L.R. Lombardia 17/2026
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna e coordina numerose norme regionali lombarde in materia di agricoltura, caccia e pesca, commercio e attività artigianali, turismo, sovraindebitamento, montagna, trasporti, sanità, servizi sociali, artigianato, lavoro, barrire architettoniche e altri settori. Prevede anche alcune abrogazioni. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Revisione normativa ordinamentale 2026 con modifiche a numerose leggi regionali lombarde
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2026
La legge regionale interviene in modo eterogeneo su molte discipline settoriali della Lombardia, aggiornando testi vigenti, introducendo nuove regole operative, modificando regimi sanzionatori e abrogando disposizioni non più attuali. L’ambito di applicazione è esclusivamente regionale e molte previsioni incidono su regolamenti attuativi o su termini transitori specifici.
Agricoltura, uso del suolo, pesca e sviluppo rurale
La disciplina sul suolo agricolo viene rafforzata nella l.r. 31/2008, riconoscendo il suolo come bene comune e definendo il suolo agricolo come strato superiore della crosta terrestre e come porzione libera da edifici e strutture permanenti non connesse all’attività agricola, comprensiva anche di elementi paesaggistico-ambientali e infrastrutture rurali. Il suolo agricolo è qualificato come spazio che eroga servizi ecosistemici e concorre alla tutela della biodiversità e dell’equilibrio territoriale e ambientale. Viene inoltre prevista una metodologia condivisa di misurazione del consumo di suolo agricolo e di definizione delle misure compensative, basata sul valore agroalimentare, sulle funzioni ecosistemiche e sul valore multisistemico del suolo.
In materia forestale e ambientale, l’obbligo di rimboschimento viene esteso anche all’imboschimento e alle compensazioni e mitigazioni ambientali. Nel settore della pesca, si include la nozione di bacini di pesca tra gli elementi considerati dalla disciplina sui corpi idrici. È introdotto l’obbligo, per i pescatori dilettanti ricreativi su tutto il territorio regionale, di recidere il lobo inferiore della pinna caudale, dopo la cattura e prima di riprendere la pesca, per esemplari trattenuti di trota, luccio, coregone, persico reale, salmerino, temolo e siluro, al fine di evitare la commercializzazione illecita.
È inoltre introdotto l’articolo 146 bis sulla segnalazione delle reti da pesca: ogni rete in azione di pesca deve avere un gavitello giallo di almeno 25 x 25 cm, con sigla della provincia di residenza del pescatore e numero identificativo; il regolamento attuativo disciplina modalità di apposizione, posizionamento e ulteriori prescrizioni tecniche. La Regione deve verificare annualmente, sentita la consulta regionale della pesca, se aggiornare il regolamento attuativo.
Caccia e fauna selvatica
La l.r. 26/1993 viene modificata sul versante della programmazione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia: i piani poliennali hanno durata pari a quella del comitato di gestione, e le zone istituite possono essere inserite nei piani poliennali con cartografia digitale e medesima durata. La contribuzione degli iscritti viene ridenominata “contributo associativo base” e “contributo associativo omnicomprensivo”, con limiti massimi differenziati: fino a quattro volte il base negli ATC e fino a sette volte nei comprensori alpini, con un tetto complessivo massimo di dieci volte il contributo base.
Per il prelievo venatorio, nel mese di gennaio la caccia è consentita solo nei giorni di sabato e domenica in tutto il territorio degli ATC, salvo ulteriori limitazioni disposte dagli ATC. Sono precisate alcune zone di divieto legate agli alvei fluviali, escludendo dagli stessi gli avvallamenti con ristagni d’acqua dopo il cessare delle piene. È vietato detenere o usare visori termici per l’individuazione della selvaggina nell’esercizio della caccia vagante all’avifauna e ai lagomorfi.
Il sistema sanzionatorio è irrigidito: per abbattimenti di ungulati, fauna tipica alpina o lepre comune con mezzi vietati o senza la specializzazione venatoria necessaria, si applica il ritiro del tesserino venatorio per trenta giorni nel periodo di caccia, con raddoppio in caso di recidiva. Per l’uso dei visori termici è prevista una sanzione pecuniaria da 500 a 1.000 euro, oltre al ritiro del tesserino per trenta giorni e alla confisca del visore termico, con raddoppio della sanzione accessoria in caso di recidiva.
Estetista, acconciatore, tintolavanderia e centri massaggi
La l.r. 3/2012 viene riscritta nel Titolo III, che ora disciplina le attività di estetista, acconciatore, tintolavanderia e i centri massaggi di esclusivo benessere. Per estetista, acconciatore e tintolavanderia l’attività è soggetta ai rispettivi requisiti di legge statale e a regolamento regionale, oltre che al regolamento comunale. L’avvio è soggetto a SCIA da presentare al SUAP del comune; subingresso e cessazione sono soggetti a comunicazione al SUAP.
