Regolamento (UE) 2018/213
Regolamento (UE) 2018/213 della Commissione, del 12 febbraio 2018, relativo all'utilizzo del bisfenolo A in vernici e rivestimenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda l'utilizzo di tale sostanza nei materiali di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce a livello dell’Unione un limite specifico di migrazione per il BPA nelle vernici e nei rivestimenti a contatto con alimenti e vieta la migrazione della sostanza verso alimenti destinati a lattanti e bambini nella prima infanzia. Contestualmente modifica il regolamento (UE) n. 10/2011, aggiornando la disciplina del BPA nei materiali plastici e rafforzando gli obblighi documentali e di verifica. La misura si fonda sul parere EFSA del 2014, sul principio di precauzione e sull’esigenza di armonizzare le regole nel mercato interno. Prevede inoltre un periodo transitorio per l’esaurimento delle scorte dei prodotti già immessi legalmente sul mercato prima del 6 settembre 2018.
Regolamento sull’uso del bisfenolo A (BPA) in vernici e rivestimenti a contatto con alimenti e sulla modifica delle regole per il BPA nei materiali plastici destinati al contatto alimentare.
Ambito di applicazione
Si applica ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, in particolare alle vernici e ai rivestimenti fabbricati con BPA applicati a tali materiali e oggetti, nonché ai materiali e oggetti di materia plastica disciplinati dal regolamento (UE) n. 10/2011. Riguarda gli operatori economici nelle fasi di fabbricazione, trasformazione e distribuzione, con esclusione della vendita al dettaglio per quanto concerne la disponibilità della dichiarazione scritta. Prevede una disciplina rafforzata per i materiali e gli oggetti specificamente destinati al contatto con alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, per i quali la migrazione di BPA è vietata; inoltre, i materiali e oggetti immessi legalmente sul mercato prima del 6 settembre 2018 possono restare sul mercato fino a esaurimento delle scorte.
Regolamento (UE) 2018/213 sul bisfenolo A in vernici e rivestimenti a contatto con alimenti
Il regolamento interviene sulla disciplina del bisfenolo A (BPA) nei materiali a contatto con gli alimenti alla luce degli aggiornamenti scientifici dell’EFSA, richiamando in particolare il parere del 2014 e il principio di precauzione di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002. L’obiettivo è duplice: da un lato fissare un livello armonizzato di protezione per i consumatori, dall’altro evitare frammentazioni nazionali nel mercato interno.
Contesto scientifico e ragioni dell’intervento
La Commissione prende atto che il BPA è utilizzato nella produzione di materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti, soprattutto nel policarbonato e nelle resine epossidiche per vernici e rivestimenti, e che può migrare negli alimenti. Dopo i precedenti aggiornamenti EFSA, il parere dell’11 dicembre 2014 ha individuato una nuova dose giornaliera tollerabile temporanea (t-DGT) pari a 4 μg/kg di peso corporeo al giorno, calcolata con un fattore di incertezza globale pari a 150.
La Commissione rileva che l’esposizione alimentare stimata resta inferiore alla t-DGT, ma sottolinea anche le incertezze residue, in particolare sugli effetti sullo sviluppo e sui potenziali profili di immunotossicità richiamati dagli ulteriori elementi emersi nel 2016. Da qui la scelta di adottare misure cautelative specifiche per i gruppi più vulnerabili, in particolare lattanti e bambini nella prima infanzia.
Ambito materiale della disciplina
Il regolamento non si limita ai materiali plastici già disciplinati dal regolamento (UE) n. 10/2011, ma estende la regolazione anche alle vernici e ai rivestimenti applicati a materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti, quando tali strati siano prodotti con BPA. La Commissione osserva che, in assenza di una disciplina armonizzata per questi rivestimenti, gli Stati membri avevano adottato regole divergenti, con conseguenti oneri tecnici e pratici per gli operatori.
Limite di migrazione specifica e divieto per alimenti infantili
L’articolo 2 stabilisce che la migrazione di BPA da vernici o rivestimenti non può superare 0,05 mg/kg di alimento. Tale valore deriva dall’aggiornamento del limite di migrazione specifica alla luce della t-DGT, dell’ipotesi convenzionale di esposizione e di un fattore di attribuzione del 20% ai materiali a contatto con gli alimenti.
Per i materiali e oggetti destinati al contatto con formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a base di cereali, alimenti per la prima infanzia, alimenti a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia, bevande a base di latte e prodotti analoghi specificamente destinati ai bambini nella prima infanzia, la migrazione di BPA è invece vietata in modo assoluto.
Verifica della conformità e prova analitica
Per accertare il rispetto del limite, il regolamento rinvia in larga parte al quadro tecnico del regolamento (UE) n. 10/2011. In particolare, si applicano le regole su prove di migrazione, controlli e modalità di espressione dei risultati previste dagli articoli 11, 17 e 18 e dagli allegati III e V del regolamento plastica. In questo modo, la verifica delle vernici e dei rivestimenti segue un impianto metodologico uniforme rispetto a quello già usato per i materiali plastici.
