L.R. Lombardia 18/2026
Legge regionale in materia di valutazione di impatto ambientale(1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Lombardia le procedure di VIA, verifica di assoggettabilità, valutazione preliminare e aspetti organizzativi, economici e di controllo, con competenza ripartita tra Regione, province e comuni. Si applica alle istanze depositate dopo l’entrata in vigore; abroga la l.r. 5/2010, fatta salva l’efficacia degli atti adottati e delle disposizioni transitorie sul regolamento previgente.
Disciplina regionale lombarda della VIA e della verifica di assoggettabilità a VIA
Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale
La legge della Regione Lombardia riordina la disciplina delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA per i progetti di competenza regionale, provinciale e comunale. Il provvedimento coordina la normativa regionale con il d.lgs. 152/2006 e introduce regole su competenze, istruttoria, partecipazione, monitoraggio, controlli e oneri economici.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina riguarda i progetti compresi negli allegati A e B e mira a garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, della salute umana, degli ecosistemi e del patrimonio culturale e paesaggistico nel territorio lombardo. La legge si ispira ai principi di precauzione, prevenzione, correzione alla fonte, sviluppo sostenibile e “chi inquina paga”.
Riparto delle competenze amministrative
La Regione è autorità competente per i progetti per i quali è competente all’approvazione o autorizzazione e per quelli indicati nella Parte I dell’allegato C, nonché per specifiche ipotesi di interesse regionale, tra cui accordi di programma regionali, intese Stato-Regione e attuazioni di progetti di sviluppo o riassetto urbano/industriale già valutati in ambito regionale.
La provincia competente è quella sul cui territorio si realizza l’intervento, per i progetti di competenza autorizzativa o approvativa provinciale o per quelli della Parte II dell’allegato C; è inoltre competente per progetti localizzati in più comuni della stessa provincia. Il comune è competente per la sola verifica di assoggettabilità a VIA per i progetti dell’allegato B rispetto ai quali sia competente all’approvazione o autorizzazione, e, ove necessario, anche per la VIA.
Per i progetti che interessano due o più province, la competenza è regionale se si tratta di infrastrutture lineari; per quelle non lineari, spetta alla provincia con maggiore estensione areale dell’intervento, con necessaria intesa con le altre province interessate in caso di VIA. Per i progetti composti da più categorie progettuali, prevale l’autorità competente regionale se almeno una categoria è di competenza regionale; altrimenti quella provinciale per categorie di competenza provinciale e comunale.
La legge recepisce anche il principio di corrispondenza tra competenza approvativa/autorizzativa e competenza in materia di VIA, rilevante anche per modifiche o estensioni di progetti già valutati. Per le opere che ricadono in parte in competenza statale e in parte regionale, l’autorità individuata dalla legge trasmette al Ministero le valutazioni di competenza e informa il proponente.
Organizzazione tecnica e supporto istruttorio
La Giunta regionale disciplina con regolamento le modalità applicative della legge, previa acquisizione del parere di ARPA per gli aspetti di competenza. Con il regolamento è istituita la Commissione istruttoria regionale per la VIA, composta da rappresentanti delle direzioni regionali interessate, di ARPA e di altri enti del sistema regionale interessati.
La Commissione può avvalersi di esperti esterni, fino a dieci, nominati dalla Giunta e scelti tra liberi professionisti e dipendenti pubblici, con gettone di presenza e rimborso spese nei limiti previsti. La Commissione fornisce supporto tecnico-scientifico alla Regione nelle fasi di VIA, nella fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico, nella definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, nelle verifiche di assoggettabilità, nei controlli e nell’ottemperanza delle condizioni ambientali.
Le autorità diverse dalla Regione possono avvalersi del supporto tecnico-scientifico di ARPA secondo il regolamento regionale. La Regione e gli enti del sistema regionale possono inoltre fornire contributi tecnici alle proprie strutture competenti.
Procedura di VIA e provvedimento autorizzatorio unico
La VIA è svolta secondo il modello del provvedimento autorizzatorio unico previsto dall’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, salvo le opere e concessioni soggette a discipline speciali statali, per le quali si applicano i procedimenti settoriali.
Il proponente presenta un’istanza corredata dall’elenco di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi necessari, insieme alla documentazione tecnica e progettuale. La documentazione è pubblicata sul portale SILVIA e la pubblicazione integra il richiamo anche a eventuali varianti urbanistiche e, se necessaria, alla VAS.
Nelle procedure relative a interventi di sviluppo o riassetto di zone industriali o aree urbane soggette a pianificazione attuativa, tra gli atti da acquisire deve essere compresa almeno l’approvazione dello strumento urbanistico attuativo, se esso corrisponde all’intero intervento sottoposto a VIA.