Per tutte e tre le attività è prevista, in caso di inosservanza del regolamento regionale, la sospensione temporanea dell’attività fino a venti giorni e, in caso di reiterazione, il divieto di prosecuzione. È inoltre abrogata la l.r. 48/1989 sulla disciplina dell’attività di estetista.
Commercio, carburanti e accessibilità
La l.r. 6/2010 viene integrata prevedendo che la Regione promuova, anche tramite associazioni di settore, protocolli d’intesa e iniziative di sensibilizzazione per consentire, durante l’orario di servizio del personale addetto agli impianti di distribuzione stradale, anche autostradali, l’assistenza gratuita al rifornimento di carburante per conducenti di autoveicoli di categoria M1 con ridotta capacità di deambulazione e titolari di contrassegno disabili, al prezzo self-service, con finalità di massima autonomia personale.
Tatuaggio e piercing
La l.r. 13/2021 viene modificata consentendo ai comuni, per le attività disciplinate, di prevedere modalità semplificate, unitarie o cumulative di presentazione della SCIA e della documentazione, anche tramite il soggetto organizzatore della manifestazione. Viene inoltre eliminato un richiamo all’articolo 9 nel regime sanzionatorio dell’articolo 10.
Turismo e sosta veicolare
Nella l.r. 27/2015, per le aree di sosta indicate dall’articolo 42, comma 11, nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile la durata della sosta è consentita per un massimo di tre notti.
Sovraindebitamento
La l.r. 4/2025 viene aggiornata per precisare i compiti dell’Osservatorio e il trattamento dei dati personali. L’Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto del sovraindebitamento è disciplinato dalla Giunta con deliberazione, che ne stabilisce composizione, criteri e modalità di funzionamento; la sua costituzione avviene con decreto del direttore generale competente entro sessanta giorni dalla deliberazione. La Regione è autorizzata a trattare i dati personali indispensabili agli interventi, comprese categorie particolari di dati, sulla base di una deliberazione della Giunta che individua tipologie di dati, operazioni, accessi e misure di sicurezza.
Per i soggetti destinatari delle misure, è prevista la possibilità di assegnazione di alloggio a carattere temporaneo in deroga ai requisiti; la Regione sospende le azioni esecutive e di liberazione degli alloggi ERP delle ALER nei confronti dei soggetti interessati e agevola la permanenza dei nuclei familiari negli alloggi assegnati, secondo criteri da definire nel regolamento regionale sui servizi abitativi.
Territori montani
La l.r. 25/2007 viene riformulata sulla programmazione degli interventi per i territori montani. Gli strumenti della programmazione regionale individuano obiettivi e indirizzi fondamentali per lo sviluppo del territorio montano nel rispetto della disciplina contabile regionale e statale. La Giunta definisce con una o più deliberazioni gli strumenti attuativi per l’utilizzo del fondo regionale per la montagna e i criteri di assegnazione delle risorse.
Trasporti e navigazione
La l.r. 6/2012 viene modificata su più profili. In tema di taxi e noleggio con conducente, sono rivisti i termini delle sospensioni per violazioni della legge 21/1992: per la prima violazione sospensione da un giorno a un mese, per la seconda violazione nel quinquennio da uno a due mesi, per la terza da due a quattro mesi. La licenza o autorizzazione è sospesa dal sindaco, sentita la commissione consultiva comunale. La revoca può scattare in caso di quattro violazioni nel quinquennio.
È precisato l’obbligo di disponibilità della sede operativa e di almeno una rimessa nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con possibilità che sede e rimessa coincidano se il luogo è nella disponibilità dell’impresa e adeguatamente individuato ai fini dei controlli. Sono introdotte sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie per i servizi pubblici non di linea per via d’acqua: esercizio senza autorizzazione, inosservanza degli obblighi del titolo autorizzativo e violazione di legge o regolamento, con confisca del natante nel caso più grave e sequestro da parte dell’organo accertatore. Tali disposizioni non si applicano ai comuni rivieraschi della sponda lombarda del Lago di Garda e del Lago Maggiore.
Per gli approdi, le concessioni sono rilasciate per cinque anni dagli uffici regionali limitatamente alle infrastrutture effettivamente utilizzate per il servizio di linea; il gestore deve assicurare personale di terra di riferimento di Navigazione Laghi a presidio di imbarco e sbarco.
Sul piano generale, la legge interviene anche sui criteri di fabbisogno delle autorizzazioni per il settore taxi, eliminando limiti quantitativi d’offerta e prevedendo una determinazione annuale del fabbisogno da parte dei comuni e l’approvazione annuale regionale, nel rispetto dei principi di proporzionalità, necessità e concorrenza. Per le convenzioni regionali in materia di ricerca e soccorso nelle acque interne, viene chiarito che esse operano solo nelle acque interne rientranti nelle competenze regionali e non interferiscono con le funzioni statali.
Logistica sovracomunale
La l.r. 15/2024 estende da dodici a trentasei mesi il termine previsto per l’individuazione del soggetto attuatore/operativo nel procedimento sugli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale.
