L.R. Lombardia 15/2026
Legge di semplificazione 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge introduce modifiche puntuali a varie leggi regionali lombarde su programmazione negoziata, turismo, protezione civile, cave, rifiuti, servizi abitativi e guardie ecologiche volontarie. Prevede anche nuove regole applicative dal giorno successivo alla pubblicazione nel BURL, con alcune decorrenze specifiche dal 2027 e dal 2026 per singole disposizioni.
Legge di semplificazione 2026 della Regione Lombardia
Legge di semplificazione 2026
La legge regionale interviene in modo puntuale su diverse discipline settoriali della Regione Lombardia, modificando norme vigenti in materia di programmazione negoziata, turismo, protezione civile, attività estrattive, rifiuti, edilizia residenziale pubblica e volontariato di vigilanza ecologica. La disciplina risultante si applica nel territorio regionale lombardo e, per alcune disposizioni, prevede decorrenze speciali o effetti limitati nel tempo.
Programmazione negoziata e modifiche agli ALS
La modifica alla legge regionale sulla programmazione negoziata riguarda il regime delle variazioni degli Accordi Locali Semplificati (ALS). In via generale, alle modifiche degli ALS continuano ad applicarsi le regole dell’articolo 7, commi 13, 13-bis, 14 e 15 della l.r. 19/2019.
Per gli ALS sottoscritti sulla base di un progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dall’amministrazione proponente, le modifiche degli impegni finanziari non sono considerate sostanziali se ricorrono congiuntamente queste condizioni:
- non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per la Regione;
- sono approvate all’unanimità dal collegio di vigilanza.
La nuova disciplina si applica dalla data di entrata in vigore della legge:
- agli ALS promossi da tale data;
- agli ALS già sottoscritti ma non ancora conclusi alla stessa data, purché sussistano le condizioni sopra indicate e resti ferma l’approvazione, anche successiva alla sottoscrizione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Rifugi e elenco regionale nel settore turistico
Per i rifugi è istituito presso la Giunta regionale un elenco regionale nel quale l’iscrizione avviene d’ufficio sulla base delle SCIA trasmesse al sistema informativo regionale di gestione dei flussi turistici.
La direzione generale competente può escludere dall’elenco le strutture che, a seguito di verifica, non presentino:
- le caratteristiche previste per i rifugi;
- i requisiti strutturali e igienico-sanitari stabiliti dal regolamento regionale di settore.
L’esclusione deve essere comunicata al comune e alla provincia competenti per l’esercizio delle rispettive funzioni.
Protezione civile e durata degli interventi
Nella disciplina regionale in materia di protezione civile viene eliminato il limite fisso di durata massima di quindici giorni, prorogabili di altri quindici, sostituendolo con una formula più flessibile: l’intervento può avere la durata indicata dalla norma richiamata e può essere prorogato ove necessario.
Cave e monitoraggio ambientale
Nella disciplina sulla coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava, la verifica delle modalità di monitoraggio ambientale rientra tra le funzioni attribuite, con espressione di parere, nell’ambito del relativo procedimento di valutazione ambientale per i progetti sottoposti a VIA di competenza non statale.
Rifiuti e finanziamento degli interventi comunali in emergenza igienico-sanitaria
La Regione finanzia gli interventi predisposti dai comuni competenti relativi ad aree interessate da emergenze igienico-sanitarie derivanti da rischi o fenomeni di inquinamento ambientale causati da attività di gestione dei rifiuti cessate, non autorizzate o comunque non riconducibili alle fattispecie previste dalla norma richiamata.
Con la deliberazione di Giunta regionale prevista dalla disciplina di riferimento sono definiti:
- i criteri di priorità;
- le procedure per la concessione del finanziamento;
- le condizioni per accertare le situazioni di emergenza igienico-sanitaria.
Servizi abitativi e ISR-ERP
Ai fini della determinazione dell’Indicatore della situazione reddituale per l’Edilizia residenziale pubblica (ISR-ERP), a decorrere dall’entrata in vigore della legge, per il componente del nucleo familiare affetto da fragilità e non ricoverato in struttura residenziale ma convivente con il nucleo, e limitatamente alle detrazioni già previste per alcune specifiche condizioni di invalidità, è possibile sostituire la detrazione ordinaria con un importo pari ai sussidi percepiti a carattere assistenziale.
La facoltà riguarda le ipotesi di componente con:
- invalidità al 100 per cento con indennità di accompagnamento;
- cecità assoluta;
- invalidità di guerra o per servizio con indennità di assistenza e accompagnamento;
- grande invalido del lavoro con assegno di assistenza personale e continuativa.
La legge dispone inoltre l’adeguamento di ogni rinvio presente nella normativa regionale legislativa o regolamentare all’ISEE-ERP determinato secondo l’allegato 1 del regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1.
Guardie ecologiche volontarie e contributi triennali
Nella disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica viene precisato che i contributi riguardano spese in parte corrente.
Dal 2027, entro l’ultimo giorno di febbraio e con cadenza triennale, gli enti organizzatori delle guardie ecologiche volontarie devono presentare alla Giunta regionale:
- l’elenco di tutte le spese in conto capitale necessarie e connesse agli acquisti e alle attività programmati nel triennio;
- il rendiconto dei finanziamenti del triennio precedente.
Nei sessanta giorni successivi, il dirigente della competente struttura regionale approva il riparto dei contributi complessivi triennali in conto capitale per tali enti.
Copertura finanziaria e decorrenza
L’attuazione della legge è dichiarata priva di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e deve avvenire con le risorse disponibili a legislazione vigente.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Alcune disposizioni, come quelle sui contributi triennali delle guardie ecologiche volontarie, producono effetti solo dal 2027; la disciplina sull’ISR-ERP opera invece dall’entrata in vigore della legge.
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