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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/199

Regolamento (UE) 2018/199 della Commissione, del 9 febbraio 2018, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento respinge una specifica indicazione sulla salute proposta per Lactobacillus plantarum 299v, con riferimento al presunto incremento dell’assorbimento del ferro non-eme. La Commissione, prendendo atto del parere scientifico negativo dell’EFSA, conclude che i dati presentati non consentono di dimostrare un rapporto di causa-effetto e che l’indicazione non può essere autorizzata. L’indicazione non viene quindi inserita nell’elenco unionale delle indicazioni consentite.

Rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute relativa a Lactobacillus plantarum 299v (Lp299v) e all'assorbimento del ferro non-eme.

Ambito di applicazione

Si applica alle indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari nell’Unione europea, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1924/2006. In particolare riguarda l’indicazione proposta da Probi AB su Lactobacillus plantarum 299v (Lp299v) ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5. Il regolamento ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; è rilevante anche ai fini SEE. Non introduce regimi di deroga o esclusioni ulteriori oltre al mancato inserimento dell’indicazione nell’elenco UE delle indicazioni consentite.

Rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute relativa a Lactobacillus plantarum 299v

Il regolamento dà attuazione alla procedura prevista dal regolamento (CE) n. 1924/2006 in materia di indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari. La Commissione, esaminato il parere scientifico dell’EFSA e le osservazioni del richiedente, conclude che non sussistono i presupposti per autorizzare l’indicazione proposta su Lp299v e assorbimento del ferro non-eme.

Contesto normativo

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 consente soltanto le indicazioni sulla salute autorizzate dalla Commissione e incluse in un elenco di indicazioni consentite. Le domande possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all’autorità nazionale competente, che trasmette le domande valide all’EFSA per la valutazione scientifica e alla Commissione e agli Stati membri per informazione. La decisione finale sull’autorizzazione spetta alla Commissione, che deve tenere conto del parere dell’Autorità.

Domanda presentata e indicazione proposta

La domanda oggetto del regolamento è stata presentata da Probi AB ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, nell’ambito della procedura per indicazioni sulla salute basate su prove scientifiche recenti e/o che includono una richiesta di protezione di dati riservati. L’indicazione proposta era formulata come: "Il Lactobacillus plantarum 299v incrementa l’assorbimento del ferro non-eme".

Valutazione scientifica dell'EFSA

Il 25 luglio 2016 la Commissione e gli Stati membri ricevono il parere dell’EFSA relativo alla domanda EFSA-Q-2015-00696. Secondo l’Autorità, i dati forniti non sono sufficienti per stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di Lp299v e un migliore assorbimento del ferro non-eme. Su tale base, l’indicazione non risulta conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non può essere autorizzata.

Decisione della Commissione

Alla luce del parere EFSA e delle osservazioni del richiedente, la Commissione dispone che l’indicazione non sia inserita nell’elenco unionale delle indicazioni consentite di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006. L’allegato del regolamento riporta l’unica indicazione rifiutata, con riferimento alla sostanza Lactobacillus plantarum 299v (Lp299v) e al parere EFSA Q-2015-00696.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti uniformi nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Rifiuto dell’indicazione sulla salute

L’indicazione sulla salute relativa a Lactobacillus plantarum 299v (Lp299v) e formulata come "Il Lactobacillus plantarum 299v incrementa l’assorbimento del ferro non-eme" non è inserita nell’elenco di indicazioni consentite dell’Unione di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Base giuridica e iter di valutazione

Il provvedimento è adottato ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, a seguito della domanda presentata da Probi AB ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5. La Commissione decide tenendo conto del parere scientifico dell’EFSA e delle osservazioni del richiedente trasmesse ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 6.

Esito del parere EFSA

Il 25 luglio 2016 la Commissione e gli Stati membri ricevono il parere scientifico dell’EFSA (domanda EFSA-Q-2015-00696), secondo cui i dati forniti non sono sufficienti per stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di Lp299v e un migliore assorbimento del ferro non-eme. Di conseguenza, l’indicazione non soddisfa i requisiti del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non deve essere autorizzata.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareetichettatura alimentareindicazioni sulla salutediritto alimentare

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