Spiedo bresciano e piatti tradizionali a base di selvaggina
La l.r. 12/2022 viene rafforzata sul profilo della tutela faunistica. Si precisa che i piatti tradizionali possono essere preparati con selvaggina allevata o cacciata nel rispetto della direttiva 2009/147/CE. Le specie passeriformi utilizzabili sono solo quelle cacciabili ai sensi della direttiva, della legge 157/1992 e dei relativi aggiornamenti; sono comunque escluse le specie dell’allegato I della direttiva e quelle dell’allegato II, parte B, non cacciabili in Italia.
La selvaggina piccola impiegata deve essere ceduta a titolo gratuito, senza remunerazione o altra utilità, dal cacciatore al consumatore finale e ai soggetti che preparano il piatto, oppure dai soggetti che operano negli ambiti di somministrazione al consumatore finale. La Regione deve effettuare controlli sul rispetto degli standard europei e statali, intensificando la vigilanza, i controlli sul traffico illecito di uccelli selvatici, le verifiche sulle autocertificazioni, i controlli nei punti di vendita e somministrazione, e pubblicando biennalmente sul sito istituzionale gli esiti in forma aggregata.
Servizi sociali, distretti del cibo e sanità
Nella l.r. 3/2008, la Regione è incaricata di promuovere e monitorare, con riguardo alle reti dei servizi sociali, azioni di semplificazione burocratica e di snellimento operativo, nonché la sperimentazione di modelli organizzativi innovativi, inclusi protocolli digitali, comunità di pratiche e strumenti di co-progettazione con il Terzo settore.
Nella l.r. 3/2024, tra le azioni di sostenibilità del sistema agroalimentare nei distretti del cibo sono ricompresi i tirocini formativi.
Nella l.r. 33/2009, il componente del collegio sindacale designato dalla Regione assume le funzioni di presidente. È introdotto l’articolo 59 bis sugli impianti aeraulici, che impone al titolare misure tecniche per garantire la salubrità dell’aria, ispezioni periodiche, valutazione del rischio igienico-sanitario, controlli e manutenzioni tracciate.
In materia funeraria, si consente nei comuni montani o piccoli comuni individuati dalle leggi richiamate, previa autorizzazione comunale, il trasporto del cadavere per esposizione in luoghi diversi dalle case funerarie, a condizione che l’accertamento della morte avvenga in un determinato arco orario, che non vi siano case funerarie nel comune, che il trasporto avvenga in contenitore impermeabile non sigillato e che sia concluso entro ventiquattro ore dal decesso.
Per il trattamento antiputrefattivo, l’impresa funebre rilascia un’autocertificazione valida per il passaporto mortuario in sostituzione della certificazione ATS. Sono inoltre ammessi forni crematori mobili containerizzati, installabili temporaneamente solo all’interno dei cimiteri, subordinatamente alle autorizzazioni ambientali, sanitarie e di sicurezza. Non essendo ancorati al suolo con fondazioni, non richiedono titolo edilizio. La Regione esercita funzioni di coordinamento sanitario e programmatorio, con potere di sospensione immediata e revoca dell’assenso in caso di non conformità, e l’uso straordinario è ammesso solo per emergenze sanitarie o sovraccarico eccezionale del servizio crematorio, nei limiti fissati dal provvedimento regionale.
Interventi di soppressione di organismi e comitati non più operativi
La legge abroga o depura numerose disposizioni istitutive di organismi considerati non più operativi, in particolare in materia di programmazione regionale, autonomie locali, mercato del lavoro, promozione dell’accesso al lavoro dei disabili, commercio e fiere, piano territoriale d’area Malpensa, diritto allo studio universitario e sanità. Si tratta, in sintesi, di soppressioni di comitati, osservatori e richiami ad essi collegati.
Barriere architettoniche
Nell’allegato tecnico della l.r. 6/1989, il punto sulle rampe viene sostituito prevedendo che per la realizzazione delle rampe si applichino le disposizioni della normativa statale in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche.
Ulteriori modifiche settoriali e coordinamenti
Sono apportate modifiche puntuali anche alla l.r. 9/2025, inserendo nella disciplina sul dolore pelvico cronico la figura del radiologo tra i professionisti coinvolti. In attuazione degli impegni con il Governo, vengono poi abrogate la l.r. 18/2025 e, per conseguenza, alcune disposizioni della l.r. 31/2008 e della l.r. 26/2003; inoltre sono aggiornate varie norme della l.r. 6/2012, della l.r. 3/2026, della l.r. 7/2026, della l.r. 4/2026 e della l.r. 5/2026, tra cui l’ampliamento ai soggetti gestori degli approdi in acque interne, il richiamo alla sicurezza del traffico aereo e l’interoperabilità della piattaforma formativa con il SIISL.
Neutralità finanziaria ed entrata in vigore
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e deve avvenire con le risorse disponibili a legislazione vigente. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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