L’amministrazione procedente indice la conferenza di servizi per acquisire tutti gli atti di assenso necessari, compresi quelli endoprocedimentali e quelli eventualmente di competenza statale ricompresi nel provvedimento autorizzatorio unico. La conferenza segue le regole dell’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006; il suo esito confluisce nella determinazione motivata conclusiva, che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico.
Nel provvedimento sono ricompresi anche gli atti di competenza statale necessari, e non si applicano le specifiche procedure di settore per il rilascio dei corrispondenti titoli abilitativi. Se l’intervento ricade su aree vincolate, alla conferenza partecipano anche la Soprintendenza competente o, se interessate più Soprintendenze, gli uffici ministeriali competenti.
Partecipazione pubblica, inchiesta pubblica e informazione
L’autorità competente può disporre l’inchiesta pubblica ai sensi dell’art. 24-bis del d.lgs. 152/2006, con oneri a carico del proponente e documentazione pubblicata sul portale SILVIA. Il regolamento regionale disciplina modalità di svolgimento, partecipazione e oneri.
Il portale SILVIA è lo strumento centralizzato per informazione, pubblicazione, supporto alle consultazioni, verifiche di ottemperanza, monitoraggio e controllo. Le autorità competenti devono informare tempestivamente i cittadini sulle procedure di valutazione ambientale in corso e concluse, rendendo pubblici dati procedurali, progettuali e ambientali.
Fase preliminare, consultazione e valutazione preliminare
Prima del provvedimento autorizzatorio unico, il proponente può attivare la fase preliminare per definire contenuti, dettaglio e metodi dello studio di impatto ambientale e le condizioni per ottenere i titoli necessari; la fase si avvia con la pubblicazione sul portale SILVIA della documentazione e con la conferenza di servizi preliminare.
Per i progetti assoggettati a VIA ma non ricadenti nel campo dell’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, il proponente può chiedere la consultazione ex art. 21 del d.lgs. 152/2006, che si apre con la pubblicazione sul portale SILVIA della relativa documentazione.
È prevista anche una valutazione preliminare per progetti già autorizzati e oggetto di modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici, al fine di individuare la procedura ambientale applicabile. Tale valutazione non pregiudica, ove necessaria, la valutazione di incidenza.
Verifica di assoggettabilità a VIA e semplificazioni procedurali
La verifica di assoggettabilità a VIA si svolge secondo l’art. 19 del d.lgs. 152/2006, con le specificazioni regionali. L’autorità competente può acquisire pareri di merito da amministrazioni ed enti territorialmente interessati e il proponente può chiedere la proroga dell’efficacia del provvedimento, con relazione aggiornata sul contesto ambientale, sulle eventuali modifiche progettuali e sull’ottemperanza alle condizioni ambientali.
La legge disciplina anche semplificazioni procedurali: l’autorità competente è amministrazione procedente nella conferenza di servizi; nei procedimenti di competenza regionale il dirigente competente per la VIA è il rappresentante unico della Regione; prima della conferenza le amministrazioni verificano eventuali motivi ostativi e, se persistono, si applica la comunicazione di cui all’art. 10-bis della l. 241/1990.
Per i progetti di competenza regionale, la verifica di assoggettabilità è svolta dalla struttura regionale competente all’adozione del titolo abilitativo. Per le trasformazioni territoriali mediante programmazione negoziata, la verifica può essere integrata nella VAS o nella verifica di assoggettabilità a VAS, con deposito dello studio preliminare ambientale e garanzia di adeguata informazione e partecipazione.
Valutazione di incidenza, terre e rocce da scavo e casi esclusi
Quando l’intervento ricade o produce effetti, anche indiretti, sui siti della Rete Natura 2000, la valutazione di incidenza è ricompresa nelle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità. Le analisi sono svolte dalla struttura competente, previo parere dell’ente gestore, e lo screening di incidenza deve intervenire entro il termine previsto per eventuali chiarimenti e integrazioni.
Per i progetti sottoposti a VIA non statale che prevedono terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti o escluse dal regime dei rifiuti, la verifica delle condizioni di legge è compresa nella VIA, con possibilità di richiesta di verifiche ad ARPA. Per interventi su zone industriali o aree urbane, il proponente può presentare un piano di gestione delle terre e rocce da scavo; il piano di utilizzo deve essere coerente con esso e trasmesso all’autorità competente.
