Regolamento (UE) 2018/199
Regolamento (UE) 2018/199 della Commissione, del 9 febbraio 2018, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento respinge una specifica indicazione sulla salute proposta per Lactobacillus plantarum 299v, con riferimento al presunto incremento dell’assorbimento del ferro non-eme. La Commissione, prendendo atto del parere scientifico negativo dell’EFSA, conclude che i dati presentati non consentono di dimostrare un rapporto di causa-effetto e che l’indicazione non può essere autorizzata. L’indicazione non viene quindi inserita nell’elenco unionale delle indicazioni consentite.
Rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute relativa a Lactobacillus plantarum 299v (Lp299v) e all'assorbimento del ferro non-eme.
Ambito di applicazione
Si applica alle indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari nell’Unione europea, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1924/2006. In particolare riguarda l’indicazione proposta da Probi AB su Lactobacillus plantarum 299v (Lp299v) ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5. Il regolamento ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; è rilevante anche ai fini SEE. Non introduce regimi di deroga o esclusioni ulteriori oltre al mancato inserimento dell’indicazione nell’elenco UE delle indicazioni consentite.
Rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute relativa a Lactobacillus plantarum 299v
Il regolamento dà attuazione alla procedura prevista dal regolamento (CE) n. 1924/2006 in materia di indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari. La Commissione, esaminato il parere scientifico dell’EFSA e le osservazioni del richiedente, conclude che non sussistono i presupposti per autorizzare l’indicazione proposta su Lp299v e assorbimento del ferro non-eme.
Contesto normativo
Il regolamento (CE) n. 1924/2006 consente soltanto le indicazioni sulla salute autorizzate dalla Commissione e incluse in un elenco di indicazioni consentite. Le domande possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all’autorità nazionale competente, che trasmette le domande valide all’EFSA per la valutazione scientifica e alla Commissione e agli Stati membri per informazione. La decisione finale sull’autorizzazione spetta alla Commissione, che deve tenere conto del parere dell’Autorità.
Domanda presentata e indicazione proposta
La domanda oggetto del regolamento è stata presentata da Probi AB ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, nell’ambito della procedura per indicazioni sulla salute basate su prove scientifiche recenti e/o che includono una richiesta di protezione di dati riservati. L’indicazione proposta era formulata come: "Il Lactobacillus plantarum 299v incrementa l’assorbimento del ferro non-eme".
Valutazione scientifica dell'EFSA
Il 25 luglio 2016 la Commissione e gli Stati membri ricevono il parere dell’EFSA relativo alla domanda EFSA-Q-2015-00696. Secondo l’Autorità, i dati forniti non sono sufficienti per stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di Lp299v e un migliore assorbimento del ferro non-eme. Su tale base, l’indicazione non risulta conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non può essere autorizzata.
Decisione della Commissione
Alla luce del parere EFSA e delle osservazioni del richiedente, la Commissione dispone che l’indicazione non sia inserita nell’elenco unionale delle indicazioni consentite di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006. L’allegato del regolamento riporta l’unica indicazione rifiutata, con riferimento alla sostanza Lactobacillus plantarum 299v (Lp299v) e al parere EFSA Q-2015-00696.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti uniformi nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Rifiuto dell’indicazione sulla salute
L’indicazione sulla salute relativa a Lactobacillus plantarum 299v (Lp299v) e formulata come "Il Lactobacillus plantarum 299v incrementa l’assorbimento del ferro non-eme" non è inserita nell’elenco di indicazioni consentite dell’Unione di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Base giuridica e iter di valutazione
Il provvedimento è adottato ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, a seguito della domanda presentata da Probi AB ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5. La Commissione decide tenendo conto del parere scientifico dell’EFSA e delle osservazioni del richiedente trasmesse ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 6.
Esito del parere EFSA
Il 25 luglio 2016 la Commissione e gli Stati membri ricevono il parere scientifico dell’EFSA (domanda EFSA-Q-2015-00696), secondo cui i dati forniti non sono sufficienti per stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di Lp299v e un migliore assorbimento del ferro non-eme. Di conseguenza, l’indicazione non soddisfa i requisiti del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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