pubbliche o di uso pubblico, nel rispetto della normativa su campi elettromagnetici.
Per nuove infrastrutture elettriche in cavo interrato in alta tensione è prevista, in sede di progetto, la realizzazione di trincee polifunzionali per i sottoservizi secondo norme tecniche CEI-UNI.
Competenze amministrative e rapporti con gli impianti da fonti rinnovabili
Le funzioni amministrative sono esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Milano nel rispettivo territorio. Per le linee elettriche e modifiche alle reti che costituiscono opere di connessione di impianti da fonti rinnovabili, se autorizzate o abilitate contestualmente all’impianto, si applica il medesimo regime amministrativo dell’impianto di produzione secondo il d.lgs. 190/2024.
La legge si estende anche ad altre infrastrutture elettriche non RTN riferite a soggetti non titolari del servizio di distribuzione, con applicazione della disciplina generale salvo alcune eccezioni.
Autorizzazione unica
Gli interventi di costruzione, esercizio e modifica delle reti e degli impianti, nonché delle opere indispensabili, sono soggetti ad autorizzazione unica, salvo i casi di procedura abbreviata, autocertificazione o attività libera.
L’istanza va presentata alla Provincia o alla Città metropolitana di Milano competente, anche telematicamente, con progetto di fattibilità tecnico-economica e una serie di elaborati tecnici e amministrativi, tra cui relazione descrittiva, documentazione paesaggistica e culturale, eventuale documentazione espropriativa, atti per autorizzazioni di settore, verifica archeologica, planimetrie e attestazione del rispetto della normativa sui campi elettromagnetici.
Se l’intervento interessa più province o una provincia e la Città metropolitana, è competente l’ente territorialmente maggiormente interessato. In presenza di vincoli, l’istanza deve essere integrata dalla documentazione prevista; in assenza di interferenze, il richiedente deve dichiararlo.
Il procedimento unico si svolge in conferenza di servizi e si conclude entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza; in caso di ritardo si attivano i poteri sostitutivi, con conclusione entro ulteriori 45 giorni. Il provvedimento sostituisce gli atti di assenso, salva diversa previsione statale. L’autorizzazione vale anche come titolo edilizio sostitutivo, dichiarazione di urgenza e indifferibilità e, se necessario, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio o variante urbanistica.
Entro 12 mesi dalla fine lavori va trasmessa l’attestazione di conformità dell’opera, resa da tecnico, che equivale a certificazione ai fini del collaudo.
Procedura abbreviata
Per interventi su reti e impianti di media tensione, esclusi i casi di opere connesse a impianti da fonti rinnovabili disciplinati dall’articolo 1, comma 6, può essere richiesta una procedura abbreviata. È ammessa anche per la sostituzione dei sostegni con aumento di altezza non superiore al 30%.
L’istanza va presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio lavori, con progetto di fattibilità e relazione asseverata da tecnico sulla conformità urbanistica, edilizia, ambientale, archeologica, elettromagnetica e tecnica, oltre alla dichiarazione del legale rappresentante sulla disponibilità dell’area e sul consenso dei proprietari.
Se servono svincolo idrogeologico, autorizzazioni ambientali, paesaggistiche o tutele archeologiche, storiche, sanitarie o di pubblica incolumità, tali atti vanno acquisiti e allegati dal proponente, salvo competenza diretta dell’ente. Se mancano condizioni o allegati, la Provincia o la Città metropolitana ordina motivatamente di non eseguire l’intervento, indicando le integrazioni necessarie; in caso di falsa attestazione del tecnico informa l’autorità giudiziaria. Dopo i lavori va presentata l’attestazione di conformità, valida come certificazione di collaudo.
Se occorre il vincolo preordinato all’esproprio o una variante urbanistica, non è ammessa la procedura abbreviata e si applica l’autorizzazione unica.
Autocertificazione
Per il rinnovo, ricostruzione e potenziamento di reti e impianti esistenti di media tensione, entro 50 metri dal tracciato originario, è ammessa l’autocertificazione. Gli interventi possono iniziare immediatamente dopo la presentazione, purché siano rispettati disponibilità dell’area, vincoli esistenti, verifiche di interferenza e, salvo eccezioni, la verifica preventiva dell’interesse archeologico.
L’autocertificazione contiene dichiarazioni su preesistenza dell’impianto, tipologia dell’intervento, atti di assenso già ottenuti, impresa esecutrice, consenso dei proprietari, attestazione tecnica che non vi siano nuove edificazioni o scavi a quote diverse e, nei casi necessari, le ragioni del mancato interramento nei centri abitati. Va inoltre allegata una relazione tecnica asseverata sulla conformità urbanistica, edilizia, elettromagnetica, ambientale, tecnica e paesaggistica.