Dichiarazione di conformità e obblighi documentali
L’articolo 4 impone agli operatori economici di accompagnare i materiali e gli oggetti verniciati o rivestiti con una dichiarazione scritta di conformità. La dichiarazione deve contenere le informazioni elencate nell’allegato I, tra cui l’identità e l’indirizzo dell’operatore che la emette, l’identità del produttore o importatore, l’identificazione del materiale o oggetto, la data, la conferma del rispetto delle restrizioni e le specifiche d’uso rilevanti.
Tra queste specifiche rientrano:
- i tipi di prodotti alimentari con cui il materiale è destinato a entrare in contatto;
- la durata e la temperatura del contatto o della conservazione;
- il massimo rapporto superficie/volume per il quale è stata verificata la conformità, oppure informazioni equivalenti.
La documentazione giustificativa deve essere resa disponibile alle autorità competenti su richiesta e comunque entro 10 giorni. Essa deve comprendere condizioni e risultati delle prove, calcoli, eventuale modellizzazione, altre analisi e le prove o argomentazioni relative alla sicurezza e alla conformità.
Modifica del regolamento (UE) n. 10/2011
Con l’articolo 5 e l’allegato II, il regolamento aggiorna la voce relativa al BPA nell’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011. La sostanza n. 151 viene riformulata con un LMS di 0,05 mg/kg e con due restrizioni specifiche già note nella disciplina dei materiali plastici:
- divieto di impiego per la fabbricazione di biberon di policarbonato per lattanti;
- divieto di impiego per la fabbricazione di tazze o bottiglie in policarbonato, a prova di perdite, destinate a lattanti e bambini nella prima infanzia.
Regime transitorio e applicazione nel tempo
Il regolamento riconosce un periodo transitorio: i materiali e oggetti verniciati o rivestiti e i materiali e oggetti di materia plastica immessi legalmente sul mercato prima del 6 settembre 2018 possono rimanere sul mercato fino a esaurimento delle scorte. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 6 settembre 2018.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori del settore alimentare e del packaging, il regolamento comporta l’adeguamento delle formulazioni, dei controlli di migrazione e della documentazione di conformità per tutte le catene di produzione e distribuzione interessate. In particolare, chi produce o importa materiali verniciati o rivestiti deve poter dimostrare, con documentazione tempestiva e aggiornata, la conformità al nuovo LMS e alle ulteriori restrizioni per gli alimenti destinati ai soggetti più vulnerabili.
Disposizioni principali
Definizioni
L’articolo 1 definisce il "limite di migrazione specifica" (LMS) come la quantità massima consentita di una sostanza rilasciata in alimenti o simulanti alimentari; chiarisce cosa si intenda per "materiali e oggetti" richiamando il regolamento (CE) n. 1935/2004; definisce infine "vernici" o "rivestimenti" come strati non autoportanti fabbricati utilizzando BPA, applicati a un materiale o oggetto per conferirgli proprietà speciali o migliorarne le caratteristiche tecniche.
Limite di migrazione per le vernici e i rivestimenti contenenti BPA
L’articolo 2, paragrafo 1, stabilisce che la migrazione di BPA da vernici o rivestimenti applicati a materiali e oggetti non può superare 0,05 mg/kg di alimento. Il paragrafo 2 introduce una deroga in senso rafforzativo per i materiali e oggetti destinati al contatto con formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a base di cereali, alimenti per la prima infanzia, alimenti a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia, bevande a base di latte e prodotti analoghi: in tali casi la migrazione di BPA non è consentita.
Verifica della conformità e prove di migrazione
L’articolo 3 estende alle vernici e ai rivestimenti applicati a materiali e oggetti, ai fini della verifica della conformità all’articolo 2, le regole del regolamento (UE) n. 10/2011 relative a prove, espressione dei risultati e documentazione tecnica: si applicano in particolare l’articolo 11, paragrafo 4, l’articolo 18, paragrafi 1, 2, 3, 6 e 7, l’allegato III e l’allegato V, capi 1, 2 e 4; i risultati delle prove devono essere espressi secondo l’articolo 17, paragrafi 1-3, del medesimo regolamento.
Dichiarazione di conformità e documentazione giustificativa
L’articolo 4 impone che i materiali e gli oggetti verniciati o rivestiti siano accompagnati da una dichiarazione scritta di conformità contenente le informazioni dell’allegato I. La dichiarazione deve essere disponibile in tutte le fasi di fabbricazione, trasformazione e distribuzione, escluse le vendite al dettaglio; deve consentire l’identificazione del materiale o oggetto e va aggiornata se cambiano i livelli di migrazione. Su richiesta dell’autorità competente, l’operatore economico deve fornire la documentazione giustificativa entro 10 giorni, comprensiva di condizioni e risultati delle prove, calcoli, modellizzazione, altre analisi e prove o argomentazioni di sicurezza.
Modifica del regolamento (UE) n. 10/2011
L’articolo 5 modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 secondo l’allegato II del regolamento in commento, aggiornando la voce relativa al BPA (sostanza n. 151) con un LMS di 0,05 mg/kg e con le restrizioni specifiche per biberon di policarbonato per lattanti e per tazze o bottiglie in policarbonato destinate a lattanti e bambini nella prima infanzia.
Regime transitorio
L’articolo 6 consente ai materiali e oggetti verniciati o rivestiti e ai materiali e oggetti di materia plastica immessi legalmente sul mercato prima del 6 settembre 2018 di rimanere sul mercato fino a esaurimento delle scorte.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 7 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 6 settembre 2018. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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