Le procedure di VIA e verifica di assoggettabilità non si applicano nei meri rinnovi di concessioni o autorizzazioni che non comportino nuovi progetti idonei a generare impatti ambientali significativi o modifiche delle soglie dimensionali previste dagli allegati.
Oneri istruttori e proroghe
Il proponente versa oneri istruttori alla competente autorità: 1 per mille del valore delle opere per la VIA, 0,5 per mille per la verifica di assoggettabilità a VIA, 0,5 per mille per la consultazione sullo studio di impatto ambientale e per la fase preliminare, 500 euro per la valutazione preliminare e il 25% di quanto già versato per le proroghe dei provvedimenti di verifica o VIA.
Il regolamento regionale disciplina i criteri per le opere di valore superiore a 1 milione di euro, con progressività decrescente del contributo, le modalità di versamento e il contributo minimo, che non può essere inferiore a 500 euro. Gli oneri sono dovuti anche nei casi di riedizione del procedimento e nei procedimenti sanzionatori; non sono ripetibili oltre i termini di verifica della completezza documentale in caso di ritiro dell’istanza.
Per le opere pubbliche, gli oneri non sono dovuti se ente proponente e autorità competente coincidono. Gli importi possono concorrere alle spese per istruttorie, monitoraggio e controllo.
Monitoraggio, osservatori ambientali e ottemperanza
Il proponente deve rispettare le condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità o di VIA. L’autorità competente può prevedere osservatori ambientali per particolari situazioni o tipologie di progetto, con compiti di verifica dell’ottemperanza e di valutazione degli esiti del monitoraggio.
L’osservatorio è presieduto dalla struttura competente, include rappresentanti degli enti territoriali interessati e vede la partecipazione del proponente senza diritto di voto. ARPA assicura il supporto tecnico; i costi di funzionamento e quelli del piano di monitoraggio sono a carico del proponente. La Giunta regionale definisce i criteri per i piani di monitoraggio e le modalità di quantificazione degli oneri per gli osservatori.
Controlli, sanzioni e destinazione dei proventi
L’autorità competente accerta le opere realizzate senza VIA, senza verifica di assoggettabilità o in difformità dai provvedimenti rilasciati. In seguito all’accertamento si applicano le procedure di cui agli artt. 19 e 27-bis del d.lgs. 152/2006, salvo i casi di opere soggette a discipline speciali.
La Giunta regionale disciplina la determinazione delle sanzioni amministrative previste dal d.lgs. 152/2006, nel rispetto dei criteri generali della l. 689/1981 e delle disposizioni statali. I proventi sono destinati al miglioramento delle attività di vigilanza, prevenzione, monitoraggio e verifica dell’ottemperanza; almeno il 15% può essere destinato a interventi di ripristino e rafforzamento ambientale nei territori interessati.
Funzioni di comuni e province e poteri regionali
Comuni e province esercitano le funzioni conferite tramite il portale SILVIA. La Regione svolge poteri di indirizzo, coordinamento e supporto tecnico-amministrativo mediante un tavolo permanente, attività di formazione e il portale stesso.
La Regione vigila sulla corretta applicazione della legge e, in caso di gravi e persistenti inadempienze di comuni o province, interviene in via sostitutiva previa diffida ad adempiere, secondo la disciplina regionale sul potere sostitutivo.
Parere regionale nelle procedure statali
Nelle procedure statali di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA per progetti da realizzare in Lombardia, il parere regionale è formalizzato secondo il regolamento regionale e nel rispetto dei termini del d.lgs. 152/2006. Quando è richiesta l’intesa ex d.p.r. 383/1994, il parere regionale vale come manifestazione della volontà regionale sull’intesa. Per le opere ferroviarie, il parere regionale sostituisce la verifica di conformità prevista dalla legge ferroviaria.
Disposizioni finanziarie
La legge copre i costi del portale SILVIA, della Commissione e delle attività istruttorie e di controllo mediante stanziamenti di bilancio regionale, oneri istruttori e proventi sanzionatori. Per gli esercizi successivi al 2027, gli stanziamenti sono rinviati alle leggi annuali di bilancio.
Abrogazione, transitorio ed efficacia temporale
La legge abroga la l.r. 2 febbraio 2010, n. 5, ma salva gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base della disciplina previgente. Le nuove disposizioni si applicano alle istanze depositate dopo l’entrata in vigore della legge.
In attesa del nuovo regolamento regionale, continua ad applicarsi il regolamento regionale 25 marzo 2020, n. 2, se compatibile. La Giunta regionale deve adottare il regolamento attuativo entro sei mesi e alcune deliberazioni attuative entro un anno dall’entrata in vigore.
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