Attività libera
Non richiedono titolo:
- gli interventi su reti e impianti fino a 1.000 Volt e le relative opere indispensabili;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria di reti e impianti esistenti, a qualsiasi tensione, anche per l’ammodernamento tecnologico;
- il de-ramificazione e il taglio di piante strettamente necessari per realizzazione, esercizio, manutenzione e sicurezza, nel rispetto della normativa ambientale e paesaggistica.
È escluso il taglio di piante di particolare pregio, nei casi richiamati dalla normativa statale indicata.
Misure di semplificazione per atti preliminari e disciplina urbanistico-edilizia
Se per le reti o gli impianti da realizzare su aree demaniali in concessione è necessaria una concessione, l’ente competente deve rilasciarla entro 60 giorni dall’istanza.
Le reti e gli impianti di distribuzione sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, salvo immobili o aree di particolare tutela culturale o siti UNESCO; inoltre, salvo le cabine elettriche in aree private, la loro realizzazione non richiede permesso di costruire o altro titolo edilizio. Per le reti e impianti di media e bassa tensione non è richiesto il deposito dei calcoli strutturali. Le cabine di trasformazione non si computano nel calcolo della capacità edificatoria.
In caso di alto rischio o perdita del servizio sulla rete di media tensione, con attivazione del piano di emergenza secondo norma CEI 0-17, gli interventi necessari al ripristino possono essere realizzati mediante autocertificazione, senza limiti di estensione.
Tutela della salute, catasto e pianificazione territoriale
Il gestore che realizza nuove reti o impianti di media e alta tensione deve trasmettere entro 30 giorni dalla messa in esercizio una comunicazione ad ARPA e ai Comuni interessati, con planimetrie, distanza di prima approssimazione e ulteriori elementi utili all’aggiornamento del catasto e della pianificazione territoriale.
Le informazioni sono utilizzabili anche per l’aggiornamento della pianificazione comunale e per valutare gli interventi edilizi e urbanistici nelle aree interessate dalle distanze di prima approssimazione, ai fini del rispetto dei limiti e obiettivi di qualità sui campi elettromagnetici.
Amovibilità e inamovibilità degli elettrodotti
Le linee elettriche non RTN con tensione inferiore a 130.000 Volt sono, in linea generale, soggette a spostamento, salvo dichiarazione espressa di inamovibilità per assenza di percorsi alternativi o per particolari ragioni di interesse pubblico.
Le linee di tensione pari o superiore a 130.000 Volt sono invece inamovibili, salvo necessità di spostamento per opere o lavori pubblici o di pubblica utilità già dichiarati urgenti e indifferibili. In tale caso l’esercente ha diritto al rimborso delle spese da parte del soggetto che richiede lo spostamento.
Indennità e canoni
L’indennità per l’imposizione di servitù è disciplinata dalla normativa regionale sull’espropriazione per pubblica utilità. Per le servitù costituite su beni demaniali o patrimoniali indisponibili di Regione, Province, Città metropolitana, Comuni e altri enti locali, l’indennità è sostituita dal pagamento di un canone o delle tasse dovute per l’occupazione di spazi e aree pubbliche.
Vigilanza, controlli e sanzioni
Le Province e la Città metropolitana di Milano esercitano vigilanza e controllo e irrogano le sanzioni amministrative previste:
- 63 euro per metro lineare in caso di realizzazione senza autorizzazione unica o senza istanza di procedura abbreviata/autocertificazione;
- 86 euro per metro lineare per non conformità al progetto o mancato rispetto delle prescrizioni, previo invito a conformare l’opera entro 90 giorni;
- 123 euro per metro lineare se le violazioni comportano rischio per l’incolumità, la salute pubblica, l’ambiente, il territorio o danni ai beni interferiti.
Le somme riscosse spettano all’ente competente. Inoltre, può essere ordinata la demolizione o la riduzione in conformità delle opere, anche d’ufficio e a spese del responsabile.
Reti di soggetti non titolari del servizio di distribuzione
Per le reti elettriche in titolarità di soggetti non concessionari del servizio di distribuzione, si applicano in quanto compatibili le procedure di autorizzazione unica, procedura abbreviata, autocertificazione e attività libera. Non si applica, invece, la disciplina speciale prevista per l’alto rischio e il ripristino del servizio di distribuzione di cui all’articolo 6, comma 6.
Abrogazioni, regime transitorio ed entrata in vigore
Sono abrogate la legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, l’articolo 29-bis della l.r. 26/2003 e l’articolo 3, comma 82, della l.r. 1/2000, fatti salvi gli effetti già prodotti.
La legge si applica ai procedimenti avviati dalla sua entrata in vigore; per quelli pendenti continuano ad applicarsi le norme previgenti, salvo che il proponente presenti entro 30 giorni una nuova istanza o autocertificazione secondo la nuova disciplina. I rinvii alle norme abrogate si intendono riferiti, se compatibili, alle corrispondenti disposizioni della presente legge.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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